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Terzo settore. Subito il social bonus per le Onlus

Terzo settore. Subito il social bonus per le Onlus

Già dal 2018 gli enti no profit potranno sfruttare alcuni benefici fiscali. Con l’entrata in vigore del Codice del terzo settore (Dlgs 117/17, cosiddetto Cts) e del decreto sull’impresa sociale (Dlgs 112/17) è stata avviata la prima fase di attuazione della riforma, che interesserà circa 300mila enti no profit ora iscritti nei vari registri, i quali dovranno adeguarsi alle nuove regole in vista della istituzione del Registro unico nazionale del terzo settore. Fino all’operatività di quest'ultimo continueranno ad applicarsi le norme previste per organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus iscritte nei rispettivi registri.

Le disposizioni attualmente vigenti ai fini delle imposte sui redditi resteranno efficaci, in via transitoria, finché la Commissione europea non autorizzerà le nuove misure introdotte dal Cts e dal decreto 112/17 sull’impresa sociale. Si tratta, con riferimento a quest’ultima, degli incentivi alla capitalizzazione e delle misure di defiscalizzazione degli utili reinvestiti che riprendono in parte quanto già efficacemente previsto per le start-up. Per gli altri Ets l’autorizzazione riguarda, invece, i regimi per la tassazione forfetaria dei redditi d’impresa (articolo 80 del Cts), nonché dei redditi prodotti da Odv e Aps nel limite di 130mila euro annui (articolo 86 del Cts). Le nuove disposizioni si applicheranno dal periodo di imposta successivo a quello in cui interverrà la citata autorizzazione e, comunque, non prima dell’effettiva attivazione del Registro unico nazionale. Pertanto le Onlus, ad esempio, continueranno ad applicare il Dlgs 460/97 ai fini della determinazione del reddito fino a che non interverrà il responso positivo della Commissione europea.

Nel periodo transitorio gli enti no profit potranno tuttavia accedere a una serie di benefici (ad esempio la possibilità di percepire fondi pubblici), compresi i vantaggi fiscali che il Codice assegna dal 1° gennaio 2018. Si tratta del cosiddetto “social bonus” (articolo 81), delle agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali (articolo 82), delle maggiori deduzioni e detrazioni connesse alle erogazioni liberali (articolo 83) nonché dell’esenzione dall’Ires per gli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento dell’attività commerciale di Odv e Aps (articoli 84, comma 2, e 85, comma 7). A queste si aggiungono le misure destinate al sostegno finanziario degli Ets, come i titoli di solidarietà e il social lending. Terminato il periodo transitorio, le disposizioni indicate si renderanno applicabili ad una vasta platea di enti iscritti nel Registro unico, includendo tutti gli Ets, le cooperative sociali e le imprese sociali, escluse quelle costituite in forma societaria.

Il ministero del Lavoro avrà a disposizione un anno (fino ad agosto 2018) per emanare un decreto con l’obiettivo di individuare i documenti per l’iscrizione e le modalità di deposito degli atti, nonché le regole per la gestione del Registro unico, in modo da assicurare omogeneità nella conoscenza degli elementi informativi in questo contenuti. Entro 180 giorni dalla emanazione del decreto di cui sopra le Regioni e le Provincie autonome saranno tenute a disciplinare i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione dal registro. L’operatività vera e propria di quest’ultimo sarà legata alla predisposizione della struttura informatica attualmente in fase di elaborazione.

AdA

fonte Sole24Ore 345/17 GS

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