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Verifiche periodiche: pubblicato l'elenco aggiornato dei soggetti abilitati

Verifiche periodiche: pubblicato l'elenco aggiornato dei soggetti abilitati

Con il Decreto direttoriale n. 3 del 16 gennaio 2018, è stato adottato il sedicesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto interministeriale del 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il suddetto decreto consta in sei articoli:

  • all'articolo 1, viene rinnovata l'iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione, di cui al d.i. 11 aprile 2011, ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
  • agli articoli 2 e 3, sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso, di estensione, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti,  ovvero di riduzione delle abilitazioni, già concesse, di alcuni soggetti;
  • all'articolo 4, viene decretato l'inserimento ex novo, delle società ivi indicate, nell'elenco dei soggetti abilitati;
  • all'articolo 5, viene specificato che, con il presente decreto, si adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il decreto del 1 dicembre 2017;
  • all'articolo 6, sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

L'elenco, adottato in allegato al decreto direttoriale n. 3 del 16 gennaio 2018, sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto direttoriale del 1 dicembre 2017.

AdA

Scarica il Decreto direttoriale n. 3 del 16 gennaio 2018

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Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: pubblicato l'elenco dei soggetti abilitati

Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: pubblicato l'elenco dei soggetti abilitati

Con il Decreto direttoriale del 20 settembre 2017 è stato adottato il Quattordicesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto interministeriale 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il Decreto si compone di cinque articoli:

  1. all'articolo 1 (Rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati) è rinnovata l'iscrizione per i soggetti che hanno tempestivamente e regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
  2. all'articolo 2 (Variazione delle abilitazioni) sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
  3. all'articolo 3 (Proroga delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati) è disposta un'ulteriore proroga di 60 giorni per i soggetti in scadenza al 18 settembre 2017, la cui istruttoria è tuttora in corso e in vista della prossima riunione della Commissione già fissata per il 25 e 26 settembre 2017;
  4. all'articolo 4 (Elenco dei soggetti abilitati) è specificato che con il Decreto si adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il Decreto del 9 settembre 2016;
  5. all'articolo 5 (Obblighi dei soggetti abilitati) sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

L'elenco adottato in allegato al Decreto - "Elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del Decreto legislativo n. 81/2008" - sostituisce integralmente il precedente elenco adottato con il decreto del 9 settembre 2016.

AdA

Scarica il Decreto Direttoriale n. 78 del 20 settembre 2017

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Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

La direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del ministero del Lavoro ha riportato le indicazioni per il rinnovo quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del decreto legislativo 81/2008.

Il soggetto abilitato all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, alla scadenza del quinquennio di iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, ove permanga l’interesse a continuare a operare in tale settore, è tenuto a presentare istanza di rinnovo al ministero del Lavoro e delle politiche sociali, direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali – divisione III.

Tale istanza, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto abilitato, dovrà essere prodotta completa della documentazione descritta (anche essa datata, timbrata e firmata dal legale rappresentante), in regola con l’imposta di bollo. L’istanza di rinnovo dovrà anche riportare il numero di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente.

L’istanza dovrà essere trasmessa, completa di tutti gli allegati, esclusivamente mediante posta elettronica a entrambi i seguenti indirizzi Pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

AdA

fonte Sole24Ore 155/17

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Sistemi di comando delle macchine, conformità delle attrezzature a disposizione dei lavoratori

SistemiComandoMaccISO13849La pubblicazione “Sistemi di comando delle macchine secondo le norme EN ISO 13849-1 e EN ISO 13849-2” è stata realizzata da Inail Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici.

Secondo quanto definito dal Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere affinché le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori siano conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto a esse applicabili (D.Lgs. 81/08, art. 70).

Tali attrezzature, che devono essere idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi, devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie (D.Lgs. 81/08, art. 71).

Le attrezzature di lavoro conformi alla Direttiva Macchine (2006/42/EC) devono soddisfare i requisiti di sicurezza di tale direttiva. Nell’Allegato I alla direttiva esiste un intero capitolo (1.2) relativo ai requisiti di sicurezza dei sistemi di comando delle macchine. In particolare, “I sistemi di comando devono essere progettati e costruiti in modo da evitare l'insorgere di situazioni pericolose…”.

La norma ISO 13849-1 fissa i criteri e i principi di progettazione dei sistemi di controllo delle macchine. Essendo armonizzata alla Direttiva Macchine, riveste interesse sia per i costruttori che per i comitati tecnici che si occupano di produrre norme di tipo B2 o di tipo C per la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell’Allegato I alla Direttiva Macchine.

La ISO 13849-2 riguarda la validazione delle parti dei sistemi di controllo relative alla sicurezza, progettate secondo le procedure indicate nella parte 1 della norma stessa. Pertanto, contiene la metodologia, i criteri e gli strumenti per verificare se sono soddisfatti i requisiti specifici di sicurezza per la corretta progettazione contenuti nella parte 1.

AdA

Scarica il documento "Sistemi di comando delle macchine secondo le norme EN ISO 13849-1 e EN ISO 13849-2"

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Banca Dati Rumore con oltre 200 schede macchine e attrezzature e Software di Valutazione Rischio Rumore.

Scheda Rumore Martello DemolitoreLa Banca Dati Rumore è il risultato del progetto di ricerca "Abbassiamo il rumore nei cantieri edili" frutto della collaborazione tra INAIL direzione regionale della Campania insieme al Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia (Cfs) della provincia di Avellino, con la collaborazione dell’Asl, dell’Unità operativa territoriale provinciale del Settore verifica certificazione e ricerca, e della CONTARP - Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione dell’Inail Campania.

La finalità del progetto è quella di offrire un significativo apporto al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nel comparto edile e di fornire gli strumenti per la corretta valutazione preventiva del rischio rumore così come previsto dall'art. 190, comma 5 bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

La Banca Dati Rumore, sintesi del progetto di ricerca, contiene più di 200 Schede di emissione sonora di macchine e attrezzature ed è frutto di una copiosa raccolta di dati di misurazione che hanno riguardato 219 tra macchine e attrezzature, per un totale di 1238 misurazioni.

Lo strumento per la valutazione del rischio rumore nasce dalla collaborazione tra CFS e ACCA software. Il Software di valutazione del rischio rumore utilizza le schede di emissione sonora della Banca Dati Rumore ed effettuta la valutazione preventiva del rischio rumore e la verifica dei dispositivi di protezione individuale nel rispetto delle norme tecniche.

Le Schede di emissione sonora della Banca Dati Rumore riportano i dati principali della macchina, i dati ed i grafici dei livelli sonori equivalenti, di picco e di potenza e un grafico con la Time History del livello misurato e il range dei valori per l’individuazione dei dispositivi di protezione individuale idonei ai sensi della norma UNI EN 458:2005.

Per ciascuna macchina o attrezzatura è stata determinata la potenza sonora (secondo la norma UNI EN ISO 3744:2010) e sono stati misurati i livelli di pressione sonora (secondo la norma UNI EN ISO 9612:2011) con tutti i parametri necessari per eseguire una corretta valutazione preventiva del rischio come previsto dall’art. 190, comma 5 bis, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il software Rischio-RUMORE utilizza le Schede di emissione sonora della Banca Dati Rumore ed effettuta la valutazione preventiva del rischio rumore, secondo l'art. 190, comma 5 bis, del D.Lgs. 81/2008, e la verifica dei dispositivi di protezione individuale.

I modelli di calcolo adottati per stimare i livelli di esposizione giornaliera o settimanale di ciascun lavoratore e l’attenuazione dei dispositivi sono conformi alla normativa tecnica nazionale UNI EN ISO 9612:2011 e UNI EN 458:2005.

Il Software Rischio-RUMORE visualizza ed esporta le singole Schede di emissione sonora della Banca Dati Rumore in formato PDF e genera in automatico il Rapporto di valutazione del rumore in completo di tutti i risultati di calcolo e verifiche in formato RTF.

AdA

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