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Albo gestori ambientali: novità per rifiuti di metalli ferrosi e non

Albo gestori ambientali: novità per rifiuti di metalli ferrosi e non

Novità dall'Albo gestori ambientali relativamente alla sottocategoria 2-ter, per l’iscrizione, con procedura semplificata, delle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana.

In particolare, sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2018, n. 188, sono stati pubblicati due comunicati relativi alla pubblicazione delle deliberazioni dell'Albo nazionale gestori ambientali del 31 luglio 2018, n. 5 e n. 6.

La prima ha approvato i modelli di provvedimento d’iscrizione e di diniego dell’iscrizione nella sottocategoria 2-ter, già individuata dalla precedente delibera albo n. 4/2018, mentre la seconda ha sostituito l’allegato “B” alla stessa delibera n. 4/2018.

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Scarica la Deliberazione n. 5/2018

Scarica la Deliberazione n. 6/2018

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Albo Nazionale Gestori Ambientali: indicazioni in caso di non regolarità contributiva

Albo Nazionale Gestori Ambientali: indicazioni in caso di non regolarità contributiva

Tra i requisiti previsti per il rilascio ed il mantenimento dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, vi è anche il regolare pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Tale requisito viene verificato direttamente dalla competente Sezione Regionale / Provinciale dell'Albo, tramite la verifica telematica presso l'INPS utilizzando il servizio "Durc On Line". Se da tale verifica emergono irregolarità contributive, il soggetto interessato viene invitato a regolarizzarsi entro 15 giorni, e l'intero procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla prima richiesta di verifica della regolarità contributiva.

Con la circolare n. 31 dell’8 gennaio 2018, il Comitato Nazionale dell'Albo ha ribadito che nel caso in cui dopo i suddetti 30 giorni il sistema telematico non riporti un esito positivo della procedura di regolarizzazione, le Sezioni dovranno provvedere al diniego dell'iscrizione e, in caso di imprese già iscritte, sarà avviato il procedimento di cancellazione.

AdA

Scarica la Circolare del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali prot. n. 31 del 08/01/18

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Stabilimenti con pericoli di incidenti rilevanti: novità per i gestori

incidenti rilevantiÈ operativo dal 15 aprile 2016 il servizio di invio telematico tramite l’applicazione web “SEVESO III.0 - Sistema Comunicazione Notifiche” predisposto da ISPRA ai sensi dell’art.13 comma 5 del D.Lgs. 105/2015.
 
L’articolo 5, comma 9 del decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”, affida all’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) il compito di predisporre, nell’ambito dell'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti di cui all’art.5, comma 3, servizi e strumenti per l’invio telematico da parte dei gestori delle notifiche.
 
A tal fine ISPRA ha predisposto un applicativo web che i gestori potranno utilizzare a partire dal 15 aprile 2016 per trasmettere le notifiche al MATTM, tramite ISPRA, ed agli altri destinatari previsti dall’articolo 13 del decreto.
 
È previsto un periodo di transizione, fino al 31 maggio 2016 durante il quale i gestori potranno continuare ad utilizzare la modalità, finora utilizzata di trasmissione della notifiche a tutti i destinatari via posta elettronica certificata firmata digitalmente.
 
Dal 1 giugno 2016 l’invio sarà possibile solo per via telematica tramite l’applicativo web messo a disposizione da ISPRA.

AdA

Manuali e invio

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Rifiuti: il Governo «salva» gli impianti in attesa dell’autorizzazione integrata ambientale

Rifiuti

Con un decreto “salva-imprese” venerdì scorso il Cdm ha sventato il rischio che da ieri 7 luglio molte imprese italiane specializzate nelle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti dovessero interrompere le proprie attività per la mancata conclusione da parte della Pa dell'iter di concessione dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA).

L’altro giorno il Consiglio dei ministri, su iniziativa del ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, ha infatti approvato un decreto (Articolo 2, Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 46) nel quale si afferma che «le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell'esercizio dell'installazione con il Titolo III-bis, della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

La questione era stata sollevata nei giorni scorsi dalle associazioni di Confindustria Fise Assoambiente e Fise Unire che avevano più volte sollecitato il ministero dell'Ambiente a porre rimedio alla situazione, che rischiava di avere «conseguenze gravissime su tutto il sistema industriale italiano».

Al centro della questione le imprese che devono ottenere l'AIA per la prima volta.

Nell'ambito di queste ultime esistono due fattispecie: impianti funzionalmente collegati ad altri già soggetti ad AIA (per esempio, parti di impianto gestite da altro gestore): per esse la circolare 17 giugno 2015 protocollo 0012422/Gab ha già chiarito che la scadenza del 7 luglio 2015 non era applicabile. Diverso il discorso per impianti singoli assoggettati per la prima volta ad AIA. Come nel caso, per esempio, di inceneritori di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 tonnellate al giorno oppure di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno mediante trattamento biologico, chimico/fisico; oppure di rigenerazione/recupero di solventi. «Le imprese – avevano rilevato le organizzazioni confindustriali - pur avendo rispettato la scadenza del settembre 2014 per la presentazione della domanda di AIA, si troveranno obbligate a bloccare la propria attività nel caso di ritardi nel rilascio del provvedimento».

AdA

Fonte Sole24Ore

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