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Gas a effetto serra, la nuova disciplina europea

Gas a effetto serra, la nuova disciplina europea

Entra in vigore il prossimo 8 aprile 2018 la direttiva 2018/410/UE che revisiona il funzionamento del sistema per lo scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (Eu Ets) per il periodo 2021-2030.

Tra le principali novità che la direttiva 2018/410/UE (“Modifica della direttiva 2003/87/Ce per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio”) presenta rispetto al sistema attualmente vigente, si segnala l’innalzamento del cd. “fattore di riduzione lineare” delle quote di emissioni annualmente messe all’asta (da 1,74% a 2,2%), la riscrittura delle modalità di assegnazione gratuita delle quote, il ritocco al funzionamento della “riserva stabilizzatrice” (dove le quote vengono integrate nel caso di ingente eccedenza sul mercato o svincolate nel caso di ingente disavanzo), l’aggiornamento delle regole per gli impianti “nuovi entranti” e per la concessione di finanziamenti da parte dell’Ue.

Gli Stati membri, in base a quanto stabilito dall’articolo 3 della stessa direttiva, hanno tempo fino al 9 ottobre 2019 per recepire le novità a livello nazionale (sono previste disposizioni transitorie).

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Scarica la direttiva 2018/410/UE

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Gas a effetto serra: una norma stabilisce i requisiti di competenza per i validatori

Gas a effetto serra: una norma stabilisce i requisiti di competenza per i validatori

Per ottenere l'uniformità nel mercato internazionale e mantenere la fiducia del pubblico nei resoconti dei gas a effetto serra - GHG - e in altre comunicazioni, è necessario definire i requisiti di competenza per i gruppi di validazione e verifica, cioè per coloro che si occupano di realizzare tali documenti.
Recentemente pubblicata la UNI ISO 14066 Gas a effetto serra - Requisiti di competenza per validatori e verificatori di gas a effetto serra
La UNI ISO 14066, ora disponibile anche in italiano, definisce i principi per assicurare la competenza degli operatori coinvolti. Tali principi sono a loro volta basati sui requisiti generali che garantiscono la competenza necessaria.
I requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas a effetto serra sono, invece, stabiliti dalla UNI EN ISO 14065. Quest’ultima è rilevante perché richiede che gli organismi di rendicontazione e verifica stabiliscano e mantengano una procedura di gestione della competenza del suo personale che svolge le varie attività di validazione e verifica nel gruppo nominato.

La UNI ISO 14066 raccomanda l’utilizzo congiunto dei seguenti documenti:

•    UNI EN ISO 14064 - 1  “Gas ad effetto serra - Parte 1: Specifiche e guida, al livello dell'organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione”;
•    UNI EN ISO 14064 - 2  “Gas ad effetto serra - Parte 2: Specifiche e guida, al livello di progetto, per la quantificazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra o dell'aumento della loro rimozione”;
•    UNI EN ISO 14064 - 3  “Gas ad effetto - serra Parte 3: Specifiche e guida per la validazione e la verifica delle asserzioni relative ai gas ad effetto serra”;
•    UNI EN ISO 14065 – “Gas a effetto serra - Requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas ad effetto serra per l'utilizzo nell'accreditamento o in altre forme di riconoscimento”.

mb


Fonte UNI

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FGAS: disposizioni in vigore dal 15 agosto 2017

FGAS: disposizioni in vigore dal 15 agosto 2017

Il regolamento comunitario riguardante la gestione dei gas fluorurati ad effetto serra prevede l'obbligo di comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, le quantità di gas gestite nell'anno precedente da parte di determinate categorie di produttori, importatori, esportatori o utilizzatori di questi gas. Con un regolamento di esecuzione sono state modificate le informazioni da fornire esclusivamente per via telematica tramite il sito https://bdr.eionet.europa.eu. Queste disposizioni saranno in vigore dal 15 agosto 2017.

Queste modifiche intervengono sul Regolamento (UE) n.1191/2014, emanato in esecuzione dell’art.19 del Regolamento (UE) n. 517/2014:

  • Per verificare il rispetto dell’obbligo d’invio della comunicazione, prima di svolgere le attività oggetto della comunicazione le imprese devono registrarsi sul sito web della comunicazione (https://bdr.eionet.europa.eu);
  • Nella sezione 1 della comunicazione, riguardante i produttori di fgas, occorre ora indicare anche i quantitativi di idrofluorocarburi (HFC) prodotti per essere impiegati come materie prime nell’Unione o per usi interni all’Unione esonerati a norma del protocollo di Montreal;
  • Nella sezione 2, importatori, a partire dal 2020 i quantitativi di HFC andranno comunicati separatamente per ogni paese d’origine, salvo quando diversamente indicato. Inoltre i dati richiesti sono completamente modificati, in quanto ora viene richiesta una suddivisione dei quantitativi: importati nell’Unione e riesportati dopo essere stati caricati in prodotti o apparecchiature, HFC usati, riciclati o rigenerati, HFC vergini importati per l’utilizzo come materia prima, HFC vergini importati per usi esonerati dal protocollo di Montreal;
  • Nella sezione 3, esportatori, analogamente alla sezione 2 i quantitativi di HFC andranno comunicati separatamente per ogni paese di destinazione, salvo quando diversamente indicato. Inoltre vengono ora richiesti i quantitativi di HFC usati, riciclati o rigenerati esportati, HFC vergini esportati per l’utilizzo come materia prima, HFC vergini esportati per usi esonerati dal protocollo di Montreal;
  • Nella sezione 4, riguardante produttori e importatori, è stata modificata la formula per il calcolo del quantitativo totale immesso fisicamente in commercio;
  • Nella sezione 12, riguardante gli importatori di apparecchiature per refrigerazione, condizionamento o pompe di calore caricate con HFC, è specificato che i quantitativi di gas caricati nelle apparecchiature importate riguarda gas immessi dalla dogana in libera pratica nell’Unione;
  • Eliminata la sezione 13, riguardante importatori di apparecchiature per refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore caricate con HFC, se gli HFC sono stati contabilizzati nel sistema di quote tramite specifiche autorizzazioni. Ciò in quanto con l’istituzione del registro elettronico tramite il Regolamento (UE) n.879/2016, queste informazioni sono già note.

Scarica il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375 del 25 luglio 2017

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Settore elettrico, un rapporto ISPRA sulle emissioni di CO2 e gas a effetto serra

ISPRA Gas SerraL'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ha reso disponibile online il rapporto "Fattori di emissione atmosferica di CO2 e altri gas a effetto serra nel settore elettrico" nel quale viene descritto l'andamento della produzione elettrica con particolare attenzione alle diverse fonti.

Nel rapporto sono stati elaborati i fattori di emissione atmosferica di anidride carbonica e altri gas a effetto serra per la generazione e i consumi di energia elettrica. I fattori di emissione per il settore elettrico sono indispensabili per la programmazione e il monitoraggio di misure di riduzione delle emissioni di gas serra, in relazione alle strategie di sviluppo del settore a livello nazionale e alle misure di risparmio energetico che è possibile adottare anche a livello di usi finali. Le emissioni di CO2 del settore elettrico sono state analizzate attraverso la decomposizione dei fattori determinanti.

L'analisi della decomposizione mostra che storicamente l'aumento dell'efficienza tecnologica nel settore termoelettrico e il conseguente impiego di combustibili a minore contenuto di carbonio hanno avuto un ruolo determinante nella diminuzione delle emissioni di CO2 ma a partire dal 2007 l'apporto delle fonti rinnovabili assume una dimensione rilevante, con un contributo alla riduzione delle emissioni atmosferiche superiore a quanto registrato per le altre componenti. Per i consumi elettrici l'analisi della decomposizione mostra che l'efficienza contribuisce alla riduzione delle emissioni atmosferiche solo nel settore industriale che rivela una struttura piuttosto eterogenea per i diversi comparti, mentre nel settore terziario la diminuzione dei fattori di emissione per la produzione elettrica è compensata dall'incremento dei consumi elettrici. Nel settore domestico si ha un forte disaccoppiamento tra consumi elettrici e corrispondenti emissioni atmosferiche.

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Scarica il rapporto

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Gas fluorurati a effetto serra - Dichiarazione F-gas 2013

MIN AMBEntro il 31 maggio 2014 è obbligatorio compilare la “Dichiarazione F-gas” relativa all’anno 2013 per tutte le apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra.

La compilazione e la trasmissione della Dichiarazione si effettua esclusivamente tramite l’apposita Piattaforma istituita presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e può essere effettuata a partire dal 1 marzo 2014 al seguente link: http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas

Maggiori informazioni nella Nota Esplicativa

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Fonte: Minambiente

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18 Novembre 2013. Seminario "I Gas Fluorurati ad effetto serra. Normativa e Registro Telematico Nazionale. Obblighi e sanzioni"

fgas commissioneIl 18 novembre, presso la Sala Convegni della Camera di Commercio di Napoli, si è tenuto il seminario: “I Gas Fluorurati ad effetto serra. Normativa e Registro Telematico Nazionale. Obblighi e sanzioni".

La Camera di Commercio di Napoli ed il Consorzio Promos Ricerche, quale Sportello camerale della Responsabilità Sociale d’Impresa, hanno organizzato l'evento al fine di aggiornare gli operatori circa gli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina il Registro Telematico Nazionale Gas Fluorurati al quale sono tenuti ad iscriversi tutti coloro che svolgono le attività previste dall’articolo 8 del DPR 27 gennaio 2012 n. 43.

Tale Decreto ha disciplinato le modalità di attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 sul trattamento dei gas serra e, fra le altre, ha imposto l’iscrizione al Registro pena l’irrogazione di sanzioni amministrative per installatori e manutentori di apparecchiature contenenti tali gas.

La normativa citata prevede, sia per le persone, sia per le imprese, l’iscrizione nel Registro Nazionale e la certificazione delle competenze per il trattamento di tali sostanze; pertanto, è stata fissata al 12 dicembre 2013 la scadenza ultima per iscriversi e certificarsi.

Il seminario ha fatto il punto sugli obblighi previsti per tutti gli interessati all’applicazione della norma: installatori e/o manutentori e/o riparatori di impianti di climatizzazione, frigoriferi e antincendio, nonché autodemolitori, meccanici ed elettrauto che effettuano l’attività di assistenza e/o manutenzione e/o riparazione di impianti di aria condizionata negli autoveicoli.

Programma

Vedi il TG

Atti del seminario (Dott. Botteri)

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Approfondisci l'argomento (sito ISPRA)

Documentazione a supporto (sito FGas)

 

 

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Registro Nazionale gas fluorurati. Prorogato a giugno il termine per l’iscrizione

GAS SERRAL'entrata in vigore del Registro Telematico nazionale delle imprese e delle persone certificate, stabilito dal Decreto Direttoriale 31 gennaio 2013 n. 8498 è stato differito di 60 giorni (quindi entro il prossimo 11 giugno 2013) con Decreto Direttoriale emesso dal Ministero dell'Ambiente in data 12 aprile 2013.
Con comunicato del Ministero dell’Ambiente pubblicato sulla G. U. n. 35 del 11/2/2013 è divenuto operativo il Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all’articolo 13 del D.P.R. 43/2012.
Tale D.P.R. prevede l’obbligo per le persone e le imprese che operano su apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra di ottenere l’apposita certificazione/attestazione e di iscriversi al Registro telematico nazionale istituito presso il Ministero dell’Ambiente e gestito dalle Camere di Commercio del capoluogo di regione.
Entro il 11/6/2013 dovranno iscriversi al Registro, per il regolare svolgimento dell’attività, le seguenti persone ed imprese:
Persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra
controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
installazione;
manutenzione o riparazione;
Persone che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;
installazione;
manutenzione o riparazione;
persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE;
imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
imprese che svolgono attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
imprese che svolgono attività di recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
imprese che svolgono attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore.
Le persone e le imprese che svolgono:
attività di manutenzione, riparazione, installazione, controllo e recupero gas fluorurati ad effetto serra su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono tali gas,
attività di manutenzione, riparazione, installazione, controllo e recupero gas fluorurati ad effetto serra su impianti fissi di protezione antincendio ed estintori
possono richiedere, unitamente alla domanda telematica di iscrizione al citato Registro, il rilascio del certificato provvisorio alla Camera di Commercio. Tale certificato provvisorio ha validità di sei mesi dal rilascio, in tale lasso di tempo le persone e le imprese devono ottenere il certificato da un organismo di certificazione
I modelli delle istanze e delle dichiarazioni da presentare alle Camere di commercio competenti - esclusivamente per via telematica accedendo al sito www.fgas.it  - ai fini dell’iscrizione nel citato Registro sono pubblicati sul sito del Ministero dell'Ambiente (link: http://www.minambiente.it).

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