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Ecobonus e bonus casa: aggiornate le FAQ Enea

Ecobonus e bonus casa: aggiornate le FAQ Enea

L’Enea ha aggiornato al 26 marzo 2019 le domande e risposte più frequenti (FAQ) con riferimento alle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico negli edifici esistenti, il cosiddetto “ecobonus“, e per interventi di ristrutturazione edilizia che comportano risparmio energetico, il cosiddetto “bonus casa”.

Sul sito dell’Enea sono state, quindi, aggiornate le sezioni relative alle FAQ di natura tecnico-procedurale, rispettivamente per ecobonus e bonus casa, e quelle di natura informatica relative ad entrambe le detrazioni.

Le FAQ inerenti le detrazioni spettanti in caso di interventi finalizzati al risparmio energetico, ecobonus, riguardano i seguenti argomenti:

  1. quesiti sulla procedura di trasmissione
  2. coibentazione parti opache, sostituzione dei serramenti e installazione delle schermature solari
  3. collettori solari termici
  4. impianti termici
  5. quesiti di natura fiscale.

Le FAQ inerenti gli interventi di risparmio energetico ed utilizzo di fonti di energia rinnovabile, interessano le seguenti problematiche:

  • procedura di trasmissione
  • individuazione degli interventi soggetti all’obbligo di comunicazione
  • impianti fotovoltaici
  • pompe di calore
  • serramenti, porte, persiane e tapparelle
  • elettrodomestici
  • valvole termostatiche e sistemi di contabilizzazione
  • quesiti di natura fiscale
  • calcolo degli importi massimi detraibili.

Infine, le FAQ di natura informatica riguardanti gli interventi di risparmio energetico ed utilizzo di fonti di energia rinnovabile, che trattano i seguenti temi:

  1. compilazione e invio della pratica
  2. modifica e annullamento di una pratica già inviata
  3. condivisione delle spese degli interventi. Cointestazione della pratica
  4. mancanza, nell’elenco proposto, del Comune di residenza o nascita poiché estero o soppresso o accorpato ad altro Comune
  5. visualizzazione del sito di invio non corretta o difficoltà di utilizzo. Configurazione del browser
  6. richiesta di rinvio della mail di ricezione pratica
  7. segnalazione di campi non compilati
  8. stampa della pratica già inserita
  9. assenza di numero civico, scala o interno
  10. dimenticanza o smarrimento della password di accesso

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Ecobonus finestre, cosa inviare a Enea per la sostituzione

Ecobonus finestre, cosa inviare a Enea per la sostituzione

Nel caso di sostituzione di finestre, l’Enea specifica che per le singole unità immobiliari, o con destinazione d'uso diversa da quella residenziale (aziende, uffici, attività commerciali e produttive) purché univocamente definite come singola unità occorrono solo due documenti, uno da conservare e l’altro da inviare al’Enea.

Il documento da conservare è una relazione tecnica asseverata da parte di un tecnico abilitato oppure la certificazione del produttore dei serramenti contenente i valori dalla trasmittanza termica dei vecchi e dei nuovi infissi e la verifica che i valori delle trasmittanze termiche (U) dei nuovi infissi siano inferiori a quelli riportati nella tabella 2 dell’allegato B al DM 11 marzo 2008 come modificato dal DM 26 gennaio 2010.

Il documento da inviare all’Enea consiste nella compilazione a video, a cura dell'utente finale da inviare via WEB, anche senza l'ausilio del tecnico.

In tutti gli altri casi (lavori in parti comuni condominiali, aziendali, ecc.) occorre sempre la relazione tecnica asseverata e la redazione dell’attestato/i di Prestazione energetica che devono essere inviati all’ENEA.

AdA

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Ecobonus: scattano i controlli ENEA

Ecobonus: scattano i controlli ENEA

Controlli a campione dell’Enea sulla sussistenza delle condizioni di accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica. È quanto stabilito dal Dm dello Sviluppo economico 11 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 211 dell’11/09/2018. L’articolo 14 del Dl 63/2013, modificato dalla legge di Bilancio 2018, riconosce all’Enea poteri di controllo a campione sulle attestazioni di prestazione energetiche in caso di interventi sulle parti comuni di edifici condominiali e, dal 2018, anche su tutte le agevolazioni spettanti in caso di interventi di riqualificazione energetica, rinviando le modalità e il programma dei controlli al decreto ora in vigore. In particolare, l’Enea elabora e sottopone al Mise, entro il 30 giugno di ogni anno, un programma di controlli a campione delle istanze relative agli interventi di riqualificazione energetica che consentono l’accesso all’ecobonus, conclusi entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Il campione non potrà superare lo 0,5% delle istanze di accesso al beneficio, selezionate fra quelle che sono state caricate sul portale informativo dedicato allo scopo dall’Enea.

In particolare, i controlli riguardano prioritariamente gli interventi che: hanno diritto a una maggiore aliquota (sino al 75%); comportano una spesa più elevata; presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale e ai massimali dei costi unitari. L’avvio della procedura di controllo deve essere comunicata al beneficiario della detrazione (proprietario, locatario o comodatario) ovvero, in caso di controllo effettuato su per interventi su parti comuni condominiali, all’amministratore di condominio, tramite raccomandata a/r o o Pec, all’indirizzo indicato all’atto della trasmissione della documentazione all’Enea da inviarsi entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori (scheda informativa ed eventuale certificazione energetica).

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione i destinatari dovranno trasmettere, tramite Pec all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. in formato pdf la documentazione richiesta. Tale documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato, se è prevista l’asseverazione circa il rispetto dei requisiti tecnici, o negli altri casi, dall’amministratore per gli interventi sulle parti comuni o dallo stesso soggetto interessato per gli interventi sulle singole unità immobiliari. Nel caso di interventi che interessino gli impianti, dovranno essere trasmesse, inoltre, le copie della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore e, se pertinente, del libretto di impianto.

Ricevuta la documentazione, l’Enea procederà alla verifica della corretta esecuzione dell’intervento, della sussistenza e permanenza dei requisiti per la detrazione, ed entro 90 giorni comunicherà l’esito al beneficiario. L’Enea potrà effettuare controlli sul luogo di esecuzione degli interventi per una quota del campione selezionato (il 3%). Anche l’avvio di tale verifica sarà comunicato al beneficiario, ma con un preavviso minimo di 15 giorni. Il controllo potrà essere rinviato per una sola volta e comunque andrà eseguito entro 60 giorni dalla comunicazione. Al termine viene redatto un verbale sottoscritto dal beneficiario o dall’amministratore di condominio.

AdA

Scarica il decreto 11 maggio 2018

Fonte Sole24Ore 252/18 MZ

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Riqualificazione energetica, la guida Enea all’ecobonus su parti comuni degli edifici

Riqualificazione energetica, la guida Enea all’ecobonus su parti comuni degli edifici

L’Enea, nel “Vademecum sulla riqualificazione energetica nei condomìni”, specifica quali requisiti tecnici devono possedere gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali per poter usufruire dell’ecobonus.

L’intervento, per accedere all’agevolazione, deve riguardare le parti comuni di edifici condominiali delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e/o i vani non riscaldati e/o il terreno e interessare più del 25% della superficie disperdente e deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento).

Inoltre, i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi strutturali (U) devono essere superiori a quelli riportati nella tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11 marzo 2008 (come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010) mentre i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali devono essere inferiori ai pertinenti limiti riportati nella tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11 marzo 2008 (come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010.  

L’Enea ha anche ricordato che l’involucro edilizio dell’intero edificio deve avere, prima dell’intervento, qualità bassa e, dopo l’intervento, almeno la qualità media, in entrambi i casi sia perla prestazione energetica invernale che perla prestazione energetica estiva.

Infine, rientrano tra gli interventi agevolabili le opere provvisionali ed accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi (ad esempio: ponteggi, nuove soglie o davanzali, rifacimento intonaci etc.), le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi e della documentazione tecnica necessaria, compresa la redazione dell’APE.

Tra i documenti necessari c’è l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato che deve contenere: la dichiarazione che l’intervento riguardi parti comuni dell’edificio e che abbia incidenza superiore al 25%della superficie, i valori delle trasmittanze termiche, la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali rispettino i pertinenti limiti.

Inoltre, è necessaria la dichiarazione che tutti gli interventi realizzati rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica e l’APE.

Possono accedere all’ecobonus condomini tutti i contribuenti che sostengono le spese di riqualificazione energetica e posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.

E’ possibile ottenere l’agevolazione per edifici che, alla data della richiesta di detrazione, siano “esistenti” (ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi) e dotati di impianto termico.

L’agevolazione prevede una percentuale di detrazione che va al 70% all’85% per spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

AdA

Scarica il vademecum ENEA

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Ecobonus e sismabonus, nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate per la cessione del credito

Ecobonus e sismabonus, nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate per la cessione del credito

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 17/E/2018 del 23 luglio 2018 ha fornito ulteriori chiarimenti su come cedere il credito corrispondente al Sismabonus e sulla cessione dell’Ecobonus. Le spiegazioni vanno a sommarsi a quelle contenute nella Circolare 11/E/2018 di maggio.

Ricalcando il meccanismo della cessione del credito definito per l’Ecobonus, l’Agenzia ha ricordato che è possibile cedere il credito corrispondente al Sismabonus per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 relative ad interventi per l’adozione di misure antisismiche realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali situati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3.

La cessione del credito corrispondente al Sismabonus è possibile anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione, realizzati in zona sismica 1 dalle imprese che poi, entro 18 mesi dalla fine dei lavori provvedono all’alienazione degli immobili.

Le Entrate hanno ricordato inoltre che la cessione può avvenire nei confronti di fornitori, imprese che hanno realizzato i lavori o altri soggetti collegati. A questa disposizione il Fisco ha dato un’interpretazione estensiva, spiegando che in presenza di un Consorzio o di una Rete di imprese la detrazione può essere trasferita ad altri consorziati o retisti, anche se non hanno effettuato i lavori, oppure direttamente al Consorzio o alla Rete.

Unica differenza tra Sismabonus e Ecobonus è la cessione del credito di imposta agli istituti di credito e agli intermediari finanziari appartenenti ai raggruppamenti di imprese. Nel caso dei lavori di messa in sicurezza antisismica, la cessione a banche e intermediari finanziari è sempre vietata. Per gli interventi di efficientamento energetico la cessione alle banche e agli intermediari finanziari è consentita solo ai condòmini rientranti nella no-tax area.

AdA

Scarica la Circolare 17/E/2018

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Ecobonus e Sismabonus, una nuova guida operativa per le detrazioni

Ecobonus e Sismabonus, una nuova guida operativa per le detrazioni

L’Ance, Associazione Nazionale Costruttori Edili ha pubblicato la guida operativa “Ecobonus e sismabonus e la piattaforma Ance-Deloitte” che rappresenta uno strumento utile alle imprese per comprendere il funzionamento degli incentivi fiscali per la riqualificazione energetica e per la messa in sicurezza sismica degli edifici.

La guida dell’ANCE sulle detrazioni è strutturata in modo semplice e chiaro, con un indice “a domanda e risposta” che mira a illustrare tutte le tematiche relative a Ecobonus e Sismabonus. Non mancano poi approfondimenti di natura tecnica e fiscale.

Inoltre la guida descrive con precisione il complesso meccanismo della cessione del credito e spiega il funzionamento della piattaforma Ance-Deloitte (la piattaforma per agevolare l’incontro della domanda e dell’offerta di cessione di credito corrispondente alle detrazioni da Ecobonus e Sismabonus).

La guida è suddivisa in 7 capitoli: Sismabonus ed Ecobonus; Gli interventi agevolati; La cessione dei crediti; La qualificazione delle imprese Ance; Gli interventi nei condomini; I contratti di cessione del credito; I prodotti finanziari.

Completano la guida 13 utili allegati con l’indicazione dei documenti da controllare e conservare, tutti i riferimenti normativi e dei moduli di lettere di invito di professionisti e/o imprese e di convocazione e delibera di assemblea condominiale.

AdA

Scarica la guida operativa “Ecobonus e sismabonus e la piattaforma Ance-Deloitte”

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Ecobonus, ecco le regole per la cessione del credito d’imposta

Ecobonus, ecco le regole per la cessione del credito d’imposta

Arrivano i chiarimenti delle Entrate sulla cessione dell’Ecobonus, vale a dire il credito d’imposta per gli interventi di efficientamento energetico, ulteriormente rafforzato con la legge di Bilancio 2018.

La circolare n. 11/E/2018 del 18 maggio 2018, chiarisce che i contribuenti possono cedere il credito d’imposta sia ai fornitori che hanno effettuato l’intervento sia ad altri soggetti privati, tra i quali rientrano gli organismi associativi, inclusi consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari, ma non in quota maggioritaria e senza detenerne il controllo. Allo stesso modo, la cessione dell’Ecobonus può avvenire nei confronti delle Energy Service Companies (le cosiddette “Esco”, ovvero società che effettuano interventi per l’efficientamento energetico, accettando un rischio finanziario) e delle Società di Servizi Energetici (Sse) che offrono servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione degli interventi di risparmio energetico. La circolare ribadisce - come prevede la norma - il divieto di cessione diretta a società finanziarie, fatta eccezione per i casi in cui il contribuente cedente sia un soggetto no tax area, unico caso nel quale la legge ammette l’eventuale cessione a banche e intermediari finanziari.

La circolare dell’Agenzia affronta inoltre il tema del numero di cessioni di cui può esser oggetto il credito. Rispetto all’ambito applicativo della norma, l’Agenzia delle Entrate, acquisito il parere della Ragioneria Generale dello Stato per gli impatti della disciplina su debito e deficit pubblico, precisa che la cessione del credito d’imposta deve essere limitata a un solo “passaggio” successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto. Inoltre, viene previsto che i “soggetti privati”, ai quali il credito può essere ceduto, devono comunque essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

La legge di bilancio 2018 ha introdotto una detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali abbinati a quelli di messa in sicurezza antisismica e a quelli di riqualificazione energetica. La detrazione spetta nella misura dell’80% per i lavori eseguiti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, se determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, e dell’85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali e si applica su un ammontare massimo di 136mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.

Il credito per gli interventi di efficienza energetica può essere ceduto da tutti i contribuenti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta; la possibilità di cedere la detrazione, pertanto, riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione. Rimangono valide le cessioni dei crediti effettuate sulla base delle indicazioni contenute nel Provvedimento del 28 agosto 2017, se compiute prima della circolare n. 11/E/2018.

AdA

Scarica la Circolare 11/E/2018

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Ristrutturazioni edilizie, dall’Agenzia delle Entrate la nuova guida al bonus

Ristrutturazioni edilizie, dall’Agenzia delle Entrate la nuova guida al bonus

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida al bonus per le ristrutturazioni edilizie, aggiornata alle ultime novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018. Dal nuovo obbligo di trasmissione dei dati all'Enea alla proroga della detrazione maggiorata al 50 per cento per tutto il 2018. Dall'estensione del bonus agli istituti autonomi di case popolari alla proroga dell'agevolazione per l'acquisto o l'assegnazione di immobili già ristrutturati.

La legge di Bilancio 2018 ha prorogato a tutto il 2018 il bonus del 50 per cento per le ristrutturazioni edilizie, che senza il differimento sarebbe passato al 36 per cento. Il limite massimo di spesa resta di 96mila euro per ciascuna unità immobiliare e l'applicazione dell'incentivo resta valida sia per la ristrutturazione di singole unità immobiliari che di parti comuni di edifici condominiali. Invariata anche la ripartizione della detrazione, che va suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.

La detrazione - ricordano dalle Entrate, spetta anche per l'acquisto di box e posti auto pertinenziali, per le spese relative alla loro realizzazione, e per la costruzione di autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune, purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa. Per gli acquisti contemporanei di casa e box con unico atto, la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato.

La manovra ha anche mantenuto in vita per un altro anno l'incentivo per l'acquisto di mobili, di grandi elettrodomestici (di classe non inferiore ad A+ o A per i forni) e di altre apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

Riguardo alle spese sostenute per interventi antisismici, sono previste detrazioni più elevate, che possono arrivare fino all'85 per cento ed essere usufruite fino al 31 dicembre 2021, ma sul sisma bonus sarà pubblicata un'ulteriore guida dall'Agenzia delle Entrate.

Tra le novità c'è anche un nuovo adempimento, che consiste nell'obbligo di invio all'Enea, per via telematica, di alcune informazioni sugli interventi effettuati. Informazioni che serviranno all'Agenzia per effettuare un monitoraggio e valutare il risparmio energetico conseguito in seguito alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione agevolati. A riguardo, la guida non fornisce alcun dettaglio aggiuntivo.

Prorogata fino 31 dicembre 2018 anche l'agevolazione per l'acquisto o l'assegnazione di immobili ad uso abitativo già ristrutturati. La detrazione spetta quando gli interventi di ristrutturazione hanno riguardato interi fabbricati e sono stati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, entro 18 mesi, dalla data del termine dei lavori, vendono o assegnano l'immobile.

Anche in questo caso, per tutto il 2018, la detrazione è pari al 50 per cento, spetta su un importo massimo di spesa di 96mila euro e va ripartita in 10 rate annuali di uguale importo.

Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l'acquirente o l'assegnatario dell'immobile deve calcolare la detrazione (del 50 o 36%) su un importo forfettario, pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione (comprensivo di Iva) dell'abitazione, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.

La guida contiene anche un esempio per rendere più comprensibile il meccanismo. Dunque, se un contribuente acquista un'abitazione nel 2018 al prezzo di 200mila euro, essendo il costo forfetario di ristrutturazione (25% di 200mila euro) pari a 50mila euro, la detrazione sarà pari a 25mila euro (50 per cento di 50mila euro).

Dal 2018 tra i beneficiari dell'agevolazione sono inclusi anche gli istituti autonomi per le case popolari e i soggetti con finalità analoghe, tra cui le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, purché gli interventi di ristrutturazione siano realizzati su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica o, se si tratta di cooperative a proprietà indivisa, assegnati in godimento ai soci.

AdA

Scarica la guida 2018

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Risparmio energetico: cessione del credito d'imposta più facile

Risparmio energetico: cessione del credito d'imposta più facile

La legge di Bilancio 2018 ha dato il via alla cessione a terzi dei crediti d'imposta del 65%, 70% e 75% per il risparmio energetico qualificato da parte di tutti i contribuenti (incapienti e non), non solo per i lavori sulle parti comuni condominiali, ma anche per quelli sulle singole unità immobiliari (abitative e non). Solo gli incapienti, però, potranno cedere la detrazione fiscale alle banche.

È stata confermata, inoltre, la possibilità di cessione del credito d'imposta derivante dalla detrazione Irpef o Ires, per gli interventi antisismici sulle “parti comuni”, pari al 75% (riduzione di una classe di rischio) o all'85% (riduzione di due classi) (articolo 16, comma 1-quinquies, DL 63/2013). Confermata anche la cessione del credito del 75% o 85%, previsto per l'acquisto, di unità immobiliari, sulle quali, dopo la demolizione e la ricostruzione dell'intero edifico, l'impresa ha effettuati interventi antisismici

Dal 2018, per tutti gli interventi sul risparmio energetico qualificato, quindi, non solo per quelli sulle parti comuni (come previsto con limitazioni per il 2016 e il 2017, provvedimento 28 agosto 2017), ma anche per quelli su singole unità immobiliari, gli incapienti (contribuenti con meno di 8mila euro lordi di reddito 2017), possono cedere il corrispondente credito d'imposta del 65%, per intero e non in parte, ai fornitori e altri soggetti privati, come ad esempio gli istituti di credito e intermediari finanziari, con facoltà di questi ultimi di “successiva cessione”, non a banche (articolo 2, comma 2, lettera c, provvedimento 28 agosto 2017), in tutto o in parte, solo dopo il 10 marzo anno successivo (articolo 14, comma 2-ter, DL 63/2013).

Il credito d’imposta sale al 70% per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo ovvero del 75% se si consegue un miglioramento della prestazione energetica invernale e estiva “almeno” pari alla qualità media di cui al decreto 26 giugno 2015, articolo 14, comma 2-quater, Dl 63/2013).


Fonte IlSole24Ore 1/18 LDS

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Ecobonus, l’Agenzia delle Entrate fissa le modalità di cessione del credito

Ecobonus, l’Agenzia delle Entrate fissa le modalità di cessione del credito

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. prot.  165110/2017 del 28 agosto 2017, emanato in base all’articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies del Dl 63/2013, convertito con modifiche dalla legge 90/2013, fissa le modalità con cui i soggetti che nell’anno precedente a quello delle spese si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a) del Dpr 917/1986 possono optare per la cessione del credito, corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali (compresi quelli di cui al comma 2-quater del citato articolo 14), verso i fornitori che hanno effettuato gli interventi o altri privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

AdA

Scarica il Provvedimento n. 165110/2017 del 28 agosto 2017

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