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Bonus casa e bonus mobili: aggiornate le guide dell’Agenzia delle Entrate

Bonus casa e bonus mobili: aggiornate le guide dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’aggiornamento a maggio 2019 delle due guide fiscali su bonus casa e bonus mobili, relative rispettivamente alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie ed all’acquisto di mobili/elettrodomestici.

L’agevolazione fiscale per le ristrutturazioni disciplinata dall’art. 16-bis del dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi), consiste in una detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

La legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) ha rinviato al 31 dicembre 2019 la possibilità di usufruire della detrazione Irpef; salvo che non intervenga una nuova proroga, dal 1° gennaio 2020 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.

Dal 2018, inoltre, è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. Questa nuova comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio.

Si può usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche).

La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dall’immobile oggetto di intervento edilizio.

L’agevolazione è stata prorogata dalla recente legge di Bilancio anche per gli acquisti che si effettuano nel 2019, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2018.

Per gli acquisti effettuati nel 2018, invece, è possibile fruire della detrazione solo se l’intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2017.

AdA

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Bonus alberghi 2019: entro il 21 marzo la compilazione delle domande

Bonus alberghi 2019: entro il 21 marzo la compilazione delle domande

Il Ministero ha pubblicato una guida per la compilazione e l’invio delle domande per il riconoscimento del Credito d’Imposta a determinati soggetti del settore turismo.

La tax credit per la riqualificazione di strutture alberghiere è stata introdotta all’art. 10 del dl 83/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2014. Nel 2017 sono entrate inoltre in vigore le disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta, a favore di strutture alberghiere ed agrituristiche, ai sensi anche della legge n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017).

La norma individua le disposizioni applicative per l’attribuzione del credito di imposta con riferimento in particolare:

  • alle tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d’imposta, alle tipologie di interventi ammessi al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell’effettività delle spese sostenute;
  • alle procedure per l’ammissione delle spese al credito d’imposta, e per il suo riconoscimento e utilizzo;
  • alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d’imposta medesimo;
  • alle modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa.

L’istanza va presentata esclusivamente online, insieme all’attestazione di effettività delle spese sostenute, attraverso il Portale dei Procedimenti, dove ci si potrà registrare o accedere.

La procedura per la richiesta di agevolazione si sviluppa in 3 passaggi:

  1. registrazione: il legale rappresentante dell’impresa che non si è ancora iscritto deve registrarsi sul Portale dei Procedimenti
  2. compilazione: si può effettuare esclusivamente dalle ore 10:00 del 21 febbraio – alle ore 16:00 del 21 marzo 2019
  3. INVIO Click day: le domande si possono inviare esclusivamente dalle ore 10:00 del 3 aprile – alle ore 16:00 del 4 aprile 2019

La procedura consente l’inserimento di una o più domande da parte di un singolo rappresentante legale, di cui devono essere specificate le generalità.

Il periodo di verifica da parte del MiPAAFT – Direzione Generale Turismo degli elementi soggettivi, oggettivi e formali riportati nelle istanze, nonché la pubblicazione dell’elenco delle istanze ammesse nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione verrà pubblicato alla fine del periodo di compilazione, il giorno 21 marzo 2019.

AdA

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Ristrutturazioni e risparmio energetico: riparte la stagione dei bonus fiscali

Ristrutturazioni e risparmio energetico: riparte la stagione dei bonus fiscali

Recupero edilizio, riqualificazione energetica, acquisto di arredi, sistemazione del verde di giardini e balconi. Chi ha rinviato al 2019 le spese per i lavori in casa, o deve ancora concludere (e pagare) interventi già avviati nel 2018, può star tranquillo: la legge di Bilancio ha prorogato di un anno l’accesso ai bonus in scadenza lo scorso 31 dicembre. Una conferma “secca” delle regole e delle percentuali di detrazione, così come erano state ridisegnate dalla manovra del 2018.
D’altra parte sarebbe stato difficile giustificare i tagli a un meccanismo di sconti fiscali che – tra interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico – dal 1998 a oggi ha attivato investimenti per 292,7 miliardi di euro, con il record di 28,6 miliardi nel solo 2018, secondo le proiezioni del Cresme.

Fermo restando che per i contribuenti Irpef vale sempre il principio di cassa, cioè non conta la data dei lavori o delle fatture ma quella di pagamento (quasi sempre con bonifico), per cogliere le agevolazioni c’è tempo fino al 31 dicembre 2019. Fanno eccezione le opere di riqualificazione energetica su parti condominiali e gli interventi di prevenzione antisismica (anche su singole unità), che non vengono toccati dalla legge di Bilancio 145/2018 perché hanno già un termine “lungo”: fissato alla fine del 2021.

Anche quest’anno il bonus sul recupero edilizio conserva dunque la detrazione al 50%, che è riferita a un’ampia gamma di opere: dalla manutenzione ordinaria come la tinteggiatura (ma solo su parti comuni condominiali) al cambio delle finestre, dall’installazione di porte blindate agli impianti fotovoltaici. Lo sconto si applica su una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare e i lavori agevolati (e iniziati non prima del 2018) consentono, a loro volta, di “agganciare” il bonus mobili: la detrazione (sempre al 50%) sull’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici efficienti destinati all’immobile ristrutturato. Il bonus si calcola su una spesa massima di 10mila euro, riferita a ciascun intervento edilizio (autonomo) e dunque eventualmente “rinnovabile”, se è stata già esaurita in passato e quest’anno si procede a ulteriori lavori sull’abitazione. Lavori che – come precisato dalle Entrate – devono essere almeno di manutenzione straordinaria: non valgono, cioè, le piccole opere quali l’installazione di grate alle finestre.

Confermato per il 2019 anche il bonus verde, la detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per la «sistemazione a verde» di aree scoperte private quali balconi, cortili e giardini. Uno sconto che si calcola su massimo 5mila euro per unità immobiliare, compresi i costi di progettazione e manutenzione.

Lo sconto sugli arredi non può invece abbinarsi alle opere di risparmio energetico agevolate dall’ecobonus, neanche a quelle con detrazione ribassata al 50%: cambio delle finestre, installazione di schermature solari, sostituzione di caldaie a biomassa o condensazione (in classe A). Di base, l’ecobonus prevede infatti una detrazione (Irpef - Ires) al 65%, con massimali variabili in base al tipo di lavoro green (dalla riqualificazione globale alla domotica). Ma che può salire al 70 o 75% per le coibentazioni nei condomìni. In più, per i lavori condominiali è previsto che ogni beneficiario possa cedere la detrazione Irpef, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese esecutrici o a soggetti privati (escluse banche e intermediari finanziari).

La cessione del credito vale anche per alcune opere antisismiche, che consentono di detrarre dall’Irpef o dall’Ires i costi sostenuti per la messa in sicurezza degli edifici nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Il sismabonus va calcolato su una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare e ripartito in cinque anni. Con alte percentuali di detrazione, che partono dal 50% per arrivare (in condominio) fino all’85 per cento.

AdA

fonte Sole24Ore 6/19 DA e LDS

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Bonus ristrutturazioni 2018: nuova guida dell’Agenzia delle Entrate

Bonus ristrutturazioni 2018: nuova guida dell’Agenzia delle Entrate

Alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, aggiornata al 23 novembre 2018, sulle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie su singole unità abitative o parti condominiali, box auto o immobili già ristrutturati.

Le novità di rilievo analizzate nella guida sono relative alla proroga della maggiore detrazione Irpef, ai beneficiari del diritto alle detrazioni ed alle comunicazioni all’Enea dei lavori effettuati.

La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha rinviato al 31 dicembre 2018 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Inoltre, ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, realizzati nel 2018 (come già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici), al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio.

La guida intende fornire utili chiarimenti su come funziona la detrazione Irpef del 50% sui lavori di riqualificazione edilizia e le indicazioni utili per richiedere correttamente tutti i benefici fiscali, illustrando modalità e adempimenti.

Nella guida, inoltre, un elenco esemplificativo degli interventi ammissibili a fruire della detrazione Irpef; è corredata di apposite tabelle riassuntive dei lavori agevolabili, un elenco esemplificativo di interventi ammissibili a fruire della detrazione Irpef, suddivisi in interventi sulle singole unità abitative e interventi sulle parti condominiali.

AdA

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“Bonus Pubblicità” in vigore dall’8 agosto

“Bonus Pubblicità” in vigore dall’8 agosto

Dall’8 agosto è in vigore il bonus pubblicità, ovvero il credito d’imposta sul valore incrementale degli investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.  Il decreto del presidente del consiglio 90/2018 è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio.

Il credito d’imposta si applica agli investimenti incrementali (almeno dell’1%) rispetto all’anno precedente sulla stessa tipologia di testate (es.: Web) ed effettuati a partire:

  • dal primo gennaio 2018 (il termine di paragone per calcolare la quota incrementale è il 2017),
  • dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 (devono superare dell’1% quelli effettuati sugli stessi mezzi di informazione dal 24 giugno al 31 dicembre 2016) ma, in quest’ultimo caso, vale solo per la stampa quotidiana e periodica, anche online (non alle radiotelevisioni).

Il valore del credito d’imposta è pari al 75%, elevato al 90% per microimprese, PMI e startup innovative. Il decreto dettaglia:

  • gli investimenti ammissibili riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali,
  • i tetti di spesa (dipendono dai fondi disponibili annualmente, con criteri di ripartizione se le richieste sono troppe), che sono pari a 42,5 milioni di euro per il 2018 (30 mln per la stampa anche online e 12,5 milioni per emittenti radio-televisive) e 20 milioni per il 2017 (sono per la stampa),
  • le procedure di accesso (si presenta domanda entro il 31 marzo di ogni anno, per il 2018 la finestra è ad hoc, indicando in modo separato l’eventuale richiesta riferita al secondo semestre 2017),
  • l’utilizzo (in compensazione), le modalità dei controlli e le cause di revoca.

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Maxibonus autocarri: scatta il superammortamento per gli acquisti di imprese e professionisti

Maxibonus autocarri: scatta il superammortamento per gli acquisti di imprese e professionisti

Per imprese e professionisti superammortamento del 130% nel 2018 anche per l’acquisto di autocarri. Mentre i soggetti Irpef non potranno beneficiare della detrazione del 36% per il semplice acquisto e collocamento nella terrazza di piante e altri vegetali in vasi non fissi, ma mobili, se ciò non rientra in un più ampio intervento straordinario di sistemazione a verde dell’intero giardino o area interessata. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate.

Nel 2018 possono beneficiare del superammortamento anche gli autocarri, in quanto l’articolo 1, comma 29, della legge 205/2017 esclude solo i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, del Tuir e quest’ultimo articolo non comprende gli autocarri. Ai fini Ires e Irpef (non per l’Irap), quindi, dal reddito d’impresa o da quello di lavoro autonomo (professionisti) è possibile dedurre, considerando un costo fiscale maggiorato del 30%, gli ammortamenti (o i canoni di leasing) degli investimenti effettuati nel 2018 (o entro il 30 giugno 2019, con ordine accettato dal venditore e pagamento di acconti almeno del 20%, entro il 31 dicembre 2018) in beni materiali strumentali nuovi, inclusi gli autocarri ed escluse le autovetture, anche se strumentali all’attività.

Super e iperammortamento sono cumulabili con altre agevolazioni a sostegno dello stesso bene (a patto che questi nuovi incentivi non prevedano clausole di incumulabilità), come il credito d’imposta per la ricerca e sviluppo o quello per gli investimenti al Sud. L’importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore al costo per l’investimento.

Per le costruzioni in economia di un macchinario 4.0, nelle more della richiesta della certificazione CE, la presunzione di conformità non può sostituire la documentazione prevista nella Direttiva macchine, quindi, il bene non beneficia dell’iperammortamento.

Quanto al bonus verde, l’Agenzia ricorda che deve essere considerato anche quanto detto nella relazione alla legge di Bilancio, che parla di interventi straordinari di sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari private di qualsiasi genere o tipo già esistenti con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo, alla riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l’adeguamento di impianti di irrigazione nonché a lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico. Quindi sono agevolate solo le opere che riguardano un intervento relativo all’intero giardino o area interessata. La collocazione di piante in vasi non fissi, pertanto, può essere agevolata solo se rientra in un più ampio intervento di sistemazione a verde di un immobile residenziale.

Dal 1° luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri saranno obbligatorie per le cessioni di benzina o di gasolio come carburanti per motori. Adempimenti già obbligatori dal 1° aprile 2017 per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

AdA

fonte Sole24Ore 24/18 LDS

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Lavori in casa, guida ai bonus aggiornata

Lavori in casa, guida ai bonus aggiornata

Le detrazioni fiscali per l'acquisto di case antisismiche introdotte dalla manovra correttiva (Dl 50/2017) sono state recepite anche nella guida dell’agenzia delle Entrate dedicata al bonus, «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali».

Secondo quanto previsto dal decreto legge, quando i lavori di ristrutturazione sono realizzati nei Comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1”, chi compra un immobile facente parte di un edificio demolito e ricostruito può usufruire di una detrazione pari al 75% del prezzo di acquisto (se i lavori hanno ridotto di una classe il rischio sismico dell'edificio) o all'85% (se si passa a due classi di rischio inferiori).

Il prezzo di acquisto sul quale calcolare la detrazione è quello riportato nell'atto di compravendita. In ogni caso, la detrazione spetta entro l'ammontare di 96mila euro.

AdA

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Certificati bianchi, nuove linee guida per calcolare i bonus

CERTIFICATI BIANCHINuove linee guida e nuovi obiettivi nazionali di risparmio energetico: cambia la disciplina dei certificati bianchi (Tee), i titoli che vengono rilasciati a fronte di risparmio energetico riconosciuto a chi (condomìni compresi) ha realizzato le opere. Le novità sono contenute nel Dm dello Sviluppo dell’11 gennaio 2017.

I nuovi obiettivi nazionali sono fissati, per il 2017, in 7,14 milioni di Tep (tonnellata equivalente di petrolio) risparmiati (1 Tep risparmiata = 1Tee): 8,32 milioni nel 2018, 9,71 milioni nel 2019 e 11,19 milioni di Tep di energia primaria nel 2020. In particolare i distributori di energia elettrica che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all'anno d'obbligo considerato, hanno più di 50mila clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione, devono realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in numero di certificati bianchi: 2,39 milioni nel 2017; 2,49 milioni nel 2018; 2,77 milioni nel 2019; 3,17 milioni nel 2020. Mentre i distributori di gas hanno obiettivi superiori di circa il 23 per cento.

Sono ammessi alla realizzazione dei progetti, presentando istanza di incentivo al Gse, anche soggetti pubblici e privati (come i condomìni) che, per tutta la durata di vita utile dell'intervento presentato, sono in possesso della certificazione secondo la norma Uni Cei 11352 oppure hanno nominato un esperto in gestione dell'energia secondo la norma UNI CEI 11339, oppure sono in possesso di un sistema di gestione dell'energia certificato in conformità alla norma Iso 50001. I certificati bianchi, riconosciuti dal Gse tramite contratto , che possono accedere al contributo tariffario, pure determinato dal Gse, sono di quattro tipi, a seconda del sistema usato per risparmiare (come efficientamento reti, nuovi generatori e impianti, pompe di calore).

I metodi di valutazione per il riconoscimento dei certificati bianchi sono due. I progetti a consuntivo «PC» devono conseguire una quota di risparmio addizionale non inferiore a 10 Tep nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, mentre i progetti standardizzati «PS» devono conseguire un risparmio addizionale non inferiore a 5 Tep.

Ai fini della stima dei costi di realizzazione sono da considerare opere di assistenza muraria, macchinari impianti attrezzature e loro messa in opera, programmi informatici di gestione, progettazione, direzione lavori, sicurezza in cantiere, oneri finanziari e costi indiretti. Alla fine dei lavori di riqualificazione energetica il condominio avrà quindi a disposizone dei «titoli», appunto i certificati bianchi, che potrà cedere a pagamento sul mercato a chi (appunto come le industrie energivore e in genere i soggetti obbligati come i distributori di gas ed energia) deve per legge realizzare un risparmio energetico prederminato. Per un “cappotto” a un edificio medio (spesa sui 200-250mila euro) potrebbero essere riconosciuti, a Milano, 1100-1200 Tee. Il valore di un certificato bianco nel 2016 era in media di 116 euro ma con picchi anche di 200 euro. La cessione non è cumulabile con la detrazione fiscale del 65% delle spese destinate al risparmio energetico.

AdA

fonte sole24ore 108/17 ADM

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Bonus del 40% anche per il fotovoltaico

fotovoltaicoGli impianti fotovoltaici tornano ad essere considerati beni mobili. La circolare 4/E/2017 trae spunto dalla normativa sugli imbullonati per affermare che, non essendo più accatastabile con il fabbricato, l’impianto fotovoltaico viene ammortizzato con la percentuale del 9 per cento. Pertanto tale bene può usufruire del superammortamento maggiorando il costo del 40 per cento.

La posizione delle Entrate in ordine all’individuazione della percentuale di ammortamento fiscale degli impianti fotovoltaici ha avuto nel tempo interpretazioni alterne. Una prima circolare la 46/E/2007 aveva considerato l’impianto fotovoltaico un bene mobile ed aveva individuato la percentuale di ammortamento nella misura del 9% corrispondente al coefficiente applicabile alle centrali termoelettriche. Questa interpretazione veniva confermata successivamente con le circolari 38/E/2008 e 38/E/2010.

Successivamente l’Agenzia cambia radicalmente interpretazione con la circolare 36/E del 19 dicembre 2013 in cui afferma che l’impianto fotovoltaico, ad eccezione di quelli di modestissime dimensioni, deve essere considerato un bene immobile nella categoria «fabbricati destinati all’industria» con la percentuale di ammortamento pari al 4 per cento. Nella circolare relativa al superammortamento, l’Agenzia richiama la recente normativa in materia di imbullonati (articolo 1, comma 21, della legge 208/2015) la quale ha previsto che la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale censibili nelle categorie D ed E, tiene conto del suolo e delle costruzioni escludendo gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

La circolare 2/E del 1° febbraio 2016 precisa in modo esplicito che fra gli elementi non più oggetto di stima catastale ci sono anche gli impianti fotovoltaici. Per questi impianti vanno considerate tra le componenti immobiliari oggetto di stima il suolo, i locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione ed eventuali recinzioni e simili. L’Agenzia conferma la natura di bene immobile delle torri a sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche. Per questi supporti pertanto non si applica il super ammortamento mentre la agevolazione si applica sulle pale.

Di conseguenza secondo l’agenzia delle Entrate le componenti impiantistiche che sono escluse dalla rendita catastale degli immobili ospitanti le centrali fotovoltaiche ed eoliche, non possono essere considerati beni immobili ai fini della determinazione della aliquota di ammortamento. L’aliquota di ammortamento del 4% sarà ancora applicabile sulle componenti immobiliari. Invece per quanto riguarda le componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 9 per cento. Di conseguenza, tali componenti impiantistiche avendo una percentuale di ammortamento superiore al 6,5% (al di sotto della quale scatta l’esclusione dal beneficio del superammortamento), possono usufruire della maggiore deduzione fiscale.

La questione dell’ammortamento fiscale ora è risolta, anche perché molte imprese sotto il profilo civilistico ammortizzano l’impianto fotovoltaico con la percentuale del 5% al fine di imputare il costo all’esercizio in base all’esatta vita utile del bene che coincide con la durata del contratto, pari a venti anni, in cui il Gse eroga la tariffa incentivante e ritira l’energia prodotta. Il 5% è inferiore al 9% e pertanto nessuna contestazione sarà ora possibile sotto il profilo della deducibilità fiscale. Le imprese che hanno adottato questo criterio sono tranquille anche sotto il profilo civilistico in quanto non devono mutare il piano di ammortamento.

AdA

fonte Sole24Ore 88/17 GPT

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