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Attrezzature di lavoro: aggiornamento delle tariffe per le verifiche periodiche

Attrezzature di lavoro: aggiornamento delle tariffe per le verifiche periodiche

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. 4393 del 4 marzo 2019, informa che le tariffe adottate con Decreto interdirettoriale del 23 novembre 2012 - per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. - sono aggiornate ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo Decreto, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati rilevati al mese di novembre 2018 (pari a + 1,024%).

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Verifiche periodiche attrezzature di lavoro: adottato il ventunesimo elenco

Verifiche periodiche attrezzature di lavoro: adottato il ventunesimo elenco

Con il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019 è stato adottato il ventunesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il Decreto è composto da sei articoli:

  • all'articolo 1 si rinnova per cinque anni l'iscrizione per i soggetti che hanno trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 ha potuto concludere la propria istruttoria;
  • all'articolo 2sono apportate le variazioni alle abilitazioni dei soggetti già iscritti, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
  • all'articolo 3 è prorogata l'iscrizione al 30 aprile 2019 per il soggetto indicato, per il quale la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 non ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
  • all'articolo 4 è disposta la cancellazione dei soggetti indicati;
  • all'articolo 5 è specificato che il Decreto adotta l'elenco aggiornato in sostituzione di quello adottato con il precedente del 23 novembre 2018;
  • all'articolo 6 sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.


L'elenco adottato in allegato al Decreto Direttoriale del 25 febbraio 2019 sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto del 23 novembre 2018.

AdA

Scarica il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019

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Ponteggi fissi, nuova guida Inail per la sicurezza nei cantieri

Ponteggi fissi, nuova guida Inail per la sicurezza nei cantieri

Pubblicato dall’Inail ha un nuovo documento tecnico dedicato ai ponteggi fissi con l’obiettivo di accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e di fornire informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali.

I ponteggi fissi possono essere impiegati anche come sistemi di protezione collettiva per i lavoratori che effettuano attività in copertura a condizione che, per ogni singola realizzazione e a seguito di una adeguata valutazione dei rischi, venga eseguito uno specifico progetto del ponteggio.

Obiettivo del Quaderno Tecnico è accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Fornisce informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali.

AdA

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Attrezzature di lavoro: nuovo elenco soggetti abilitati per le verifiche periodiche

Attrezzature di lavoro: nuovo elenco soggetti abilitati per le verifiche periodiche

Con il decreto direttoriale n. 72 del 10 agosto 2018 è stato adottato il diciannovesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il suddetto decreto è composto da quattro articoli:
l’articolo 1 apporta le variazioni alle iscrizioni già in possesso sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
l’articolo 2 proroga l’iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta  e per i quali la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 non  ha potuto tempestivamente concludere la propria;
l’articolo 3 specifica che con il medesimo decreto si adotta l’elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il precedente decreto del 22 maggio 2018;
l’articolo 4 riporta, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

L’elenco adottato in allegato al decreto del 10 agosto 2018 sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al decreto direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018.

AdA

Scarica il decreto direttoriale 72/2018

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Apparecchi di sollevamento, istruzioni per la prima verifica periodica

Apparecchi di sollevamento, istruzioni per la prima verifica periodica

Pubblicato da Inail il volume “Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile autogrù – Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del Dm 11 aprile 2011”. Realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, edizione maggio 2018.

L’articolo 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. L’Inail è preposto alla gestione, diretta o avvalendosi a soggetti pubblici o privati abilitati, della prima di tali verifiche, attraverso le unità operative territoriali che operano sull’intero territorio nazionale.

In tale contesto, considerati il ruolo di titolare della prima verifica periodica che il d.m. 11 aprile 2011 ha riconosciuto all’Istituto e la volontà di uniformare il comportamento delle proprie unità operative territoriali, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail ha elaborato dei documenti che descrivono le modalità tecnico-amministrative per la conduzione della prima verifica periodica.

Nello specifico, l’elaborato descrive in dettaglio le autogrù, illustrandone le principali caratteristiche costruttive, per poi trattare in modo approfondito le fasi di cui si compone l’attività tecnica di prima verifica periodica (compilazione della scheda tecnica dell’attrezzatura e redazione del verbale di verifica).

AdA

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Verifiche periodiche attrezzature, nuovo elenco soggetti abilitati

Verifiche periodiche attrezzature, nuovo elenco soggetti abilitati

Con il Decreto direttoriale del 22 maggio 2018 n. 51, che sostituisce integralmente quello del decreto direttoriale 14 febbraio 20 diciottesimo 18, n. 12, è stato adottato il diciottesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il suddetto decreto consta in sei articoli:

  • art. 1 – rinnovata l’iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al Decreto interministeriale dell’11 aprile 2011 ha concluso la propria istruttoria;
  • art. 2 – apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso in termine di estensione ovvero di riduzione, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
  • art. 3 – decretato l’inserimento ex novo, delle società ivi indicate, nell’elenco dei soggetti abilitati;
  • art. 4 – decretato la cancellazione della società indicata dall’elenco dei soggetti abilitati con un altro nome;
  • art. 5 – specificato che con il presente decreto si adotta l’elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il decreto del 14 febbraio 2018;
  • art. 6 – riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

Nello specifico, i soggetti abilitati siano tenuti:

  • a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, nonché i seguenti dati:
    • regime di effettuazione della verifica (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o da parte del titolare della funzione)
    • data del rilascio
    • data della successiva verifica periodica
    • datore di lavoro
    • tipo di attrezzatura con riferimento all’allegato VII del D.lgs. 81/08
    • costruttore
    • modello e numero di fabbrica o di matricola e per le attrezzature certificate CE da parte di Organismi Notificati il relativo numero di identificazione
  • a conservare per un periodo non inferiore a 10 anni, tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica.
  • a trasmettere il registro informatizzato per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione
  • a conservare tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica per un periodo non inferiore a 10 anni

AdA

Scarica il Decreto direttoriale del 22 maggio 2018 n. 51

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Attrezzature di lavoro: aggiornamento delle abilitazioni entro il 12 marzo 2018

Attrezzature di lavoro: aggiornamento delle abilitazioni entro il 12 marzo 2018

Il 12 marzo 2018 scadono i termini previsti per l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento delle abilitazioni all’uso delle attrezzature di lavoro di cui al comma 5 dell’art. 73 del D.Lgs. 81/08, le cui modalità sono state definite dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 entrato in vigore il 12 marzo 2013.

Pertanto, per ciascuna abilitazione conseguita in sede formativa, i datori di lavoro devono far seguire un corso di aggiornamento di quattro ore ai propri operatori, entro il 12 marzo 2018.

Le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori in base all'Accordo del 22 febbraio 2012 (poi in parte modificato dall’Accordo del 7 luglio 2016) del sono:

  • Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
  • Gru a torre, mobile e per autocarro
  • Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi), tra cui, quindi, anche i cosiddetti "muletti"
  • Trattori agricoli o forestali
  • Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
  • Pompe per calcestruzzo.

Sempre la stessa normativa stabilisce che, una volta conseguita l’abilitazione, la stessa vada rinnovata ogni 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione previa verifica della partecipazione a un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore.

AdA

Scarica l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012

Scarica l'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016

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Verifiche periodiche attrezzature di lavoro: nuovo elenco di soggetti abilitati

Verifiche periodiche attrezzature di lavoro: nuovo elenco di soggetti abilitati

Con il Decreto direttoriale n. 101 del 1° dicembre 2017 - emanato di concerto tra le competenti Direzioni Generali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute e del Ministero dello Sviluppo Economico - è stato adottato il quindicesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto interministeriale 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il Decreto direttoriale si compone di sei articoli:

  • all'articolo 1, è rinnovata l'iscrizione per i soggetti che hanno tempestivamente e regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione, di cui al Decreto interministeriale 11/04/2011, ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
  • all'articolo 2, è rinnovata l'iscrizione con sospensione parziale dell'abilitazione per i soggetti che hanno tempestivamente e regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione, di cui al Decreto interministeriale 11/04/2011, ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria con esito parzialmente favorevole;
  • all'articolo 3, sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
  • all'articolo 4, è decretato l'inserimento ex novo, della società ivi indicata, nell'elenco dei soggetti abilitati;
  • all'articolo 5, è specificato che con il presente decreto si adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il Decreto direttoriale n. 78 del 20 settembre 2017;
  • all'articolo 6, sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

L' elenco adottato sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto direttoriale n. 78 del 20 settembre 2017.

AdA

Scarica il Decreto direttoriale n. 101 del 1° dicembre 2017

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Sistemi di comando delle macchine, conformità delle attrezzature a disposizione dei lavoratori

SistemiComandoMaccISO13849La pubblicazione “Sistemi di comando delle macchine secondo le norme EN ISO 13849-1 e EN ISO 13849-2” è stata realizzata da Inail Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici.

Secondo quanto definito dal Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere affinché le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori siano conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto a esse applicabili (D.Lgs. 81/08, art. 70).

Tali attrezzature, che devono essere idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi, devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie (D.Lgs. 81/08, art. 71).

Le attrezzature di lavoro conformi alla Direttiva Macchine (2006/42/EC) devono soddisfare i requisiti di sicurezza di tale direttiva. Nell’Allegato I alla direttiva esiste un intero capitolo (1.2) relativo ai requisiti di sicurezza dei sistemi di comando delle macchine. In particolare, “I sistemi di comando devono essere progettati e costruiti in modo da evitare l'insorgere di situazioni pericolose…”.

La norma ISO 13849-1 fissa i criteri e i principi di progettazione dei sistemi di controllo delle macchine. Essendo armonizzata alla Direttiva Macchine, riveste interesse sia per i costruttori che per i comitati tecnici che si occupano di produrre norme di tipo B2 o di tipo C per la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell’Allegato I alla Direttiva Macchine.

La ISO 13849-2 riguarda la validazione delle parti dei sistemi di controllo relative alla sicurezza, progettate secondo le procedure indicate nella parte 1 della norma stessa. Pertanto, contiene la metodologia, i criteri e gli strumenti per verificare se sono soddisfatti i requisiti specifici di sicurezza per la corretta progettazione contenuti nella parte 1.

AdA

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Ponteggi metallici fissi di facciata

PonteggiMetalliciFissi2017Pubblicato da Inail il documento “I ponteggi metallici fissi di facciata”, dispositivi di collegamento montante-traverso realizzati con sistemi modulari. Definizione di una metodologia per prove di rigidezza e resistenza secondo la UNI EN 12811-3:2005.

L’attuazione del sistema normativo europeo presuppone una serie di verifiche di carattere progettuale e sperimentale in correlazione fra loro, finalizzate alla corretta modellazione strutturale dell’opera provvisionale sottoposta alle azioni previste per il suo esercizio.

In questo contesto, riveste particolare importanza la modellazione dei nodi montante traverso/ corrente che deve tener conto, secondo la UNI EN 12810-2, delle caratteristiche strutturali non lineari dei nodi stessi.

Convenzionalmente l’analisi delle strutture in acciaio avviene idealizzando i nodi o come cerniere o come incastri perfetti. Nella realtà il comportamento cade a metà fra i due estremi. Una modellazione dei nodi strutturali più vicina al reale permette di ottimizzare le prestazioni strutturali dell’intera opera nei confronti delle azioni di progetto.

La presente ricerca ha come finalità quella di individuare una metodologia sperimentale che consenta la caratterizzazione dei nodi strutturali, sia in termini di rigidezza, che di resistenza, come previsto dalla UNI EN 12810-2 e dalla UNI EN 12811-3. Dall’analisi della normativa è emerso che i requisiti per le prove sperimentali secondo la UNI EN 12810-2:2004 e la UNI EN 12811-3:2005, necessarie alla valutazione del valore nominale caratteristico del momento di giunzione per i dispositivi di collegamento montante-traverso del tipo nodo con piastra, di fatto individuano il carico massimo per il dispositivo da sottoporre a prova come il fattore da cui partire per poter eseguire le prove stesse.

Visto che il carico massimo non può essere noto prima della esecuzione delle prove, è necessario eseguire delle prove preliminari, cosiddette pilota, per la stima di tale fattore. La norma, peraltro, non fornisce una definizione di carico massimo, né i criteri per la sua stima. Anche se è ragionevole identificare il valore del carico massimo con la condizione di rottura, la stessa norma non fornisce i criteri per l’individuazione di tale condizione.

Definiti i requisiti per le prove sperimentali, eseguite delle prove pilota, attraverso una attenta valutazione sperimentale, le risultanze della ricerca 2009-2012 hanno permesso di capire il comportamento strutturale del nodo (almeno per la tipologia analizzata). Nel contempo hanno evidenziato la difficoltà di individuare la condizione di rottura del dispositivo di collegamento.

AdA


Scarica il documento “I ponteggi metallici fissi di facciata”

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