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Gli «appalti verdi» (GPP) dopo il Decreto correttivo n. 56/2017: Italia all'avanguardia

Gli «appalti verdi» (GPP) dopo il Decreto correttivo n. 56/2017: Italia all'avanguardia

Da quasi un anno la svolta green degli appalti pubblici nostrani avviata nel 2015 con la Legge 221 ha avuto compimento, e la Pubblica Amministrazione italiana deve integrare appieno le considerazioni ambientali e sociali nelle procedure con cui si dota dei beni, servizi e lavori di cui necessita. Questa importante novità nel settore degli appalti pubblici impatta su un mercato da 172,6 miliardi di euro l’anno e si affianca ad altre e più note misure di integrazione tra le esigenze della nostra specie e quelle di tutela delle risorse naturali del nostro pianeta, quali ad esempio le certificazioni energetiche di edifici ed elettrodomestici, piuttosto che la responsabilità estesa delle imprese rispetto al fine vita dei propri prodotti.

Facciamo un passo indietro, tornando alle ragioni che hanno spinto il Legislatore ad operare in questo senso, dopo che l'applicazione del concetto di Sviluppo sostenibile è stata per anni ampiamente demandata a pratiche volontaristiche. I 7,5 miliardi di esseri umani presenti sul nostro pianeta utilizzano risorse e producono rifiuti in quantità tale da esaurire la capacità planetaria annuale già all'inizio di agosto (il cosiddetto Earth overshoot day) e trascorrere i rimanenti 5 intaccando le scorte. Nuove e vecchie sfide ambientali e sociali sono ormai ineludibili, dato che per esempio in Italia produciamo 495,3 kg di rifiuti urbani pro-capite l'anno (nonostante i livelli di differenziazione e recupero siano cresciuti negli anni questo resta un tema cruciale) e che ogni anno sono 12 i milioni di tonnellate di plastica che finiscono nei mari di tutto il pianeta.

Vi è poi il fenomeno preoccupante dei cambiamenti climatici. Se consideriamo le emissioni di gas climalteranti, per i quali è stato siglato l'accordo di Parigi per il contenimento del riscaldamento planetario ben al di sotto di 2° C, una misura della sfida che abbiamo di fronte è data per esempio da quel 78,7% dei consumi finali lordi di energia che nel 2015 ancora provenivano da fonti non rinnovabili. Il nuovo approccio introdotto dal Legislatore italiano è il più avanzato tra gli Stati Membri e fornirà un significativo contributo alla Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, oltre che al più recente piano d'azione per l'economia circolare, che per inciso cita il GPP tra le misure da implementare.

Seguendo il tema da ormai oltre dieci anni, preme sottolineare la portata dell'innovazione introdotta e ripetutamente confermata dal legislatore, anticipata da misure sui prodotti realizzati a partire da materiali di recupero e formalmente avviata con il Piano d'azione nazionale GPP del 2008. La svolta, come detto sopra, è stata il Collegato ambientale (L.221/2015) e la profonda revisione del codice appalti del 2016. Poi il percorso è stato completato con l'estensione dell'obbligatorietà all'intero importo a base d'asta per tutte le tipologie di appalto e per gli appalti sotto-soglia comunitaria, insieme a ulteriori positive modifiche apportate con il Correttivo D.lgs. n. 56/2017. A corollario, ma fondamentali per la pratica applicazione delle considerazioni ambientali e sociali, negli anni sono stati emanati venti decreti contenenti i Criteri Ambientali Minimi per tutte le tipologie di acquisizione.

Da un altro punto di vista, l'Italia si trova in una condizione che le nostre imprese dovranno essere in grado di sfruttare appieno, poiché quelle che hanno rapporti con la PA si trovano nella condizione di dover implementare misure di tutela ambientale innovative spendibili sui mercati internazionali, accrescendo quindi le proprie opportunità di realizzare un export di prodotti e servizi di qualità. In coda è opportuno prendere consapevolezza di alcuni limiti ancora presenti, poiché l'attuazione delle nuove misure stenta a decollare, e l'introduzione del monitoraggio GPP a cura di ANAC evidenzierà certamente le situazioni e i soggetti inadempienti. Sul piano degli strumenti a disposizione delle PPAA per dare concretezza alle previsioni del Codice, si segnala l'assenza di una metodologia consolidata per il calcolo dei costi lungo il ciclo di vita (LCC) di ciò che si acquista e la necessità di effettuare opportuni controlli in corso di esecuzione dei contratti.

In conclusione, solo la pratica quotidiana e un costante controllo dell'evoluzione del sistema potrà garantire il pieno dispiegarsi degli effetti benefici previsti dal Legislatore, e questo è quanto si auspica da più parti.

AdA

fonte Sole24Ore

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Codice Appalti e Appalti Verdi: novità per chi valuta le proprie emissioni climalteranti

gppIl Governo intende apportare modifiche significative al Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), attraverso un Decreto correttivo la cui bozza è stata in consultazione pubblica fino allo scorso 22 febbraio 2017.

Nel quadro delle molteplici prossime rifiniture al Codice Appalti, già peraltro modificato nel 2016 con interessanti novità anche in materia di "Appalti Verdi" (Acquisti Verdi della PA - GPP), si segnala l’Articolo 38 del Decreto correttivo che interviene sull’Articolo 93 del Codice Appalti (“Garanzie per la partecipazione alla procedura”), con alcune modifiche di interesse per gli Operatori economici che hanno operato in direzione del contrasto ai cambiamenti climatici.

Viene infatti introdotta la cumulabilità della riduzione degli importi fideiussori per chi si dota di un Inventario delle emissioni di gas serra (certificato conforme alla ISO 14064-1) o di una Carbon footprint di prodotto (certificata conforme alla ISO/TS 14067) con le riduzioni di cui ai punti precedenti dell’art. 93. Si consideri che l’iter di approvazione di queste modifiche dovrebbe essere realizzato nell’arco di due mesi circa.

Secondo l’attuale schema di cui si è conclusa la consultazione, quindi, nel caso in cui le Aziende appaltatrici abbiano specifiche certificazioni (rilasciate da Enti o Laboratori accreditati) potranno quindi ricevere agevolazioni dalle stazioni appaltanti in termini di riduzione fideiussoria secondo le seguenti %, che in questa ipotesi normativa saranno tra loro cumulabili (con le restrizioni di cui a seguito):

  • Operatore economico con Sistema di Gestione della Qualità certificato (ex ISO 9001): riduzione fideiussione del 50%;
  • Operatore economico con registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS): riduzione fideiussione del 30% (oppure, in alternativa) Operatore economico con Sistema di Gestione Ambientale certificato (ex ISO 14001): riduzione fideiussione del 20%;
  • nel caso di contratti relativi a servizi o forniture, qualora per almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso siano forniti prodotti Ecolabel UE (il marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009): riduzione fideiussione del 20%;
  • Operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064?1 o una carbon footprint di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067: riduzione fideiussione del 15%.

Secondo lo schema di decreto, tali riduzioni fideiussorie sono cumulabili e, in tale caso di cumulo, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo residuale rispetto alla riduzione precedente.

Nei contratti di servizi e forniture si conferma invece non cumulabile con le voci precedenti la riduzione fideiussoria del 30% per gli operatori economici in possesso del rating di legalità, o in possesso della attestazione del Modello Organizzativo (MOG) conforme al D.Lgs. 231/2001, o di certificazione Social Accountability 8000, o di certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della salute dei Lavoratori (SGSL, ex OHSAS 18001), o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia, o di qualifica UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCO (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni.

AdA

fonte Reteclima

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