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Interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Esposizioni all’amianto

Interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Esposizioni all’amianto

La Regione Toscana ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro in merito all'applicazione, per l'attività degli Enti ispettivi, della Circolare “Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 c. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106”.

In particolare l'istante chiede se il punto d), dell'allegato 1 alla Circolare Esedi, trova applicazione per gli Enti ispettivi. Nello specifico il richiedente rappresenta che al punto d), dell'allegato 1 alla lettera circolare richiamata, per la "Sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale si citano attività di campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati".

In merito, la Commissione ritiene che il punto d), dell’allegato 1 alla circolare del 25.01.2011 trovi applicazione soltanto nei confronti dei soggetti che svolgono attività rientranti nell’ambito di previsione di cui all’articolo 246 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro, pubblico o privato, di effettuare la valutazione dei rischi, anche in relazione all’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 236 del citato decreto legislativo e di adottare tutte le misure necessarie così come previsto dal titolo IX, Capo II - protezione da agenti cancerogeni e mutageni - del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni.

AdA

Scarica l'Interpello 2/2019

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Bonifica dei materiali contenenti amianto in matrice friabile

Bonifica dei materiali contenenti amianto in matrice friabile

L’INAIL ha reso disponibile un factsheet contenente indicazioni operative su come intervenire in caso di presenza di Materiali Contenenti Amianto (MCA) friabili.

Questi materiali possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale e causa della loro scarsa aggregazione, possono facilmente disperdere fibre nell’aria generando potenziali rischi per i lavoratori e la popolazione.

L’amianto ed i Materiali Contenenti Amianto (MCA) sono stati largamente utilizzati su tutto il territorio nazionale fino agli anni ‘90. Infatti l’Italia, in passato, è stato tra i maggiori produttori mondiali di amianto e di MCA. Nel 1992 l’Italia ha bandito l’estrazione e l’impiego del minerale, classificato come cancerogeno nel 1973, ma tuttora permangono sul territorio nazionale numerosi siti industriali e civili con presenza di MCA, ancora da bonificare.

Il decreto ministeriale 6 settembre 1994 distingue i MCA in:

  • friabili: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale;
  • compatti: materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l’impiego di attrezzi meccanici.

I MCA friabili sono quelli aventi poca coesione e più elevate percentuali di amianto nella matrice. Essi, a causa della loro scarsa aggregazione, possono facilmente disperdere fibre nell’aria generando potenziali rischi per i lavoratori e la popolazione.

Le principali caratteristiche tecniche per cui l’amianto è stato utilizzato nei MCA friabili sono: termoisolanza, resistenza ignifuga, anticondensa, fonoassorbenza, resistenza meccanica, resistenza all’attacco chimico, rigidità dielettrica, refrattarietà, capacità legante e sigillante.

I principali settori e attività economiche dove detti MCA  friabili risultano utilizzati in passato sono: agricoltura, allevamento e pesca, cantieri navali, commercio (ingrosso e dettaglio), difesa militare, edilizia, estrazione e raffinerie di petrolio, industrie (metalmeccaniche, metallurgiche, minerarie, alimentari, chimiche, della gomma, del legno, del tabacco, del vetro, conciaria, della carta), artigianato (carpenteria, termoidraulica), mezzi di trasporto, produzione e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas.

AdA

Scarica il factsheet

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Bonifica da materiali contenenti amianto, dall’Inail 60 milioni di euro a fondo perduto

Bonifica da materiali contenenti amianto, dall’Inail 60 milioni di euro a fondo perduto

Il terzo asse di finanziamento previsto dal bando Isi 2017 riguarda i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. I fondi disponibili sono pari a 60 milioni di euro e rappresentano la quota più consistente dei 246 milioni stanziati complessivamente, dopo quella riservata ai progetti di investimento e per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. L’introduzione nel bando Isi di un asse di finanziamento specifico per il sostegno degli interventi di bonifica dall’amianto risale all’edizione del 2015 e testimonia l’impegno dell’Inail per la prevenzione e il contrasto delle malattie professionali asbesto-correlate, attraverso politiche mirate.

Per accedere al finanziamento, gli interventi di bonifica devono comprendere sia la rimozione del materiale contenente amianto, sia il successivo trasporto e smaltimento in discarica autorizzata, gestiti da ditte qualificate iscritte all’Albo nazionale dei gestori ambientali. Tra le tipologie ammesse, elencate nell’allegato 4 del bando, sono comprese la rimozione dei materiali contenenti amianto sia dai mezzi di trasporto che da impianti e attrezzature (come cordami, coibentazioni, isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi), e la rimozione di coperture, cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti e altre strutture in cemento amianto. A ogni tipologia d’intervento è attribuito un punteggio e, se il progetto comprende più tipologie d’intervento, è necessario selezionarle tutte nella domanda.

Gli interventi devono essere effettuati nel luogo in cui l’impresa che chiede il finanziamento esercita la propria attività. Non sono quindi ammessi al finanziamento i lavori su strutture di cui l’impresa richiedente è proprietaria, ma che sono state date in locazione. Al contrario, l’azienda che ha affittato l’immobile per il quale si richiede l’intervento può accedere al finanziamento. Non sono finanziabili, inoltre, gli interventi relativi al rifacimento o al consolidamento delle strutture di sostegno alla copertura e al rifacimento degli elementi strutturali del tetto, delle orditure, dei solai, delle travature e i costi di nuovi elementi tecnologici integrati, di pannelli solari o fotovoltaici, né l’acquisto e l’installazione di ancoraggi permanenti.

L’importo totale di ciascun intervento, che include sia le spese di progetto sia le spese tecniche e assimilabili, è finanziabile nella misura del 65%, al netto dell’Iva, purché sia compreso tra il contributo minimo erogabile di cinquemila euro e quello massimo di 130mila. Le spese di progetto sono quelle necessarie all’intervento e quelle accessorie o strumentali, indispensabili per la sua realizzazione. Tra quest’ultime, nel caso della rimozione di coperture in materiali contenenti amianto, rientrano anche quelle relative al loro rifacimento. Quando è presente anche una sottocopertura in materiale contenente amianto, è possibile aggiungere un’ulteriore voce di spesa, relativa sia alla bonifica che al rifacimento della stessa struttura, nei limiti indicati nell’allegato.

Le spese tecniche sono coperte dal contributo fino a un massimo del 10% delle spese di progetto e complessivamente entro i 10mila euro. Si tratta di voci di spesa che non fanno parte del progetto, ma sono necessarie per la redazione della perizia giurata, la produzione di progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la produzione di ogni documentazione o certificazione riguardante l’intervento, richiesta dalla normativa, le denunce di messa in servizio di impianti, le relazioni e dichiarazioni asseverate, ove richieste dalla normativa, la corresponsione di oneri previsti per il rilascio delle autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni preposte. I fondi non coprono, invece, le spese relative alla compilazione della domanda.

Le caratteristiche aziendali e le caratteristiche dell’intervento sono i parametri che concorrono a determinare il punteggio complessivo del progetto presentato, riportati nell’allegato 4. Per quanto riguarda le caratteristiche aziendali i parametri presi in considerazione sono il numero dei dipendenti e il fatturato, con l’assegnazione di un punteggio inversamente proporzionale alla dimensione dell’impresa, la lavorazione svolta e il bonus attribuito alle aziende attive in uno dei settori Ateco eventualmente individuati a livello regionale o provinciale.

Le imprese interessate ad accedere al contributo, possono inserire la propria domanda sul sito Inail, nella sezione “servizi online”, fino alle ore 18 di giovedì 31 maggio. Sono escluse le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, alle quali è riservata la partecipazione al quinto asse di finanziamento del bando Isi. Gli incentivi, ripartiti su base regionale, saranno poi assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande in occasione del “click day” dedicato all’inoltro online delle domande di ammissione al finanziamento, le cui date saranno comunicate a partire dal prossimo 7 giugno.

AdA

Scarica l’Allegato 4 - Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

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Amianto: finanziamenti per interventi di rimozione dagli edifici pubblici

Amianto: finanziamenti per interventi di rimozione dagli edifici pubblici

Con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 562/2017 del 14 dicembre 2017 è stato emanato il bando relativo ai finanziamenti di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 276 del 25 novembre 2016, per la progettazione degli interventi di rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici, con priorità agli edifici scolastici e alle situazioni di particolare rischio (amianto friabile).

Il bando finanzia parzialmente o completamente gli enti pubblici, fino a un massimo di 15.000 euro anche per più interventi, per la progettazione di bonifica amianto esclusivamente su edifici e strutture di proprietà dell’amministrazione pubblica, nel livello di progettazione precedente il progetto esecutivo.

La presentazione delle domande è aperta dal 20 dicembre 2017 e dal 30 gennaio 2018 al 30 aprile 2018 sarà online la procedura per l’integrazione della documentazione tecnica. Le richieste di finanziamento dovranno essere necessariamente corredate da una relazione tecnica asseverata da professionista abilitato trasmessa attraverso l’applicativo presente sul portale e adottata in conformità al modello di cui all’allegato A al presente bando, contenente le informazioni di cui all’art. 3, co. 5, del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 settembre 2016.

La relazione di cui al co. 3, dovrà altresì contenere le informazioni necessarie ai fini della formazione della graduatoria nelle modalità indicate nell’art. 4.

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si riserva la facoltà di richiedere documentazione integrativa ai soggetti proponenti ritenuti finanziabili.

AdA

Scarica il decreto relativo all’annualità 2017

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Amianto, assolti i manager senza poteri decisionali

Amianto, assolti i manager senza poteri decisionali

Anche un intero consiglio di amministrazione può essere considerato datore di lavoro ed essere condannato per le più gravi tra le violazioni alle norme di tutela della sicurezza. La vicenda ThyssenKrupp, di cui cade in questi giorni il tragico decennale, fa scuola con la sanzione definitiva decisa dalla magistratura italiana per i componenti del board. È necessario però che il cda abbia spiccate caratteristiche decisionali, che tutti i consiglieri concorrano alla gestione dell’impresa, compreso quello sulla sicurezza del lavoro.

In assenza di questa prova, la conclusione può essere di assoluzione. Come quella che la Cassazione con la sentenza n. 55005 della Quarta sezione penale ha emesso, confermando la pronuncia di appello e respingendo il ricorso della procura, nei confronti di alcuni manager della Franco Tosi di Legnano accusati di omicidio colposo in relazione alla morte di una trentina di operai per l’esposizione alle polveri di amianto.

Cinquanta pagine di sentenza per provare a fissare alcuni punti fermi in una materia che non ne ha molti, visto che si appoggia in larga parte anche all’evoluzione delle prove scientifiche. Su quest’ultimo aspetto la Corte ricorda, citando anche un fondamentale precedente di qualche anno fa (sentenza n. 43786 del 2010), come deve essere considerato rilevante sotto il profilo della responsabilità penale un periodo in cui un soggetto ha assunto la posizione di garante per non meno di due anni. È questo infatti il tempo di esposizione immediata del lavoratore all’amianto per attivare il processo che evolverà poi in mesotelioma. E allora un manager che ha svolto funzioni apicali per cinque soli mesi, o pochi di più, non dovrà essere sanzionato.

Sul piano invece della responsabilità dei consiglieri va svolta con estrema attenzione una ricognizione sulla governance aziendale. Il cda infatti può essere considerato responsabile solo se non ha proceduto a deleghe operative nei confronti di altri soggetti, primo tra tutti l’amministratore delegato, o altri organismi. Alcuni dei manager incriminati erano infatti membri del comitato esecutivo della società.

La Cassazione ricorda che è lo stesso codice civile (articolo 2381) a prevedere la possibilità del cda di delegare proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, se lo statuto o l’assemblea lo consentono, prevedendo e regolando il sistema delle deleghe. E almeno uno dei manager, per lungo tempo consigliere delegato e per sette anni componente del comitato esecutivo, non poteva non essersi accorto, sottolineava il ricorso del Pg, delle condizioni di pericolo per la salute dei lavoratori.

Tuttavia, ed è il passaggio decisivo per l’assoluzione, l’esame dello statuto e dei verbali del cda permette ai giudici di affermare che attribuzioni e poteri di gestione venissero di fatto, in maniera sostanziale, devoluti all’amministratore delegato o ad altri soggetti, come i direttori generali, comunque esterni al comitato esecutivo che, tra l’altro, rimase poi esclusivamente sulla carta, visto che non si riunì mai.

Al di là del conferimento dell’incarico di componente del comitato esecutivo, mette in evidenza la Cassazione, nessun potere di gestione della società veniva di fatto esercitato da questo organo.

AdA

Scarica la sentenza Cassazione n. 55005 Quarta sezione penale

fonte Sole24Ore 333/17 GN

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Fondo per le vittime dell’amianto. Dall’INAIL un opuscolo esplicativo

AMIANTO INAILReso disponibile dall'INAIL un opuscolo che chiarisce quali sono e come funzionano le prestazioni in favore dei soggetti colpiti da malattie asbesto-correlate e dei loro superstiti.
Tra le diverse competenze che qualificano la sua attività istituzionale, l’INAIL si distingue per il ruolo svolto nella lotta all’amianto e per l’adozione degli strumenti più idonei a garantire la tutela dei lavoratori.
Uno di questi strumenti è la prestazione economica aggiuntiva per i titolari di rendite per malattie asbesto-correlate, erogata dal Fondo per le vittime dell’amianto, istituito presso l’Inail con contabilità autonoma e separata dalla legge finanziaria del 2008.
Questo opuscolo illustra la composizione e il funzionamento del Fondo, chiarendo le modalità di erogazione della prestazione aggiuntiva e approfondendo le novità normative più recenti: dall'estensione in via sperimentale dei benefici del Fondo ai malati di mesotelioma che hanno contratto la patologia per esposizione familiare o ambientale, alla nuova prestazione a favore degli eredi dei lavoratori portuali deceduti per malattie asbesto-correlate.
La diffusione di questo opuscolo nei centri specialistici ospedalieri potrebbe essere di pronto supporto.

mb

Sfoglia l'opuscolo

Fonte INAIL

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Bonifica amianto. Incentivi fiscali dal Ministero dell'Ambiente

amianto 2E’ ora possibile presentare la domanda per accedere al credito d’imposta per gli interventi di bonifica dell’amianto.
Le domande per fruire dell’incentivo fiscale devono essere presentate a partire, dal 16 novembre 2016 e non oltre il 31 marzo 2017, utilizzando la piattaforma web messa a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa registrazione.
Nella singola domanda occorre indicare:

  • il costo complessivo degli interventi;
  • l’ammontare delle singole spese;
  • l’ammontare del credito d’imposta richiesto.

È inoltre necessario dichiarare che l’impresa non sta usufruendo, in relazione alle medesime voci di spesa, di altre agevolazioni previste dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria.

E' necessario allegare:

  • il piano di lavoro del progetto di bonifica presentato all’Asl competente;
  • la comunicazione di ultimazione dei lavori inviata all’Asl competente, comprensiva della documentazione attestante l’avvenuto smaltimento in discarica autorizzata e, nel caso di amianto friabile in ambienti confinanti, anche la certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati redatta da Asl;
  • l’attestazione delle spese sostenute rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’Albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti durante l’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti. Entro 90 giorni dall’invio della domanda, il Ministero competente comunica il riconoscimento o il diniego del beneficio.


Nell’ipotesi di riconoscimento, il credito di imposta deve essere ripartito ed utilizzato in tre quote annuali di pari importo, da indicare all’interno della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo, a decorrere dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016.Si evidenzia che il bonus, pari al 50 per cento delle spese sostenute, può essere richiesto dai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016, interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 giugno 2016, “sono considerate eleggibili le spese per la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, di:

  • lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
  • tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
  • sistemi di coibentazione industriale in amianto.


Il credito d’imposta spetta a condizione che la spesa complessiva sostenuta, in relazione a ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato, sia almeno pari a 20.000 euro e purché l’ammontare totale dei costi eleggibili sia limitato all’importo di 400.000 euro per ciascuna impresa.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997.

mb

Fonte: Ministero Ambiente

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Regole differenziate per la protezione dal rischio amianto: per edifici o impianti

amiantoLa protezione dal rischio dell’esposizione all’amianto segue due strade: una se è diretta alla protezione civile, cioè della collettività in quanto il materiale è già presente negli edifici, l’altra se riguarda i lavoratori in quanto operanti su impianti tecnici con presenza di amianto. Lo precisa la Commissione ministeriale per gli interpelli sulla sicurezza istituita presso il ministero del Lavoro.

Il quesito formulato da Confindustria è stato posto per chiarire il campo di applicazione della legge 257/1992 - relativa alle disposizioni riguardanti la cessazione dell’amianto – con il relativo Dm del 6 settembre 1994, riguardante le metodologie tecniche di applicazione dell’articolo 6 della legge, rispetto alla circolare 7/1995 del ministero della Salute nella parte in cui precisa che la normativa contenuta nel Dm si applica anche agli «impianti tecnici sia in opera all’interno di edifici che all’esterno», nei quali siano presenti componenti contenenti amianto.

È comunque lo stesso decreto a prevedere che tale normativa si applica a strutture edilizie a uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto dai quali può derivare un’esposizione a fibre disperse nell’aria.

Con l’interpello 10/2016 la Commissione, nel formulare la risposta al quesito, allarga il campo di osservazione chiamando in causa anche il Dlgs 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

Quest’ultima disposizione, fermo restando quanto previsto dalla legge 257/1992, individua il proprio campo di applicazione per tutte le altre attività lavorative che possono comportare un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dello stesso o dei materiali che lo contengono, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.

Tenendo pertanto conto delle due disposizioni, l’una destinata all’ambiente (protezione civile), l’altra alla sicurezza sul lavoro, la Commissione ha ritenuto che eventuali materiali contenenti amianto debbano essere gestiti:

  • mediante l’applicazione delle disposizioni del Dm 6 settembre 1994 da parte del proprietario/conduttore dell’edificio e dal Dlgs 81/2008 da parte del datore di lavoro che opera nell’immobile, nel caso di manutenzione di materiali contenenti amianto presenti in impianti funzionali all’immobile (termici, idrici, elettrici, per esempio);
  • mediante la previsione normativa delle citate disposizioni del Dlgs 81/2008, a cura del datore di lavoro, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti produttivi strettamente correlati all’attività imprenditoriale e per questo non funzionali all’esercizio dell’immobile.

AdA

fonte Sole24Ore 134/16 LC e RC

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Amianto: il materiale può essere incapsulato, confinato o rimosso da ditte iscritte all’Albo gestori

amiantoNelle abitazioni sono diversi i casi in cui ci si può imbattere nell'amianto: pannelli, pavimenti, rivestimenti di camini, tubazioni, lastre di copertura, canne fumarie, serbatoi idrici, guarnizioni stufe, intonaco. Come afferma l’allegato sulla valutazione del rischio al Dm 6 settembre 1994, la presenza di materiali che contengono amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti: «Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto». Lo stesso allegato indica norme e metodologie tecniche di applicazione della legge 257/1992 che ha messo al bando questo materiale. Le indicazioni del decreto si applicano a tutte le strutture edilizie: ad uso civile, commerciale o industriale.

Il proprietario dell’immobile - l’amministratore di condominio per le parti comuni, o il gestore dell’attività - deve sempre designare una figura responsabile del rischio amianto, con compiti di controllo e coordinamento dell’attività manutentiva, da cui passa la valutazione dell'eventuale bonifica. Il proprietario deve anche tenere i documenti relativi all’ubicazione dell’amianto, predisporre la segnaletica e le misure di sicurezza, fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sui rischi potenziali e i comportamenti da adottare.

A seconda del tipo di matrice, si predispone quindi un controllo visivo e strumentale periodico. «Il responsabile deve individuare la ditta qualificata e abilitata ad eseguire i lavori: cioè un’impresa iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali, in categoria 10, con coordinatore e operai specificamente formati», aggiunge Erminio Barbati, vicepresidente Aibam (Associazione imprese bonificatori amianto).

La ditta deve redigere un “piano di lavoro” da presentare all'Asl competente per territorio - tranne casi di urgenza - almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Dopo 30 giorni scatta il silenzio-assenso.

A seconda delle caratteristiche di installazione e dello stato di conservazione, la bonifica può esser fatta tramite incapsulamento (trattare con vernice che ricostruisce la superficie e impedisce la fuga del materiale), confinamento (“chiusura” dietro murature) o rimozione del materiale. Non sempre è possibile rimuovere il materiale, a causa di impedimenti strutturali dell’edificio. In ogni caso, una volta accertata la presenza dell’amianto, è necessario stilare almeno un programma di controllo e manutenzione, per prevenire il rilascio e la dispersione di fibre, e nel caso intervenire per rimuovere o mettere in sicurezza.

«Il rischio è rappresentato dalla friabilità dei materiali e dalla loro esposizione. L’amianto in matrice compatta, comunemente conosciuto come cemento-amianto (fibrocemento, o eternit, dal nome del più diffuso prodotto commerciale), è meno pericoloso di quello in matrice friabile, che ha fibre libere o debolmente legate. Ma va sottoposto alla valutazione periodica dell’indice di degrado», spiega Nicola Giovanni Grillo, presidente di Aibam. In ogni caso, i lavori non si effettuano mai in presenza di abitanti.
«Quanto alle autorizzazioni edilizie - aggiunge Grillo - dipendono dal tipo di intervento collegato: se rimuovo soltanto una parte, non necessito di alcun particolare documento; se tolgo il cemento-amianto e rimetto un’altra copertura, coibentata, dovrò fare una comunicazione di inizio lavori».

Una volta completata l’opera, il materiale rimosso va portato in un centro di stoccaggio o direttamente in discarica. «A farlo può essere la stessa ditta che ha eseguito i lavori, ma per il trasporto deve esser comunque iscritta all’Albo in categoria 5: tutto è indicato nel piano di lavoro inviato all’Asl, anche il tragitto compiuto per lo smaltimento», dice il presidente di Assoamianto, Sergio Clarelli. «Al proprietario deve poi tornare entro 90 giorni una copia del Fir (formulario di identificazione rifiuti), che attesta il conferimento presso una discarica autorizzata. Questo documento si aggiunge al certificato di fine lavori, e all’eventuale copia del campionamento dell’aria successivo all’intervento».

AdA

fonte Sole24Ore 302/15 D.A.

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Amianto: dall’ISPRA un manuale operativo per la valutazione del rischio

ispraDocumento realizzato dal Centro interagenziale "Igiene e Sicurezza del Lavoro" quale rete dei referenti del tema sicurezza del lavoro nell'ambito delle "Attività integrate di tipo strategico" (Area 8, Macroarea C) del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA). In particolare è stato prodotto dal gruppo di lavoro "Rischio amianto" formato da ISPRA, ARPA Piemonte (agenzia leader), ARPA Liguria, ARPA Puglia, ARPA Basilicata, ARPA Sardegna e con un significativo contributo da parte di ARPA Toscana e ARPA Veneto.

Si tratta di una guida pratica, funzionale alla definizione di un approccio comune a tutte le Agenzie Ambientali per la valutazione e gestione del rischio amianto nei luoghi di lavoro, finalizzato alla tutela della sicurezza dei lavoratori e al controllo del corretto adempimento della normativa vigente in materia.

Pur non avendo la pretesa di esaurire una tematica così vasta e complessa, nonché di sostituirsi all’approfondimento normativo necessario da parte dei soggetti preposti e dei responsabili di posizioni di garanzia giuridica (Datori di lavoro e Dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08), questo manuale operativo intende comunque proporre una modalità di analisi adattabile ad ogni esigenza e contesto, costituendo così una raccolta di soluzioni che potranno essere singolarmente incluse o escluse nella valutazione in funzione delle specificità della singola realtà agenziale.

I principali destinatari del manuale sono gli operatori del Sistema della Agenzie che si occupano di valutazione del rischio amianto, tipicamente i Servizi di prevenzione e protezione.

AdA

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