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Bonus alberghi 2019: entro il 21 marzo la compilazione delle domande

Bonus alberghi 2019: entro il 21 marzo la compilazione delle domande

Il Ministero ha pubblicato una guida per la compilazione e l’invio delle domande per il riconoscimento del Credito d’Imposta a determinati soggetti del settore turismo.

La tax credit per la riqualificazione di strutture alberghiere è stata introdotta all’art. 10 del dl 83/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2014. Nel 2017 sono entrate inoltre in vigore le disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta, a favore di strutture alberghiere ed agrituristiche, ai sensi anche della legge n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017).

La norma individua le disposizioni applicative per l’attribuzione del credito di imposta con riferimento in particolare:

  • alle tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d’imposta, alle tipologie di interventi ammessi al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell’effettività delle spese sostenute;
  • alle procedure per l’ammissione delle spese al credito d’imposta, e per il suo riconoscimento e utilizzo;
  • alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d’imposta medesimo;
  • alle modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa.

L’istanza va presentata esclusivamente online, insieme all’attestazione di effettività delle spese sostenute, attraverso il Portale dei Procedimenti, dove ci si potrà registrare o accedere.

La procedura per la richiesta di agevolazione si sviluppa in 3 passaggi:

  1. registrazione: il legale rappresentante dell’impresa che non si è ancora iscritto deve registrarsi sul Portale dei Procedimenti
  2. compilazione: si può effettuare esclusivamente dalle ore 10:00 del 21 febbraio – alle ore 16:00 del 21 marzo 2019
  3. INVIO Click day: le domande si possono inviare esclusivamente dalle ore 10:00 del 3 aprile – alle ore 16:00 del 4 aprile 2019

La procedura consente l’inserimento di una o più domande da parte di un singolo rappresentante legale, di cui devono essere specificate le generalità.

Il periodo di verifica da parte del MiPAAFT – Direzione Generale Turismo degli elementi soggettivi, oggettivi e formali riportati nelle istanze, nonché la pubblicazione dell’elenco delle istanze ammesse nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione verrà pubblicato alla fine del periodo di compilazione, il giorno 21 marzo 2019.

AdA

Vai al Portale dei Procedimenti

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Hotel e strutture ricettive: aperto il desk online per il tax credit

Hotel e strutture ricettive: aperto il desk online per il tax credit

Un “classico” ormai di quasi tutti i bandi, come quello avviato dal ministero dei Beni e delle attività culturali che distribuirà il tax credit agli alberghi per le spese sostenute nel 2017 secondo le regole dettate dal decreto ministeriale 20 dicembre 2017. Novità in arrivo invece per il 2018: la legge di Bilancio ha infatti riformato la disciplina allargando la platea dei beneficiari alle strutture termali.

Per le spese si parte subito: è aperto il portale dei partecipanti che consente ai legali rappresentanti di alberghi, agriturismi, residence di avviare le pratiche prima dell’invio della documentazione. Lo sportello resterà in funzione fino alle 16 del 19 febbraio, mentre il click day vero e proprio comincerà il 26 e terminerà il 27 febbraio.

Lo strumento del Mibact mette a disposizione 60 milioni per il 2018, 120 milioni per il 2019 e 60 milioni per il 2020. Il bando che sta per essere lanciato è quello relativo al 2018 con spese sostenute l’anno scorso.

Ecco i dettagli delle agevolazioni: innanzitutto possono accedere al tax credit gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, gli agriturismi (in questo caso con dei limiti) e infine le strutture indicate come ricettive da particolari normative regionali.

L’agevolazione consiste in un credito di imposta del 65% (con un tetto massimo di 200mila euro) sulle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 per gli interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione a condizione che i lavori abbiano anche un impatto positivo sull’efficienza energetica degli edifici. O, in alternativa, di riqualificazione antisismica richiesta anche nel caso di acquisto di mobili o di complementi di arredo che perdono il tetto del 10 per cento.

Il 19 febbraio scadrà la fase preparatoria nel portale dei procedimenti del Mibact. Ma sarà solo il 26 febbraio che si entrerà nel vivo con il click day: le imprese dovranno essere pronte a partire dalle 10 della mattina. Oltre ai requisiti, infatti, conterà l’ordine cronologico di invio delle domande.

AdA

Scarica il decreto Mibact 20 dicembre 2017

fonte Sole24Ore 25/18 FLa

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Legge di Stabilità 2016: ampliato il credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi

alberghiIl credito d’imposta del 30% per la ristrutturazione edilizia degli alberghi si applicherà anche ai casi in cui la ristrutturazione comporti un aumento della cubatura complessiva, entro i limiti fissati dal Piano Casa.

Lo prevede un emendamento alla Legge di Stabilità 2016 approvato dalla Commissione Bilancio della Camera e ora all’esame dell’Aula di Montecitorio

Il comma 173-bis aggiunto dalla Commissione prevede che l’agevolazione introdotta dal decreto Cultura ArtBonus (DL 83/2014 convertito nella Legge 106/2014) e disciplinato dal DM 7 maggio 2015, sia riconosciuta anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dal Piano Casa del 2008 (articolo 11 del DL 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008).

L’emendamento dispone che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità saranno fissate:
a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d’imposta;
b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio;
c) le procedure per l’ammissione al beneficio;
d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta.

Alle strutture alberghiere esistenti al 1° gennaio 2012, con almeno 7 camere, compresi alberghi, villaggi-albergo, residenze turistiche, alberghi diffusi, è riservato un credito di imposta del 30%, fino a un massimo di 200mila euro, delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, ripartito in 3 rate annuali (utilizzabile esclusivamente in compensazione), non cumulabile con altre agevolazioni fiscali.

Le spese agevolabili sono quelle sostenute per: ristrutturazione edilizia; restauro e risanamento conservativo; riqualificazione energetica; eliminazione delle barriere architettoniche; acquisto di mobili, componenti d’arredo, cucine, ecc.

Sempre al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, e per promuovere l’adozione e la diffusione della “progettazione universale” e l’incremento dell’efficienza energetica, l’emendamento alla Legge di Stabilità 2016 propone che vengano aggiornati gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

L’aggiornamento sarà messo a punto dal il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

AdA

fonte CSR Unioncamere

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Antincendio Alberghi: in Gazzetta decreto e regola tecnica per le attività fino a 50 posti letto

antincendioSulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2015 è stato pubblicato il Decreto 14 luglio 2015 del Ministero dell'Interno riguardante le "disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50".

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, così come definite dal decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni, con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il Decreto, che entra in vigore il  23 agosto 2015, contiene in allegato la regola tecnica in cui sono descritti, tra gli altri, termini, definizioni e tolleranze dimensionali, caratteristiche costruttive, misure di evacuazione in caso d'incendio, mezzi ed impianti di estinzione degli incendi e segnaletica di sicurezza.

Allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le strutture turistico-ricettive con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50 devono essere realizzate e gestite in modo da:

  1. minimizzare le cause di incendio;
  2. garantire la stabilità delle strutture portanti al fi ne di assicurare il soccorso agli occupanti;
  3. limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno della struttura ricettiva;
  4. limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;
  5. assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
  6. garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Le disposizioni tecniche previste nel decreto si applicano alle attività ricettive turistico-alberghiere, anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento, limitatamente alle parti interessate dall'intervento e comportanti l'eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%.

AdA

Scarica il Decreto 14 luglio 2015

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