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Rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici: si estende il campo di azione della disciplina

Rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici: si estende il campo di azione della disciplina

Vita meno difficile per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) che dal prossimo 15 agosto, con l'entrata in vigore del cosiddetto “open scope” vedranno ampliato il campo di applicazione della disciplina sulla gestione dei Raee (rifiuti derivanti da tali apparecchiature). Il ministero dell'Ambiente, infatti, ha fornito le “chiavi di lettura” di tale ampliamento con le indicazioni operative dettate lo scorso 8 maggio dal Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei Raee e delle pile e accumulatori.

Dal 15 agosto 2018, dunque, l'ambito di applicazione del Dlgs 49/2014, relativo alla gestione dei Raee, includerà tutte le apparecchiature per le quali non è prevista una specifica esclusione e rispondenti alla definizione di apparecchiatura elettrica ed elettronica (Aee): «Apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua».

L' “open scope” (o campo aperto) consiste in una diversa ripartizione delle categorie di Aee che, dalle dieci di cui all'allegato I, Dlgs 49/2014, passano alle sei dell'allegato III. Anche se le categorie diminuiscono, il campo di applicazione si amplia, perché da agosto si hanno tre categorie tipizzate (apparecchiature per scambio di temperatura; schermi, monitor e quelle con schermi con superficie superiore a 100 cm quadrati; lampade) e tre categorie generiche, diversificate solo in ragione della dimensione dell'Aee. Oggi, invece, la tipizzazione è più rigorosa e se un produttore non riesce a individuare come Aee il suo prodotto nelle dieci categorie attuali, sfugge al campo di applicazione del Dlgs 49/2014, con tutto quel che ne deriva in termini di registro dei produttori e di adempimenti per la relativa responsabilità con l'adesione ai sistemi di raccolta o la creazione di un sistema individuale.

Il documento ministeriale svolge le sue considerazioni basandosi su una serie di documenti comunitari (come le faq della Commissione Ue e la sentenza della Corte Ue del 16 luglio 2015, causa C-369/14).

Le linee guida hanno ha il pregio di decrittare i termini presenti nella definizione di Aee e di Raee: da apparecchiatura, a componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo. Fornisce anche gli schemi decisionali affinché l'impresa, in pochi e semplici passaggi, possa capire se un'apparecchiatura è un'Aee e in tal caso se è davvero esclusa dal campo di applicazione della disciplina sui Raee. La guida cita, ad esempio, il citofono che, se può essere rimontato in altri impianti, non è un'Aee. Ricorda che, a differenza di tutte le altre, le lampade a incandescenza non sono Aee.

Inoltre, affronta alcuni casi specifici di esclusione, tra i quali, per diffusione, assume particolare rilevanza quello degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni e fornisce i termini per capire le “grandi dimensioni (ad esempio, peso oltre 2 tonnellate; volume oltre 15,625 metri cubi).

Le indicazioni ministeriali precisano che l'esclusione per i mezzi di trasporto è prevista se ricorre uno dei seguenti requisiti: sono omologati; non sono omologati ma hanno un numero di ruote diverso da due. Quindi, in questo secondo caso, sono esclusi i veicoli destinati a persone con difficoltà? motorie, le poltroncine montascale e sistemi affini e le scale mobili. Rientrano, invece, gli hoverboards, i segways e i monopattini elettrici.

AdA

Scarica le indicazioni operative

fonte Sole24Ore 190/18 PF

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La Ue incentiva l’innovazione dei prodotti per ridurre i rifiuti

La Ue incentiva l’innovazione dei prodotti per ridurre i rifiuti

Entrano in vigore il 4 luglio le direttive che compongono il «pacchetto economia circolare» voluto da Bruxelles per agevolare la transizione verso un’economia in cui le risorse vengono utilizzate in modo più sostenibile. Sono quattro i provvedimenti datati 30 maggio 2018 e pubblicati sulla Gazzetta europea del 14 giugno (L150) dedicati all’economia circolare: direttiva 2018/849 che modifica le direttive sui veicoli fuori uso, su pile e accumulatori e relativi rifiuti, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee); direttiva 2018/850 che modifica la direttiva sulle discariche; direttiva 2018/851 che modifica la direttiva relativa ai rifiuti; direttiva 2018/852 che modifica la direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Il recepimento nazionale è previsto per il 5 luglio 2020: termine che appare lontano, ma i ragionamenti immediati sono imposti sia dalla complessità delle misure che dall’enorme campo di applicazione dei nuovi provvedimenti.

Il modello dell’economia circolare si basa sulla razionalizzazione del ciclo produttivo, sull’innovazione spinta e sul recupero degli scarti. Secondo la Commissione Ue, nel 2025 il risparmio di materie prime per l’industria europea potrebbe essere di circa 400 miliardi di euro (il 14% a parità di produzione) e 12 miliardi di euro per l’Italia.

La direttiva veicoli fuori uso, pile e batterie e Raee (2018/849) si propone di raggiungere questi ambiziosi obiettivi prevedendo che, per i veicoli, gli Stati membri adottino misure necessarie affinché le autorità competenti riconoscano reciprocamente e accettino i certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri. Sul fronte pile e accumulatori la nuova direttiva prevede che gli Stati membri adottino strumenti economici e altre misure per conseguirne gli obiettivi e incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tra le misure si potranno utilizzare quelle previste nel nuovo allegato IV-bis alla direttiva sui rifiuti (ad esempio eliminazione graduale delle sovvenzioni in contrasto con la gerarchia dei rifiuti). Analoga previsione per i Raee.

Sul fronte discariche, la parola d’ordine è disincentivarne l’uso. La direttiva 2018/850 traguarda al 2035 l’obiettivo di collocare in discarica solo il 10% dei rifiuti urbani (ma sono previste deroghe di 5 anni). La direttiva 2018/852 prevede invece che, entro il 31 dicembre 2025, almeno il 65% degli imballaggi in peso deve essere riciclato. Entro e non oltre 31 dicembre 2025 vanno raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio in peso: 50% plastica; 25% legno; 70% metalli ferrosi; 50% alluminio; 70% vetro e 75% per carta e cartone. Per il 2030 gli obiettivi sono ancora più ambiziosi.

I rifiuti di imballaggio avviati a compostaggio devono essere sufficientemente biodegradabili per non ostacolare la raccolta differenziata e il processo di compostaggio. La direttiva 851/2018 sui rifiuti presenta molti aspetti rilevanti tra i quali si segnala che la Commissione Ue individuerà i criteri per i sottoprodotti. Invece, per l’End of Waste (ex Mps-EoW) si stabilisce che il materiale EoW deve soddisfare i pertinenti requisiti previsti per le sostanze chimiche e i prodotti collegati.

AdA

Fonte Sole24Ore 170/18 PF

Scarica la Gazzetta europea L150 del 14 giugno 2018

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Rifiuti elettrici, nuove regole per produttori e importatori

Rifiuti elettrici, nuove regole per produttori e importatori

Si estendono a tutti i settori industriali, dalle macchine a controllo numerico a quelle per la climatizzazione e la componentistica elettromeccanica, gli obblighi di gestire a fine vita la raccolta e il trattamento dei prodotti elettrici ed elettronici immessi sul mercato.

L’appuntamento è fissato per il prossimo 15 agosto con l’entrata in vigore delle norme sull’”apertura dello scopo “(Open scope) previste dal Decreto Legislativo 49/2014 che recepisce la Direttiva 2012/19 Ue e introduce una serie di nuove regole per produttori e importatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee). Si allarga così il ventaglio dei prodotti che a fine vita dovranno essere avviati al recupero in quanto Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) per effetto dell’Open scope. Norme che si applicano alle Aee previste nelle sei categorie dello scopo (si veda le voci accanto) «salvo quelle espressamente escluse».

Dal primo gennaio 2018 la direttiva si applica agli inverter, i gruppi di continuità (Ups), i contatori del gas elettronici e gli impianti di citofonia, sicurezza e per il controllo degli accessi che si aggiungono a chiavette Usb, carica batteria, power bank e trasformatori. Per aiutare le aziende a comprendere i nuovi obblighi e modus operandi Anie Confindustria ha preparato una guida che sarà presentata domani presso la sede milanese, che aiuta a comprendere il nuovo quadro normativo. «Il sistema Anie ha accettato in maniera propositiva le norme che rientrano nel perimetro della responsabilità sociale che tutte le imprese devono sviluppare - sottolinea Maria Antonietta Portaluri, direttore generale di Anie Confindustria -. Abbiamo messo a disposizione delle imprese la nostra esperienza acquisita dall’avvio del sistema Raee perché riteniamo fondamentale creare per le aziende un quadro di riferimento stabile, certo e chiaro».

Tra le tante novità c’è il modello dei Raee “dual use”, come pc, stampanti, smartphone e prodotti simili che possono essere impiegati indifferentemente sia dalle famiglie che imprese, industrie ed enti pubblici. La direttiva Ue li colloca esclusivamente nel regime domestico. Si rafforza il ruolo dei sistemi Raee nazionali a cui saranno chiamati a contribuire i produttori e importatori di Aee secondo il principio della responsabilità estesa.

L’Unione ha normato anche il concetto di Aee grandi o piccole adottando come elemento di misura le dimensioni con il modello di un cubo che deve contenere completamente l’apparecchio. Se il lato misura più o meno di 50 centimetri cambia la categoria di riferimento. «Il punto è sicuramente importante, per due ragioni - spiega Edoardo Croci, docente della Bocconi e direttore dello Iefe, centro di ricerca di economia e politica dell’energia e dell’ambiente -. Ci possono essere problemi rendicontazione laddove si dovranno classificare Aee non facilmente comparabili con tale forma e dimensione oltre a complessità operative perchè Raee come i tv con dimensioni sopra e sotto la soglia finiranno in due categorie diverse».

Le esclusioni invece riguardano, tra l’altro, i macchinari e componenti di grandi dimensioni per l’installazione fissa come le linee di produzione con robot e macchine utensili e quelle create su misura dell’impianto che devono essere disinstallate da professionisti o/e hanno un peso superiore alle 44 tonnellate.

Il finanziamento della raccolta dei Raee professionali nuovi, quelli immessi nel mercato dopo ferragosto, è a carico del produttore che dovrà garantire il loro ritiro a fine vita. Per quelli “storici” nel caso di sostituzione sarà il produttore della nuova Aee - su richiesta del proprietario - altrimenti sarà lui a pagare gli oneri di smaltimento.

Produttori e importatori di Aee dovranno iscriversi al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione e indicare tra le altre cose la categoria e tipologia di Aee e comunicare annualmente le variazioni e il peso dell’immesso nel mercato nei 12 mesi precedenti. Sui beni obbligatoriamente dovrà essere apposta una etichetta con il nome del produttore o il logo o il numero di registrazione al registro nazionale.

L’economia circolare dei Raee il prossimo primo gennaio 2019 vedrà un’altra scadenza chiave: l’aumento del tasso minimo di raccolta. Si dovrà raggiungere almeno il 65% dell’immesso sul mercato nei precedenti tre anni o, in alternativa, all’85% del Raee generati. Un altro progresso verso modelli produttivi e di consumo sempre più sostenibili.

AdA

fonte Sole24Ore 49/18 EN

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RAEE: dal CEI i “Requisiti per la raccolta, la logistica ed il trattamento”

RAEE: dal CEI i “Requisiti per la raccolta, la logistica ed il trattamento”

Pubblicata la Specifica Tecnica CEI CLC/TS 50625-4Requisiti per la raccolta, la logistica ed il trattamento dei RAEE". Il documento CEI si applica alle seguenti operazioni: raccolta, movimentazione, ordinamento, stoccaggio, preparazione per il trasporto e trasporto di RAEE.
È applicabile a tutti i RAEE prima dell'arrivo presso l'impianto di trattamento o prima dell'arrivo presso l'impianto di preparazione per il riutilizzo.
La Specifica Tecnica è rivolta a tutti gli operatori che eseguono operazioni di raccolta e logistica. Non comprende il trattamento dei RAEE. In caso di attività di trattamento intraprese in impianti di raccolta o di logistica, si applica la Norma EN 50625-1.
La Norma viene pubblicata dal CEI nella sola lingua inglese in quanto particolarmente mirata a settori specialistici

mb

Fonte CEI

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Rifiuti elettronici. Nuove regole dall'Unione Europea

raeeÈ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 197 del 24 luglio 2012 la nuova Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (del 4 luglio 2012) relativa ai rifiuti elettronici (Raee). La direttiva, che entrerà in vigore in tutti i Paesi dell’Unione il prossimo 13 agosto, introduce nuove disposizioni per la raccolta, il riutilizzo e il riciclaggio dei Raee e l'uso efficiente delle risorse.

Tra le novità si ampliano innanzitutto i target di raccolta annui, che passano dal 45% delle apparecchiature immesse sul mercato dopo quattro anni dall'entrata in vigore della normativa, fino ad arrivare al 65% nei 3 anni successivi. L’obiettivo della direttiva è la semplificazione delle procedure di gestione per i produttori e i soggetti della filiera. Non mancano però le sorprese: oltre al ritiro “uno contro uno” (il ritiro di un apparecchio al momento dell’acquisto di uno nuovo) si aggiunge, infatti, l’obbligo, da parte del negoziante, di ritirare gratuitamente il vecchio apparecchio anche senza un nuoco acquisto. “I distributori – si legge nell’articolo 5 della direttiva – effettuano la raccolta nei negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400 mq o in prossimità immediata di RAEE di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm) gratuitamente per gli utilizzatori finali e senza obbligo di acquistare AEE di tipo equivalente, salvo ove una valutazione dimostri che regimi di raccolta alternativa esistenti non siano almeno altrettanto efficaci. Tali valutazioni sono rese pubbliche”.

Da evidenziare, inoltre, l’estensione del campo di applicazione della legge, che prevede da subito l’introduzione nei Raee dei pannelli fotovoltaici. Una rinnovata attenzione si pone poi nel contrasto alle esportazioni illegali dall’Unione europea, che provocano una notevole dispersione dei rifiuti gestiti, e nel fornire un maggiore impulso alla progettazione e produzione di Aee che potranno facilitare la riparazione, l’aggiornamento, il reimpiego e il riciclo.
Gli Stati membri dovranno conformarsi alla direttiva entro il 14 febbraio 2014
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Scarica la Direttiva 2012/19/UE

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