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Prevenzione incendi: nuova regola tecnica per i contenitori-distributori per l’erogazione di carburante

Prevenzione incendi: nuova regola tecnica per i contenitori-distributori per l’erogazione di carburante

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.285 del 6 dicembre 2017 il decreto 22 novembre 2017, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C”.

La nuova regola tecnica, che entra in vigore il 5 Gennaio 2018, è stata approvata a seguito della necessità di aggiornare la disciplina antincendio relativa ai contenitori-distributori fuori terra di liquido combustibile di capacità geometrica non superiore a 9 m³.

Il decreto non riguarda gli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

I contenitori-distributori sono installati e gestiti in modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi:

  1. minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio
  2. limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone
  3. limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e locali contigui all’impianto
  4. limitare, in caso di evento incidentale, danni all’ambiente
  5. consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza

Sono esentati dall’obbligo di adeguamento alla regola tecnica i contenitori-distributori esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei casi in cui:

  1. siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
  2. siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
  3. siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori-distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

AdA

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