È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.285 del 6 dicembre 2017 il decreto 22 novembre 2017, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C”.
La nuova regola tecnica, che entra in vigore il 5 Gennaio 2018, è stata approvata a seguito della necessità di aggiornare la disciplina antincendio relativa ai contenitori-distributori fuori terra di liquido combustibile di capacità geometrica non superiore a 9 m³.
Il decreto non riguarda gli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.
I contenitori-distributori sono installati e gestiti in modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi:
- minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio
- limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone
- limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e locali contigui all’impianto
- limitare, in caso di evento incidentale, danni all’ambiente
- consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza
Sono esentati dall’obbligo di adeguamento alla regola tecnica i contenitori-distributori esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei casi in cui:
- siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
- siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
- siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori-distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
AdA