II decreto legge 69/2013, che semplifica alcune norme in materia di lavoro, interviene anche sul Dpr 1124/1965, in merito alle denunce degli infortuni.
Una prima modifica riguarda l’abrogazione, non da subito, dell’articolo 54 del Dpr, che prevede l’obbligo, da parte del datore, di denunciare entro due giorni all’autorità di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro superiore a tre giorni. Resta, da parte del datore di lavoro, l’obbligo di denunciare – entro 48 ore dall’evento – l’infortunio all’Inail, con modalità telematica. Viene modificato poi l’articolo 56, che disciplina le modali tà di gestione delle denunce. È ora stabilito che le autorità di Ps, le Asl, le autorità portuali e consolari, le direzioni territoriali del Lavoro acquisiscano dall’Inail con accesso telematico (secondo le modalità che entreranno in vigore dopo il 18o° giorno dall’emanazione del Dm istitutivo del sistema informativo nazionale per la prevenzione – Sinp), i dati relativi alle denunce infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni.
Il decreto 69 nulla stabilisce, però, circa i termini in cui sarà emanato quest’ultimo decreto ministeriale, per cui resta valida la previsione dell’articolo 8, comma 4, del Digs 81/2008 che assegnava un termine di 180 giorni dalla sua entrata in vigore, abbondantemente superati.
Nel nuovo articolo 56 del Dpr 1124/1965 è stabilito che, entro quattro giorni dalla presa visione, con accesso alla banca dati Inail, dei dati sulle denunce infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni, la Dtl procede, su richiesta del lavoratore, di un superstite o dell’Inail, a un’inchiesta per accertare: a) la natura del lavoro al quale era addetto l’infortunato; b) le circostanze, la causa e la na tura dell’infortunio, ed eventuali inosservanze alle norme di prevenzione; e) l’identità dell’ infortunio ed il luogo; d) la natura ed entità delle lesioni; e) lo stato dell’infortunato; f) la retribuzione; g) in caso di morte le condizioni familiari dell’infortunato. Si tratta di un’inchiesta amministrativa per accertare soprattutto se l’infortunio è indennizzabile da parte dell’Inail.
Queste novità nulla modificano, invece, sulla tenuta del registro infortuni che tutti i datori di lavoro sono tenuti a istituire e tenere aggiornato, anche se dal 1° luglio avrebbe potuto essere abolito. È certo, però, che esso perderà lo scopo per cui era stato istituito. Del resto, l’articolo 53, comma 5, del Dlgs 81/2008 stabilisce che le disposizioni sul registro infortuni restano in vigore fino a sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale istitutivo del Sinp. Nel frattempo l’Inail ha dato una definitiva risposta sull’articolo 18, comma i, lettera r), del Testo unico il quale prevede che dal 1° luglio il datore di lavoro debba comunicare in via telematica all’Inail (e per il suo tramite al Sinp), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ai fini statistici e informativi, i dati e le informazioni sugli infortuni che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell’evento. La procedura potrà essere attinta dal menu Punto Cliente ove è presente, insieme al link “Denuncia/comunicazione infortunio“, anche quello denominato “Denuncia infortunio offline” per l’inoltro del file secondo i precedenti tracciati Txt e Xml.
AdA
Fonte: Il Sole 24 Ore n° 172 (25/06/2013)