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Crowdfunding online per le Pmi, in vigore il nuovo regolamento Consob

Crowdfunding online per le Pmi, in vigore il nuovo regolamento Consob

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Nuove regole sul crowdfunding. La raccolta di capitali e fondi, in particolare on line, da parte delle piccole e medie imprese, già disciplinata dalla Consob con un regolamento del 26 giugno 2013, subisce rilevanti modifiche, per effetto del nuovo regolamento del 29 novembre del 2017, in vigore dal 3 gennaio.

L’obiettivo è quello di adeguare la normativa secondaria di emanazione Consob in materia di equity crowdfunding alle modifiche in merito apportate al decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (Tuf).

In particolar modo, la legge di Bilancio 2017 – legge 11 dicembre 2016, n. 232 – ha introdotto non poche novità in materia di equity crowdfunding (raccolta di capitale di rischio), estendendo la relativa disciplina contenuta nel Tuf – in precedenza limitata esclusivamente alle start-up ed alle piccole e medie imprese innovative – a tutte le piccole e medie imprese come definite dalla disciplina dell’Unione europea.

Al contempo, con la manovra di primavera (Dl 50/2017) il legislatore ha esteso a tutte le Pmi costituite in forma di srl le deroghe al diritto societario già previste per le start-up innovative, ivi inclusa la possibilità di offrire al pubblico le quote sociali anche attraverso i portali per la raccolta di capitali.

I gestori dei portali dovranno innanzitutto aderire a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori che abbia le caratteristiche già previste dal’articolo 59 dello stesso Tuf. In alternativa, potranno stipulare una polizza assicurativa per responsabilità professionale per danni derivanti al cliente dalla loro attività, che copra – per ciascun indennizzo – almeno 20mila euro e, per il totale degli eventuali indennizzi richiesti, la cifra di un milione di euro all’anno.

Per i gestori, ovviamente, sono previsti stringenti requisiti di onorabilità e professionalità, ma, soprattutto, una regolamentazione ferrea dei conflitti di interesse. È chiaro che il fenomeno è potenzialmente frequente, dal momento che chi gestisce il portale potrebbe avere interessi particolari in imprese offerenti i titoli. In tal caso, oltre che a comunicare ai sottoscrittori dei titoli in questione i potenziali conflitti, si dovrà giungere all’astensione dall’incarico da parte degli emittenti, qualora il conflitto risulti assai rilevante e condizionante per il mercato.

Inoltre, i gestori – iscritti in apposito elenco gestito e supervisionato dalla Consob stessa – per contenere i conflitti suddetti, dovranno adottare adeguati presidi operativi che assicurino la compatibilità dell’offerta col mercato di riferimento della domanda. Ancora, essi faranno eseguire una due diligence dell’operazione in conflitto da soggetti terzi e indipendenti. Così come faranno fare ai soggetti che tramiteranno gli ordini dei sottoscrittori la verifica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari oggetto delle offerte, prevista dal Tuf e dal regolamento intermediari.

Tutto ciò è necessario, è bene chiarirlo, poiché a un gestore è consentito offrire sul proprio portale la sottoscrizione di suoi titoli ovvero di quelli emessi da società controllanti, controllate, collegate, ma ovviamente le precauzioni saranno raddoppiate rispetto all’offerta di prodotti di terzi.
L’articolo 14 del regolamento Consob, in versione integrale riportata sul sito della Consob, prevede una serie di informazioni obbligatorie che i portali devono rendere chiaramente visibili al pubblico, sia identificative con esattezza del gestore, dei servizi offerti, delle garanzie, delle regole di trasparenza previste dalla normativa nazionale.

Si ricorda infatti che in materia è anche intervenuto il Dlgs del 3 agosto 2017 n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/Ue (cosiddetta Mifid II), che ha previsto ulteriori modifiche alle disposizioni del Tuf in materia di raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line, anch’essa da poco entrata in vigore.

AdA

fonte Sole24Ore 4/18 RR