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News - Ambiente & Energia

News - Ambiente & Energia (409)

Albo gestori ambientali: chiarimenti su requisiti minimi dei mezzi di trasporto

Albo gestori ambientali: chiarimenti su requisiti minimi dei mezzi di trasporto

Con circolare n. 153, del 7 dicembre 2018, il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali fornisce alcune indicazioni sul calcolo dei requisiti minimi per l'iscrizione nella categoria 1 raccolta e trasporto di rifiuti urbani, e sulla sottocategoria "raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all'art.184, comma2, lettera D) del D.Lgs 152/06" di cui alla Tab. D6 della Delibera 5/2016.

Chiarisce il Comitato che, ai soli fini del calcolo della dotazione tecnica per il conseguimento del requisito minimo per lo svolgimento dell'attività prevista dalla sottocategoria, sono equiparati ai previsti "autocarri", gli autoveicoli per trasporto specifico.

Inoltre, il Comitato Gestori ricorda la modifica apportata dalla Delibera n.8/2017 alla sottocategoria in Tabella D6: non si richiede più come obbligatoria per le classi a) e b), la disponibilità di macchine operatrici o di veicoli ad uso speciale; pertanto, con l'iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani in una determinata classe, è possibile svolgere tutte le attività di cui alla stessa classe o classe inferiore delle singole sottocategorie, compresa la sottocategoria di cui alla Tab. D6.

Resta fermo l'obbligo per le imprese che intendono svolgere anche l'attività di cui alla sottocategoria: "raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua" (Tab. D7), di disporre delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti.

AdA

Scarica la Circolare n. 153 del 07 dicembre 2018

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Albo Gestori Ambientali: formazione Responsabile Tecnico

Albo Gestori Ambientali: formazione Responsabile Tecnico

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha fornito, con la circolare n.152 del 07/12/2018, alcuni chiarimenti in merito alla formazione del Responsabile Tecnico per la categoria 10 (attività di bonifica di beni contenenti amianto).

In particolare è stato chiarito che:

  • i Responsabili Tecnici per la categoria 10 A nominati prima del 16/10/2017 non dovranno effettuare la verifica iniziale ma solo quelle di aggiornamento, la prima delle quali dovrà essere effettuata entro il 16/10/2022;
  • gli anni di esperienza maturati nella categoria 10 A non possono essere utilizzati per l'iscrizione nella categoria 10 B. Pertanto in mancanza della specifica esperienza nelle attività di cui alla categoria 10 B, il soggetto interessato potrà assumere l'incarico solo per la categoria 10 B, classe E.

AdA

Scarica la circolare 152 del 07/12/2018

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Tecnici competenti in acustica: pubblicato l’elenco nazionale

Tecnici competenti in acustica: pubblicato l’elenco nazionale

Come previsto dal D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 è stato istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome.

L’ISPRA su richiesta e a supporto del MATTM, ha sviluppato la piattaforma informatica denominata ENTECA, Elenco Nazionale dei TEcnici Competenti in Acustica, sulla base delle indicazioni contenute ai commi 3 e 4 dell'art.21 del D.Lgs. 42/2017. La piattaforma ENTECA contiene:

  • contiene l'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica, istituito ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2017;
  • l'elenco dei Corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica di cui all'Allegato 2, parte B del D.Lgs. 42/2017;
  • l'elenco dei Corsi di aggiornamento professionale previsti all'Allegato 1, punto 2 del D.Lgs. 42/2017.

Il sito ENTECA, attivo dal 10 dicembre 2018, permette l'inserimento e la modifica da parte delle regioni e delle province autonome dei nominativi dei Tecnici Competenti in Acustica e la visualizzazione, da parte del pubblico, dell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica.

AdA

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Art Bonus: applicabile anche per interventi di manutenzione e restauro di beni culturali pubblici

Art Bonus: applicabile anche per interventi di manutenzione e restauro di beni culturali pubblici

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 81/2018 ad un interpello, chiarisce che l’Art Bonus (introdotto dalla legge n. 106/2014) prevede un credito d’imposta del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da soggetti titolari di reddito d’impresa, persone fisiche ed enti non commerciali e anche per interventi su beni culturali pubblici.

Le Entrate chiariscono che l’art. 1 del dl n. 83/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2014 e s.m.i., al comma 1, prevede un credito d’imposta (chiamato art-bonus) per:

  • gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici
  • il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione
  • la realizzazione di nuove strutture ed il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo

Il secondo periodo del comma 2 del medesimo art.1 stabilisce che il credito d’imposta è altresì riconosciuto “…qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.”

In base al successivo comma 5, inoltre, i soggetti beneficiari comunicano mensilmente al Ministero l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento.

AdA

Scarica la risposta n. 81/2018

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Ristrutturazioni edilizie: nuovo portale ENEA

Ristrutturazioni edilizie: nuovo portale ENEA

È stato presentato ufficialmente il portale ENEA dedicato esclusivamente agli interventi edilizi e tecnologici, che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili di energia (Interventi diversi dall’eco- bonus) ammessi alle detrazioni fiscali del 50% ai sensi dell'art.16.bis del DPR 917/86 (tuir) e successive modificazioni.

La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio  energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali  perviste  per  le  ristrutturazioni  edilizie,  ha  introdotto  l’obbligo  di  trasmettere  all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali  per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).

A tal fine l’ENEA, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e con l’Agenzia delle Entrate, ha realizzato un sito web dedicato, rivolto agli utenti per la trasmissione dei dati relativi agli interventi soggetti all’obbligo.

Il sito, realizzato in attuazione del comma 2 bis dell’art.16 del D.L. n.63/2013 convertito con la legge 90/2013, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, è online dal 21/11/2018.

Il suddetto comma 2.bis dispone infatti: “Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENE A le informazioni sugli interventi effettuati”.

Il sito è destinato alla trasmissione dei dati degli interventi la cui fine dei lavori ricade nell’anno solare 2018. La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi la cui data di fine lavori (come da collaudo delle opere, dal certificato di fine dei lavori o da dichiarazione di conformità) è compresa tra il 01/01/2018 e il 21/11/2018 (data di apertura del sito) il termine dei 90 giorni decorre dal 21/11/2018.

AdA

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Bonus ristrutturazioni 2018: nuova guida dell’Agenzia delle Entrate

Bonus ristrutturazioni 2018: nuova guida dell’Agenzia delle Entrate

Alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, aggiornata al 23 novembre 2018, sulle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie su singole unità abitative o parti condominiali, box auto o immobili già ristrutturati.

Le novità di rilievo analizzate nella guida sono relative alla proroga della maggiore detrazione Irpef, ai beneficiari del diritto alle detrazioni ed alle comunicazioni all’Enea dei lavori effettuati.

La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha rinviato al 31 dicembre 2018 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Inoltre, ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, realizzati nel 2018 (come già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici), al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio.

La guida intende fornire utili chiarimenti su come funziona la detrazione Irpef del 50% sui lavori di riqualificazione edilizia e le indicazioni utili per richiedere correttamente tutti i benefici fiscali, illustrando modalità e adempimenti.

Nella guida, inoltre, un elenco esemplificativo degli interventi ammissibili a fruire della detrazione Irpef; è corredata di apposite tabelle riassuntive dei lavori agevolabili, un elenco esemplificativo di interventi ammissibili a fruire della detrazione Irpef, suddivisi in interventi sulle singole unità abitative e interventi sulle parti condominiali.

AdA

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L’investimento “in verde” dà carica al Made in Italy

L’investimento “in verde” dà carica al Made in Italy

Approvvigionarsi di energia “pulita”, investire in macchinari che consumano o inquinano poco, imparare a “riciclare” i propri rifiuti. Non è un capriccio per pochi. Ma un vero e proprio investimento. Che non rende solo sul medio-lungo periodo, ma fa maturare “dividendi” già nel breve termine. Lo dicono i numeri.

Chi ha investito nella cosiddetta “green economy”, negli ultimi anni, ha fatturato di più, esportato di più e assunto di più. Un antidoto contro la crisi prima, e uno stimolo per agganciare e sostenere la ripresa poi. E anche un’arma in più per contrastare i mutamenti climatici, in linea con quanto indicato dal recente rapporto dell’Ipcc (Intergovernmental Panel on Climate Change). Questo dimostra di essere la green economy italiana, grazie a quelle aziende, un quarto del totale, che negli ultimi cinque anni hanno fatto investimenti green.

Lo racconta GreenItaly 2018: il 9° rapporto di Fondazione Symbola e Unioncamere – promosso in collaborazione con il Conai e Novamont, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente e presentato qualche giorno fa a Roma – che misura e pesa la forza della green economy nazionale (oltre 200 best practice raccontate, grazie anche alla collaborazione di circa trenta esperti).

Sono oltre 345mila le imprese italiane dell’industria e dei servizi che hanno investito nel periodo 2014-2017, o prevedono di farlo entro la fine del 2018 (nell’arco, dunque, di un quinquennio) in prodotti e tecnologie green per ridurre l’impatto ambientale, risparmiare energia e contenere le emissioni di CO2. In pratica, 1 su 4. E nel manifatturiero sono quasi una su tre (30,7 per cento). Solo quest’anno , circa 207 mila aziende hanno investito, o intendono farlo entro dicembre, sulla sostenibilità e l’efficienza.

Non è difficile capire le ragioni di questi investimenti. Se si fa riferimento alle imprese manifatturiere (5-499 addetti), quelle che hanno visto un aumento dell’export, nel 2017, sono il 34% fra chi ha investito nel green contro il 27% di chi non lo ha fatto. Queste imprese, poi, innovano più del doppio rispetto alle altre: il 79% contro il 43% delle non investitrici. Il rapporto è ìmpari anche sotto il profilo dell’innovazione 4.0: 26% contro 11 per cento. Sospinto da export e innovazione, anche il fatturato cresce: un aumento del fatturato, nel 2017, ha coinvolto il 32% delle imprese che investono green contro il 24% di quelle non investitrici. Non solo. La green economy fa bene all’occupazione. Sono già quasi 3 milioni (2,9 milioni, per l’esattezza) gli occupati che, in Italia, applicano competenze “verdi”, pari al 13% dell’occupazione complessiva nazionale. Si tratta, doprattutto, di ingegneri energetici e agricoltori biologici, esperti di acquisti verdi, tecnici meccatronici e installatori di impianti termici a basso impatto. Profili cui anrebbero aggiunti tutti quei ricercatori che – nel pubblico e nel privato – fanno ricerca e sviluppo finalizzata a soluzioni sostenibili con l’ambiente e a basso impatto.

Ma il report GreenItaly ci racconta anche una realtà che spesso gli stessi italiani faticano a vedere. Le imprese del nostro Paese – incluse le Pmi – hanno spinto l’ntero sistema produttivo nazionale e il Paese verso una leadership europea nelle performance ambientali. Spesso tra la distrazione della politica e l’assenza di incentivi pubblici strutturati.

Ad esempio, Eurostat ci dice che l’Italia con 307 tonnellate di materia prima per ogni milione di euro prodotto dalle imprese è molto più efficiente della media Ue (455 tonnellate), collocandosi 3° nella graduatoria dei Ventotto. Siamo secondi tra i big player Ue, dietro al solo Regno Unito, per consumi energetici per unità di prodotto. Mentre per ogni chilogrammo di risorsa consumata il nostro Paese genera (a parità di potere d’acquisto) 4 euro di Pil, contro una media europea di 2,2 e valori tra 2,3 e 3,6 di tutte le altre grandi economie continentali. Non solo, nella raccolta differenziata, soprattutto dell’umido, Milano primeggia, in Ue, assieme a Vienna.
Tasselli che non devono farci perdere di vista le tante lacune che ancora permangono in una Penisola lunga e stretta, ma dovrebbero costituire le avanguardie di una politica ambientale ed economica nazionale e strutturata. In attesa che questa arrivi, evitiamo cambi di direzione.

AdA

fonte Sole24Ore 305/18 LC

Scarica il Rapporto GreenItaly 2018

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Carbon Footprint dei prodotti: nuova norma UNI su quantificazione e comunicazione

Carbon Footprint dei prodotti: nuova norma UNI su quantificazione e comunicazione

In vigore dal 30 ottobre 2018 la UNI EN ISO 14067:2018 che specifica principi, requisiti e linee guida per la quantificazione e la comunicazione dell'impronta climatica dei prodotti (Carbon Footprint dei Prodotti - CFP) conformemente alle norme internazionali sulla valutazione del ciclo di vita (Life Cycle Assessment - LCA) (ISO 14040 e ISO 14044).

Sono inoltre specificati i requisiti e le linee guida per la quantificazione di una CFP parziale.

La norma è applicabile agli studi CFP, i cui risultati forniscono la base per diverse applicazioni e tratta soltanto una singola categoria di impatto: il cambiamento climatico. La compensazione delle emissioni di carbonio e la comunicazione delle informazioni relative a CFP o a CFP parziale sono al di fuori dello scopo e campo di applicazione del documento.

La UNI EN ISO 14067:2018 non tratta alcun aspetto o impatto sociale o economico o altri aspetti ambientali e relativi impatti potenzialmente derivanti dal ciclo di vita di un prodotto.

AdA

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Contabilizzazione del calore, pubblicata la nuova norma UNI 10200:2018

Contabilizzazione del calore, pubblicata la nuova norma UNI 10200:2018

L’UNI, Ente Italiano di Normazione, ha pubblicato l’11 ottobre scorso la nuova norma UNI 10200:2018, che sostituisce la versione del 2015, sulla contabilizzazione del calore negli impianti di climatizzazione ed acqua calda.

La nuova norma è stata elaborata dalla Commissione Tecnica 271 “Contabilizzazione del calore” con l’obiettivo di consentire la suddivisione delle spese derivanti dall’obbligo dell’installazione dei sistemi di contabilizzazione così come definito dal dlgs 102/2014, successivamente integrato dal dlgs 141/2016 e dal dl 244/2016.

La norma stabilisce i criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale (riscaldamento), climatizzazione estiva (raffrescamento) ed acqua calda sanitaria (ACS) in edifici dotati di impianto centralizzato, provvisti o meno di dispositivi per la contabilizzazione (diretta o indiretta) dell’energia termica utile, distinguendo i consumi volontari delle singole unità immobiliari da tutti gli altri consumi.

AdA

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Risparmio energetico, la guida su tutte le agevolazioni fiscali

Risparmio energetico, la guida su tutte le agevolazioni fiscali

L‘Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida che descrive i vari tipi di intervento per i quali si può richiedere la detrazione e riassume gli adempimenti richiesti e le procedure da seguire per poterne usufruire.

In particolare, la guida è stata predisposta in considerazione delle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) che ha prorogato al 31 dicembre 2018, nella misura del 65%, la detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Oltre alla proroga, la legge ha introdotto alcune importanti novità:

  • la riduzione al 50% della percentuale di detrazione per le spese relative all’acquisto e alla posa in opera di finestre comprensive di infissi, delle schermature solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A. È ridotta al 50% anche la percentuale di detrazione per le spese sostenute nel 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro)
  • l’esclusione dalle spese agevolabili di quelle sostenute per l’acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A 
  • l’introduzione per l’anno 2018 di una nuova detrazione (65%, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
  • la detrazione del 65% per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Riguardo alle caldaie a condensazione, dunque, dal 2018 si può usufruire della detrazione del 50% per quelle che possiedono un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n. 811/2013. Se, oltre ad essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.

La detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era già stata prorogata al 31 dicembre 2021 dalla precedente legge di bilancio. Per questi interventi sono state riconosciute detrazioni più elevate quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. In tal caso, infatti, è possibile usufruire di una detrazione del 70 o del 75% da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. 

Per gli interventi condominiali la legge di bilancio 2018 ha previsto detrazioni ancora maggiori quando sono realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico. In queste ipotesi, è possibile usufruire di una detrazione dell’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell’85%, se il rischio sismico si riduce di almeno 2 classi. Il limite massimo di spesa consentito per questi interventi è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. 

Altra importante novità, in vigore dal 2018, è rappresentata dalla possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante, anche per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari e non solo per quelli sulle parti comuni di edifici condominiali.

Pertanto, indipendentemente dall’immobile su cui si effettuano gli interventi, dal 2018 tutti i contribuenti che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta “no tax area” (i cosiddetti incapienti) possono scegliere, invece della detrazione, di cedere il corrispondente credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

AdA

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