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Codice Appalti e Appalti Verdi: novità per chi valuta le proprie emissioni climalteranti In evidenza

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gppIl Governo intende apportare modifiche significative al Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), attraverso un Decreto correttivo la cui bozza è stata in consultazione pubblica fino allo scorso 22 febbraio 2017.

Nel quadro delle molteplici prossime rifiniture al Codice Appalti, già peraltro modificato nel 2016 con interessanti novità anche in materia di "Appalti Verdi" (Acquisti Verdi della PA - GPP), si segnala l’Articolo 38 del Decreto correttivo che interviene sull’Articolo 93 del Codice Appalti (“Garanzie per la partecipazione alla procedura”), con alcune modifiche di interesse per gli Operatori economici che hanno operato in direzione del contrasto ai cambiamenti climatici.

Viene infatti introdotta la cumulabilità della riduzione degli importi fideiussori per chi si dota di un Inventario delle emissioni di gas serra (certificato conforme alla ISO 14064-1) o di una Carbon footprint di prodotto (certificata conforme alla ISO/TS 14067) con le riduzioni di cui ai punti precedenti dell’art. 93. Si consideri che l’iter di approvazione di queste modifiche dovrebbe essere realizzato nell’arco di due mesi circa.

Secondo l’attuale schema di cui si è conclusa la consultazione, quindi, nel caso in cui le Aziende appaltatrici abbiano specifiche certificazioni (rilasciate da Enti o Laboratori accreditati) potranno quindi ricevere agevolazioni dalle stazioni appaltanti in termini di riduzione fideiussoria secondo le seguenti %, che in questa ipotesi normativa saranno tra loro cumulabili (con le restrizioni di cui a seguito):

  • Operatore economico con Sistema di Gestione della Qualità certificato (ex ISO 9001): riduzione fideiussione del 50%;
  • Operatore economico con registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS): riduzione fideiussione del 30% (oppure, in alternativa) Operatore economico con Sistema di Gestione Ambientale certificato (ex ISO 14001): riduzione fideiussione del 20%;
  • nel caso di contratti relativi a servizi o forniture, qualora per almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso siano forniti prodotti Ecolabel UE (il marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009): riduzione fideiussione del 20%;
  • Operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064?1 o una carbon footprint di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067: riduzione fideiussione del 15%.

Secondo lo schema di decreto, tali riduzioni fideiussorie sono cumulabili e, in tale caso di cumulo, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo residuale rispetto alla riduzione precedente.

Nei contratti di servizi e forniture si conferma invece non cumulabile con le voci precedenti la riduzione fideiussoria del 30% per gli operatori economici in possesso del rating di legalità, o in possesso della attestazione del Modello Organizzativo (MOG) conforme al D.Lgs. 231/2001, o di certificazione Social Accountability 8000, o di certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della salute dei Lavoratori (SGSL, ex OHSAS 18001), o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia, o di qualifica UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCO (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni.

AdA

fonte Reteclima