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Classificazione dei rifiuti: dal Ministero dell’Ambiente chiarimenti interpretativi

Classificazione dei rifiuti: dal Ministero dell’Ambiente chiarimenti interpretativi

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Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ho fornito alcuni chiarimenti interpretativi in tema di classificazione dei rifiuti alla luce delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/1179.

Il 19 luglio 2016 la Commissione europea ha emanato il regolamento (UE) N.  2016/1179 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Il   regolamento 2016/1179 ha   modificato   la   tabella   3.1 dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed ha soppresso la tabella 3.2 del medesimo allegato.

Il regolamento, in vigore dal 9 agosto 2016, si applica a decorrere dal 1° marzo 2018 in tutti gli Stati Membri dell’Unione europea.  L’applicazione dal 1° marzo della nuova tabella 3.1 dell’allegato VI del regolamento rischia di non avvenire in maniera uniforme nel paese a causa di possibili differenti interpretazioni del testo e delle tabelle del regolamento.

Al fine di fornire una adeguata risposta alle richieste pervenute alla Direzione generale del Ministero dell’Ambiente dalle associazioni di settore, vengono forniti i chiarimenti interpretativi utili ad assicurare un’applicazione armonizzata del nuovo regolamento comunitario su tutto il territorio nazionale.

In particolare viene chiarito che il fattore moltiplicativo M, da applicarsi alla concentrazione di una sostanza o miscela contenente in questo caso rame, si deve obbligatoriamente utilizzare per la determinazione della tossicità acuta in ambienti acquatici, mentre non occorre utilizzarlo per la determinazione della tossicità cronica.

AdA

Scarica la nota prot.n.3222 del 28/02/2018