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News

Promozione Sistemi Gestione Ambientale

 

finanziamenti 300x208Nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28/05/2012 - Serie Generale - è stato pubblicato il decreto n. 313 del 26/04/2012 come adeguamento alle nuove disposizioni e modifiche al decreto n. 2230 del 7 maggio 2003 "Promozione dei Sistemi di Gestione Ambientale nelle piccole e medie imprese. Procedura per la concessione di contributi ai sensi dalla Delibera CIPE n. 63 del 02/08/2002". Il decreto reca le modalità di accesso al contributo pubblico ed i termini per la presentazione delle domande.
Dal 28/05/2012 le domande  devono essere presentate utilizzando la nuova modulistica e con le modalità previste nel bando di cui al D.M. 313 del 26 aprile 2012.
Il decreto apporta alcune modifiche al decreto 2230 del 07 maggio 2003 riguardanti:

  • Ampliamento delle categorie economiche ammissibili alle agevolazioni, al fine di promuovere ulteriormente l’eccellenza ambientale dei sistemi produttivi;
  • Adeguamento alle nuove disposizioni e modifiche citate nel decreto DEC/SVS/03/2230 del 07 maggio 2003.

Tipologie di intervento

I contributi sono finalizzati a favorire l’acquisizione di servizi reali da parte delle PMI per una sola delle seguenti tipologie di intervento:

  • La verifica e la registrazione dell’organizzazione ai sensi del Regolamento EMAS;
  • La certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001;
  • La verifica e la registrazione EMAS di organizzazioni già certificate ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001 a partire della data di pubblicazione nella G.U.R.I. del decreto 2230 del 7 maggio 2003.

Contributi

Le agevolazioni, corrisposte nella forma di contributo in conto capitale, sono ripartite in rapporto alla tipologia di investimento ed alla dimensione dell’impresa.

Tipologie di intervento per le micro e le piccole imprese

1) contributo pari all’80% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà superare la soglia di 15.000 euro.
2) contributo pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà superare la soglia di 7.500 euro.
3) contributo pari all’80% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà superare la soglia di 7.500 euro.

Tipologie di intervento per le medie imprese

1) contributo pari al 75% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà superare la soglia di 30.000 euro.
2) contributo pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà superare la soglia di 16.000 euro.
3) contributo pari al 75% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà superare la soglia di 7.500 euro.

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ISO 50001 "Energy Managenent" Primi riscontri

 

ISO-50001ISO Focus+, il mensile redatto dall‘Organismo internazionale di normazione (ISO), ha presentato un interessante articolo sull‘applicazione che la ISO 50001 (UNI CEI EN ISO 50001:2011 “Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso”) ha avuto a livello mondiale dalla pubblicazione della norma lo scorso anno.
Le statistiche -compilate a gennaio 2012- indicano che circa 100 organizzazioni in ben 26 differenti Stati hanno già ottenuto la certificazione e stanno raccogliendo benefici in:

  • un aumento dell‘efficienza energetica, cioè la capacità di sfruttare al meglio l'energia di cui un sistema industriale o civile dispone.   In altre parole, il sistema deve riuscire a soddisfare i propri bisogni con il minor consumo possibile di energia;
  • una riduzione dei costi;
  • un miglioramento del rendimento energetico, il valore che indica il rapporto tra la quantità di energia resa e la quantità di energia acquisita dal generico sistema. Parlando di energia sotto forma di potenza, si può affermare che il rendimento è il rapporto tra la quantità di potenza ceduta e la quantità di potenza assorbita da un generico sistema.

La ISO 50001 rappresenta un esempio di norma internazionale volutamente nuova, che stabilisce il percorso da seguire per i grandi e i piccoli impianti industriali e per le strutture commerciali, istituzionali e pubbliche che vogliono migliorare il sistema di gestione dell‘energia.
Una organizzazione che migliora il suo rendimento energetico ottiene rapidi benefici, che vanno dal massimizzare l‘utilizzo delle risorse energetiche e del relativo assetto energetico alla contemporanea riduzione sia dei costi che dei consumi energetici.

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Fonte CTI

Prestazione energetica degli edifici

risparmio energetico 2E' stata recentemente pubblicata la Parte 4 della UNI/TS 11300 “Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria” elaborata dal gruppo di lavoro 601 “Impianti di riscaldamento – Progettazione, fabbisogni di energia e sicurezza” del CTI.
La specifica tecnica -che si rivolge alle autorità competenti, ai progettisti, direttori lavori e certificatori energetici- calcola il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso vi siano sottosistemi di generazione, che forniscono energia termica utile da energie rinnovabili o con metodi di generazione diversi dalla combustione a fiamma di combustibili fossili trattata nella UNI/TS 11300-2 “Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria”.

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Verifiche periodiche attrezzature di lavoro

 

parancoCon il Decreto Dirigenziale del 21 maggio 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato pubblicato il primo elenco, di cui al punto 3.7 dell’allegato III del Decreto dell'11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i.
Larticolo 2 del Decreto Dirigenziale prescrive che:
1. L’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati ha validità quinquennale.
2. Con l’iscrizione nell’elenco di cui all'articolo 2, comma 4, del DM 11/4/2011, il soggetto si impegna aI rispetto dei termini temporali di cui all'articolo 2, comma 1, del DM 11/4/2011.
3. I soggetti abilitati devono riportare in apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate nonché i dati di cui al punto 4.2 dellallegato III del DM 11/4/2011.
4. Tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica sono conservati dai soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
5. Il registro informatizzato di cui al comma 3 deve essere trimestralmente trasmesso per via telematica al soggetto titolare della funzione.

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Circolare 25 maggio

Europei di calcio e normativa tecnica

 

eurocalcio 2012In vista del fischio di inizio del Campionato europeo di calcio 2012, UNI - prendendo come spunto lo “sport nazionale”- pubblica una breve guida che ha lo scopo di illustrare il ruolo che le norme tecniche rivestono in ogni aspetto della vita quotidiana, anche in ambito sportivo.

In Italia il calcio, più di altri sport, accende la fantasia e il tifo di milioni di persone.
Se non è possibile prevedere quale squadra vincerà la coppa, ci sono tuttavia altri dettagli che non possono essere certo lasciati al caso: parliamo ad esempio della sicurezza dei giocatori e del comfort degli spettatori, come anche dell’importanza di utilizzare attrezzature conformi a requisiti tecnici che contribuiscono a garantire il regolare svolgimento degli incontri.
Spalti, illuminazione, terreno di gioco, porte, guanti, pallone, parastinchi... E anche - perché no? - la maglia azzurra! Per tutti questi aspetti esistono norme tecniche che definiscono requisiti di sicurezza e di qualità.
Perché le norme fanno parte della nostra vita quotidiana. Anche agli Europei di calcio!

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Impianti a gas. Rivista la UNI 7128

 

logo uniNel mese di novembre 2011, l’UNI ha pubblicato la norma UNI 7128:2011 dal titolo “Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da reti di distribuzione - Termini e definizioni” che sostituisce una norma decisamente datata, ovvero la norma UNI 7128:1990, oltremodo obsoleta e da tempo sostanzialmente disapplicata.
I motivi, che hanno spinto il CIG a revisionare la norma, affidandone l’elaborazione al gruppo di lavoro 1 (GL1) della propria Commissione B5 “Impiantistica di utilizzazione”, sono sostanzialmente riportati nell’introduzione della stessa:

«La necessità di provvedere all’aggiornamento della presente norma è da ricercare nella esistenza di una pluralità di provvedimenti che si sono succeduti nel tempo e che hanno originato una molteplicità di definizioni poco coordinate tra di loro. Su questa base si è pensato di condurre un esercizio di sintesi mirato alla creazione di definizioni univoche.
È importante sottolineare le valenze della presente norma alla quale è demandato un ruolo di riferimento per tutti coloro che hanno la necessità di elaborare testi normativi con l’auspicio che possa essere anche strumento di riferimento per l’applicazione della legislazione vigente in materia di impianti a gas.
In seguito alla pubblicazione della nuova edizione della UNI 7128, si procederà all’allineamento del contenuto delle norme esistenti, per la parte terminologica».

La norma del 1990, infatti, consisteva di due sole pagine e conteneva unicamente 25 termini con le relative definizioni; era divisa in quattro parti “termini di carattere generale”, “impianti”, “ventilazione dei locali” e “scarico dei prodotti della combustione”. Tale esiguità di contenuti aveva condotto, negli anni seguenti, ad un proliferare di termini nelle norme di sicurezza (UNI 7129, UNI 7131, UNI 10845, UNI 11071 eccetera); ogni norma, poi, forniva proprie definizioni. Il risultato era che uno stesso termine era definito in un modo diverso a seconda della norma in cui era trattato; poca o tanta che fosse la differenza, il risultato era che l’applicazione concreta era fonte di discussioni interpretative ogni qual volta che si dovevano confrontare due (o più) norme diverse.

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Fonte UNI

Premi per le PMI che partecipano a Programmi dell'U.E.. Domande entro il 31/12/2012

 

finanziamenti ricDal primo giugno le imprese che partecipano a programmi quadro di ricerca e sviluppo dell’Unione Europea possono ottenere un premio aggiuntivo da parte del ministero dell’istruzione, università e ricerca. I fondi investiti coprono le attività definite “di ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti”. Il contributo concesso a ogni singola azienda non può superare i 25 mila euro. Le domande vanno presentate entro il 31 dicembre 2012, salvo esaurimento delle risorse a disposizione del Governo. Attenzione, però, perché possono accedere alla misura soltanto le aziende che hanno chiuso un accordo di finanziamento con l’Unione Europea nel periodo compreso tra il 30 settembre del 2011 e la data di presentazione dell’istanza.
Chi è interessato a ottenere il premio concesso dallo Stato deve indicare, nella domanda, quattro notizie: descrizione sintetica del progetto di ricerca, con indicazione del costo, delle modalità di realizzazione, nonché dei soggetti partecipanti; descrizione dell’iniziativa internazionale o comunitaria nell’ambito della quale il progetto è stato ammesso all’agevolazione; copia del contratto di finanziamento stipulato con gli organismi europei; modalità per l’accreditamento del premio.
La normativa di riferimento per il premio alle aziende che partecipano al programma quadro di ricerca e sviluppo in ambito europeo è la stessa che assegna il credito d’imposta: il decreto ministeriale 593 del 2000.

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Rumore ed ambiente marino

 

mareIl rumore generato dalle attività umane in mare e in altre vie navigabili può essere nocivo per l'ambiente marino. Per aiutare a quantificare questo rumore, ed elaborare norme appropriate relative alla generazione, alla trasmissione e la ricezione dei suoni emessi sott’acqua, l’ISO ha costituito, in seno all’ISO/TC 43 “Acoustics”, un nuovo sottocomitato, SC 3, dedicato all’acustica sottomarina.

Il nuovo organo tecnico ha già elaborato il suo primo documento normativo, la già disponibile ISO/PAS 17208-1:2012 “Acoustics – Quantities and procedures for description and measurement of underwater sound from ships – Part 1: General requirements for measurements in deep water”. Il documento può essere utilizzato per dimostrare la conformità a requisiti contrattuali, per facilitare valutazioni periodiche della segnatura acustica ed è strumento utile nel campo della ricerca e sviluppo. Tale specifica è destinata principalmente agli enti governativi, agli operatori nelle ricerche oceanografiche e ai proprietari di navi commerciali che operano in acque acusticamente sensibili.

Una combinazione di fattori contribuisce a fare dei mari dei luoghi rumorosi: navi commerciali e da crociera, navi militari e sommergibili, cannoni ad aria utilizzati per la ricerca oceanografica e per l’esplorazione mineraria del fondo marino, sport acquatici, sonar attivi, comunicazioni acustiche, fonti energetiche alternative offshore e progetti di costruzioni marittime, oltre a cause naturali e biologiche.

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Spazzolino da denti a norma

 

spazzoliniDi uso quotidiano, gli spazzolini da denti che si trovano in commercio si presentano in diversi colori e con svariate forme che conferiscono loro differenti proprietà. Ma come possiamo essere sicuri che lo spazzolino scelto sarà efficace e solido in condizioni normali di utilizzo?

Ce lo dice la ISO 20126:2012, elaborata dal comitato ISO/TC 106 “Dentistry” SC 7 “Oral care products”, che annulla e sostituisce la prima edizione del 2005.
Dal titolo “Dentistry - Manual toothbrushes - General requirements and test methods”, la norma specifica - per gli spazzolini da denti manuali - i criteri di conformità e non conformità, le linee guida per il controllo fisico del prodotto, i requisiti di resistenza alla fatica, all’attacco chimico, alla manovrabilità e i requisiti relativi alle prove. La ISO 20126 fornisce inoltre indicazioni sulla marcatura, l’etichettatura e l’imballaggio degli spazzolini da denti.

Il presidente del sottocomitato che ha elaborato la norma, Hiroshi Nakajima, ritiene che “con la grande offerta di spazzolini da denti che le diverse marche propongono, è necessario disporre di requisiti comuni per confrontare i diversi prodotti. La ISO 20126 fornisce una utile guida delle migliori pratiche adatte alle esigenze del settore dentale, dei produttori e degli organismi di regolamentazione. E, ancora più importante, gli utilizzatori trarranno beneficio dal sapere che gli spazzolini da denti acquistati rispondono, nelle condizioni di utilizzo previste, a criteri internazionali di prestazione”.

L’edizione 2012 della ISO 20126 introduce un nuovo requisito, associato a una prova, per determinare la resistenza all’urto dei manici degli spazzolini da denti.

Fonte UNI

Diagnosi energetiche di qualità

 

Diagnosi energeticaLe diagnosi energetiche di qualità sono uno dei principali strumenti, definiti dal legislatore, per perseguire gli obiettivi al 2020 di miglioramento dell’efficienza energetica del nostro Paese: la UNI CEI/TR 11428:2011 “Gestione dell'energia - Diagnosi energetiche - Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica” rappresenta uno dei primi passi concreti in questa direzione.

La direttiva 2006/32/CE sull'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici afferma “perché sia raggiunto un livello elevato di competenza tecnica, di obiettività e di attendibilità, gli Stati membri assicurano, laddove lo ritengano necessario, la disponibilità di sistemi appropriati di qualificazione, accreditamento e/o certificazione per i fornitori di servizi energetici, di diagnosi energetiche e delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica…”. Il suo decreto di recepimento (DLgs 115/08) stabilisce che “allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di obiettività e di attendibilità per le misure e i sistemi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica”, con uno o più decreti del MSE venga approvata “a seguito dell’adozione di apposita norma tecnica UNI-CEI, una procedura di certificazione […] per le diagnosi energetiche”.

La richiesta del legislatore è semplice: la diagnosi energetica è lo strumento adatto per individuare soluzioni e misure di miglioramento dell’efficienza energetica di un sistema che usa e consuma energia, quindi gli Stati Membri e il mercato dovrebbero dotarsi di regole comuni per uniformare sia la qualifica dei fornitori di tali servizi sia le modalità da seguire per la loro esecuzione al fine di garantire uniformità e trasparenza.

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