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Attrezzature di lavoro: aggiornamento delle abilitazioni entro il 12 marzo 2018

Attrezzature di lavoro: aggiornamento delle abilitazioni entro il 12 marzo 2018

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Il 12 marzo 2018 scadono i termini previsti per l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento delle abilitazioni all’uso delle attrezzature di lavoro di cui al comma 5 dell’art. 73 del D.Lgs. 81/08, le cui modalità sono state definite dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 entrato in vigore il 12 marzo 2013.

Pertanto, per ciascuna abilitazione conseguita in sede formativa, i datori di lavoro devono far seguire un corso di aggiornamento di quattro ore ai propri operatori, entro il 12 marzo 2018.

Le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori in base all'Accordo del 22 febbraio 2012 (poi in parte modificato dall’Accordo del 7 luglio 2016) del sono:

  • Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
  • Gru a torre, mobile e per autocarro
  • Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi), tra cui, quindi, anche i cosiddetti "muletti"
  • Trattori agricoli o forestali
  • Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
  • Pompe per calcestruzzo.

Sempre la stessa normativa stabilisce che, una volta conseguita l’abilitazione, la stessa vada rinnovata ogni 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione previa verifica della partecipazione a un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore.

AdA

Scarica l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012

Scarica l'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016