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Anticorruzione: servizi e forniture con bando tipo vincolante per appalti sopra la soglia comunitaria

Anticorruzione: servizi e forniture con bando tipo vincolante per appalti sopra la soglia comunitaria

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Tutti i dettagli sulle cause di esclusione, con l’elenco delle carenze che possono essere sanate in corsa. Chiarimenti in materia di subappalto, a partire dalle indicazioni sulla terna, e su molti altri punti controversi: la suddivisione in lotti, il rating di legalità e il rating di impresa, l’avvalimento, i criteri delle offerte.

Sono solo alcune delle indicazioni contenute nel documento approvato dall’Autorità anticorruzione di Raffaele Cantone: il bando tipo 1/2017 in materia di servizi e forniture sopra la soglia comunitaria di 209mila euro. Un testo di importanza strategica, che impatta su un mercato potenziale da 86mila bandi e oltre 90 miliardi di euro.

La relazione illustrativa dell’Authority spiega che l’obiettivo del documento è «fornire alle stazioni appaltanti uno strumento a garanzia di efficienza, standard di qualità dell’azione amministrativa e omogeneità dei procedimenti». In sostanza, in tutte le situazioni dubbie, l’Anac, analizzando i diversi orientamenti interpretativi, dice esplicitamente alle stazioni appaltanti come devono comportarsi. E fornisce così uno strumento applicativo che viaggia in parallelo rispetto alle linee guida attuative del codice appalti.

Bisogna ricordare, infatti, che il nuovo codice (Dlgs 50/2016, articolo 71) rende vincolante l’utilizzo dei bandi-tipo dell’Autorità. Lo schema, quindi, è che il disciplinare dell’Anac dovrà essere applicato in blocco, «fatte salve le parti appositamente indicate come facoltative». Nei casi in cui le stazioni appaltanti lo ritengano necessario, sono consentite deroghe alle disposizioni obbligatorie, purché non in contrasto con le norme di legge e «purché adeguatamente sostenute da espressa motivazione nella delibera a contrarre». Chi vuole derogare deve motivarlo esplicitamente, assumendosene la responsabilità. L’altra grande novità rispetto al passato è che siamo davanti a un vero modello standard: le stazioni appaltanti potranno, cioè, anche solo copiare il testo redatto dai tecnici di Cantone e riempirlo con le loro informazioni.

Questo disciplinare tipo andrà utilizzato per servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria (209mila euro), da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ma il raggio d’azione potenziale riguarda, in realtà, tutte le gare di servizi e forniture. Con qualche accorgimento, secondo l’Anac, sarà infatti possibile usare il documento anche per gare da assegnare con il prezzo più basso, allargandosi oltre i settori ordinari a quelli cosiddetti speciali (energia, trasporti, gas, acqua, poste).

Alla luce di queste premesse, il capitolo più interessante riguarda i motivi che possono portare all’esclusione di un concorrente dalla gara. Le cause di esclusione vengono, così, standardizzate, indicando quali sono le carenze delle offerte che possono essere sanate con un’integrazione documentale e quali, invece, vanno considerate insanabili. Altri chiarimenti arrivano sulla terna dei subappaltatori: l’impresa che non indica la terna non rischia l’esclusione, ma non potrà ricorrere al subappalto. Ancora, si parla di suddivisione in lotti per favorire la massima concorrenza. E di valutazione delle offerte. In questo caso, l’obiettivo è di non dare al prezzo un peso prevalente, affidandosi anche ad altri elementi, legati alla qualità.

AdA

fonte Sole24Ore GL