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Amianto, assolti i manager senza poteri decisionali

Amianto, assolti i manager senza poteri decisionali

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Anche un intero consiglio di amministrazione può essere considerato datore di lavoro ed essere condannato per le più gravi tra le violazioni alle norme di tutela della sicurezza. La vicenda ThyssenKrupp, di cui cade in questi giorni il tragico decennale, fa scuola con la sanzione definitiva decisa dalla magistratura italiana per i componenti del board. È necessario però che il cda abbia spiccate caratteristiche decisionali, che tutti i consiglieri concorrano alla gestione dell’impresa, compreso quello sulla sicurezza del lavoro.

In assenza di questa prova, la conclusione può essere di assoluzione. Come quella che la Cassazione con la sentenza n. 55005 della Quarta sezione penale ha emesso, confermando la pronuncia di appello e respingendo il ricorso della procura, nei confronti di alcuni manager della Franco Tosi di Legnano accusati di omicidio colposo in relazione alla morte di una trentina di operai per l’esposizione alle polveri di amianto.

Cinquanta pagine di sentenza per provare a fissare alcuni punti fermi in una materia che non ne ha molti, visto che si appoggia in larga parte anche all’evoluzione delle prove scientifiche. Su quest’ultimo aspetto la Corte ricorda, citando anche un fondamentale precedente di qualche anno fa (sentenza n. 43786 del 2010), come deve essere considerato rilevante sotto il profilo della responsabilità penale un periodo in cui un soggetto ha assunto la posizione di garante per non meno di due anni. È questo infatti il tempo di esposizione immediata del lavoratore all’amianto per attivare il processo che evolverà poi in mesotelioma. E allora un manager che ha svolto funzioni apicali per cinque soli mesi, o pochi di più, non dovrà essere sanzionato.

Sul piano invece della responsabilità dei consiglieri va svolta con estrema attenzione una ricognizione sulla governance aziendale. Il cda infatti può essere considerato responsabile solo se non ha proceduto a deleghe operative nei confronti di altri soggetti, primo tra tutti l’amministratore delegato, o altri organismi. Alcuni dei manager incriminati erano infatti membri del comitato esecutivo della società.

La Cassazione ricorda che è lo stesso codice civile (articolo 2381) a prevedere la possibilità del cda di delegare proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, se lo statuto o l’assemblea lo consentono, prevedendo e regolando il sistema delle deleghe. E almeno uno dei manager, per lungo tempo consigliere delegato e per sette anni componente del comitato esecutivo, non poteva non essersi accorto, sottolineava il ricorso del Pg, delle condizioni di pericolo per la salute dei lavoratori.

Tuttavia, ed è il passaggio decisivo per l’assoluzione, l’esame dello statuto e dei verbali del cda permette ai giudici di affermare che attribuzioni e poteri di gestione venissero di fatto, in maniera sostanziale, devoluti all’amministratore delegato o ad altri soggetti, come i direttori generali, comunque esterni al comitato esecutivo che, tra l’altro, rimase poi esclusivamente sulla carta, visto che non si riunì mai.

Al di là del conferimento dell’incarico di componente del comitato esecutivo, mette in evidenza la Cassazione, nessun potere di gestione della società veniva di fatto esercitato da questo organo.

AdA

Scarica la sentenza Cassazione n. 55005 Quarta sezione penale

fonte Sole24Ore 333/17 GN