La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza, ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro in merito a “quale sia il corretto numero massimo di partecipanti ai convegni o seminari di aggiornamento per i Coordinatori per la Sicurezza: nessun limite massimo, così come indicato nel cap. 9.1, ovvero 35 partecipanti così come indicato nell’Allegato V all’ACSR del 07.07.2016”.
In particolare, l’istanza di interpello 3/2019 concerne la corretta applicazione del combinato disposto dei punti 9.1 e 12.8 dell’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 7 luglio 2016.
La Commissione ritiene che la corretta interpretazione dei punti 9.1 e 12.8 dell’Accordo, debba far ritenere che l’aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza, possa essere svolto con due differenti modalità. La prima mediante la partecipazione a corsi di formazione ai quali possono essere presenti un numero massimo di 35 unità, la seconda attraverso la partecipazione a “convegni o seminari” senza vincoli sul numero massimo di partecipanti, purché venga prevista la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa dedicata ai coordinatori per la sicurezza.
AdA