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Cantieri: terre e rocce da scavo riutilizzabili senza nullaosta preventivo

Cantieri: terre e rocce da scavo riutilizzabili senza nullaosta preventivo

Eliminate le autorizzazioni preventive per le terre e rocce da scavo. Come già annunciato, dal 22 agosto è entrato in vigore il Dpr 120/2017 che per l’utilizzo di questi materiali si basa su un modello di controllo ex post, con l’autocertificazione e il rafforzamento del sistema dei controlli. Il decreto (che attua la delega contenuta nell’articolo 8 del Dl 133/2014) è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 7 agosto scorso ed entrato in vigore il 22 agosto: di fatto è un testo unico integrato, autosufficiente.
Il testo presenta disposizioni comuni a tutti i cantieri e norme specifiche per quelli grandi e quelli piccoli.

Una particolare menzione merita l’amianto: l’articolo 4, comma 4, stabilisce che per l’utilizzo di terre e rocce quali sottoprodotti si applica il parametro amianto previsto dal Dlgs 152/2006 per le bonifiche (1.000 mg/kg). Il parametro amianto è escluso dal test di cessione.
La stessa norma definisce le condizioni da soddisfare affinché terre e rocce siano considerate sottoprodotti e non rifiuti. Ad esempio il loro utilizzo deve essere conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all’articolo 9 o della dichiarazione di cui all’articolo 21.
Se terre e rocce contengono materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti a quelli di origine naturale non può superare il 20% in peso.
Il deposito intermedio non costituisce utilizzo e non può superare la durata del piano di utilizzo; può essere effettuato nel sito di produzione, in quello di destino o in altro sito purché siano rispettati i requisiti previsti dall’articolo 5. Decorsa la durata del deposito intermedio, terre e rocce smettono di essere sottoprodotti e tornano rifiuti. Il trasporto fuori sito delle terre classificate come sottoprodotti va accompagnato da una specifica documentazione (allegato 7) e scompare la notifica preventiva all’autorità competente per ciascun trasporto.
La dichiarazione di avvenuto utilizzo attesta all’autorità competente l’impiego delle terre e rocce in conformità al piano previsto per i grandi cantieri (articolo 9) o alla dichiarazione prevista per i piccoli cantieri (articolo 21). Si tratta di un’autocertificazione redatta dal produttore o dall’esecutore, usando l’allegato 8 e trasmessa anche all’Arpa. Va resa entro il termine di validità del piano e della dichiarazione. In difetto, terre e rocce da sottoprodotti si trasformano in rifiuti.

Per i grandi cantieri, il proponente o l’esecutore, in caso di modifica sostanziale dei requisiti relativi ai sottoprodotti e indicati nel piano di utilizzo, possono aggiornare il piano e trasmetterlo telematicamente all’Arpa con adeguata motivazione. Le integrazioni possono essere richieste solo entro 30 giorni, decorsi i quali la documentazione si intende completa.
Sul fronte dei piccoli cantieri, si riprende la sostanza dell’articolo 41-bis, Dl 69/2013 sull’uso come sottoprodotti di terre e rocce destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti o altri usi sul suolo. A tal fine, il produttore deve dimostrare il non superamento dei valori delle Csc (concentrazioni soglie di contaminazione) previsti per le bonifiche e i materiali non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee. I requisiti sono attestati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che assolve la funzione del piano di utilizzo. Il termine di utilizzo può essere prorogato, motivandolo, una sola volta e per sei mesi.

AdA

fonte Sole24Ore 223/17 PF

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Terre e rocce da scavo, gestione semplificata

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, un regolamento, da attuarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, che semplifica la disciplina di gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modifiche, dalla legge 11 novembre 2014, n.164.

Nello specifico, il provvedimento definisce un quadro normativo di riferimento completo, chiaro e coerente con la disciplina nazionale e comunitaria, assorbendo in un testo unico le numerose disposizioni oggi vigenti che disciplinano la gestione e l’utilizzo delle terre e rocce da scavo.

Il decreto ha per oggetto:
•    la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da cantieri di piccole e grandi dimensioni;
•    la disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo;
•    l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
•    la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

Il testo è stato ulteriormente integrato nel tempo con il ricorso a una consultazione pubblica rivolta a cittadini, associazioni e stakeholder del settore, oltre che sulla base del parere espresso dalla Conferenza unificata, ed è tornato all’esame del Consiglio dei ministri al fine di verificare la possibilità di un migliore adeguamento alle condizioni e alle osservazioni contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari.

Tra le principali peculiarità del provvedimento:

  • la semplificazione delle procedure e la fissazione di termini certi per concludere le stesse, anche con meccanismi in grado di superare eventuali situazioni di inerzia da parte degli uffici pubblici. Si evitano così i lunghi tempi di attesa da parte degli operatori per la preventiva approvazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da parte delle autorità competenti;
  • procedure più veloci per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti;
  • una definizione puntuale delle condizioni di utilizzo delle terre e rocce all’interno del sito oggetto di bonifica, con l’individuazione di procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica;
  • il rafforzamento del sistema dei controlli;
  • la salvaguardia della disciplina previgente per i progetti o i piani di utilizzo approvati ai sensi, rispettivamente, dell’art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006 o del d.m. n. 161 del 2012.

Il provvedimento risolve le criticità riscontrate nel tempo sia dagli operatori che dai soggetti istituzionali preposti ai controlli, consente di rafforzare la tutela ambientale e insieme la competitività delle imprese e risponde pienamente ai principi e agli obiettivi del processo verso un modello economico di tipo “circolare”.

AdA

fonte Presidenza del Consiglio

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