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Subappalto, dall’Ance indicazioni pratiche per orientare le imprese

Subappalto, dall’Ance indicazioni pratiche per orientare le imprese

Il Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) ha stravolto le norme sul subappalto. Lo sa bene l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance), che ha redatto un vademecum sul subappalto per facilitare l’attività delle imprese.
 
La quota della prestazione che il concorrente intende subappaltare, ricorda l’Ance, deve essere indicata in sede di offerta. Nello stesso momento, ove richiesto, va comunicata la terna dei potenziali subappaltatori. Per ogni subappaltatore bisogna allegare il Documento di gara unico europeo (DGUE) e il PASSOE.
 
Perché la Stazione Appaltante autorizzi il subappalto, l’aggiudicatario del contratto di appalto deve depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di inizio dell'esecuzione delle prestazioni. Contestualmente al deposito del contratto, l’aggiudicatario deve trasmettere la certificazione sui requisiti del subappaltatore, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
 
Nel caso in cui sia richiesta l’indicazione della terna, il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 deve essere dichiarato dal concorrente al momento della presentazione dell’offerta e la Stazione Appaltante compie una nuova verifica al momento dell’autorizzazione.
 
L’affidatario deve acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni nel corso dell’esecuzione e l'importo dello stesso sia incrementato.

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Correttivo appalti: in vigore dal 20 maggio

gazzetta ufficialeSulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017, Supplemento Ordinario n. 22, è stato pubblicato il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. Composto da 131 articoli, il decreto correttivo del nuovo Codice Appalti entrerà in vigore il 20 maggio prossimo.

Previsto l’obbligo di rendere sistemiche sin dalla fase del progetto di fattibilità e in ogni momento successivo le indagini relative al comportamento energetico dell’opera, in particolare il contenimento dei consumi energetici.

In materia di subappalto la novità più rilevante riguarda i poteri delle stazioni appaltanti. Se nella precedente versione dell'articolo 105, infatti, era previsto che la possibilità per gli affidatari di subappaltare fosse subordinata a una esplicita previsione nel bando di gara, adesso questo passaggio viene cancellato. Le regole saranno fisse per tutte le gare, consentendo alle imprese una migliore programmazione. Chi vincerà l'appalto non potrà subappaltare ad altre imprese più del 30% del valore complessivo del contratto. Per i lavori sopra la soglia comunitaria di 5,2 milioni di euro e per quelli a rischio infiltrazione, qualunque sia l'importo, interviene l'obbligo di indicare con l'offerta una rosa di tre subappaltatori disponibili e qualificati a eseguire le opere.

Il pacchetto dedicato alla qualificazione delle imprese interviene a sanare alcune storture che rischiavano di spaccare il mercato. Per evitare l'espulsione di una parte di operatori, limitati dai nuovi requisiti per il conseguimento dell'attestazione SOA, il correttivo prevede che le imprese potranno scegliere i cinque migliori anni di attività tra gli ultimi dieci esercizi. Il correttivo lancia una sanatoria consentendo ai direttori privi di un titolo di studio di continuare ad esercitare la loro professione. Dovranno, però, avere maturato sul campo l'esperienza necessaria a svolgere la loro funzione all'interno dell'impresa.

Svolta sul rating di impresa: per renderne più semplice l'applicazione non sarà più obbligatorio, ma facoltativo e verrà premiato con punteggi aggiuntivi in sede di offerta. In questo modo sarà possibile centrare l'obiettivo per il quale lo strumento è stato immaginato all'inizio: valutare il curriculum conquistato sul campo dai costruttori.

Più chiarezza nella distinzione tra costi della sicurezza e costi della manodopera. Il correttivo punta a distinguere in maniera chiara la definizione dei due importi. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, nel momento in cui determina l'importo posto a base d'asta, individua nel progetto i costi della manodopera. I costi della sicurezza saranno trattati a parte e dovranno essere scorporati dal costo complessivo.

AdA

Scarica il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56

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Codice appalti, resta il nodo subappalto

codice-appalti-pubbliciUn nodo da sciogliere: la questione del subappalto. Una norma sulla quale vigilare: l’appalto integrato. E molti punti positivi. Il correttivo al Codice appalti si prepara ad arrivare in Gazzetta ufficiale, cristallizzando centinaia di modifiche al Dlgs n. 50 del 2016: la pubblicazione potrebbe arrivare entro fine aprile.

Facendo scattare uno degli aggiustamenti più attesi: dall’entrata in vigore, infatti, partiranno dodici mesi nei quali le Pa potranno mandare in gara i loro definitivi approvati prima del 19 aprile del 2016. Resta, poi, aperta la questione del potere di raccomandazione dell’Anac. Sarà cancellato per essere ripristinato in Parlamento dalla manovrina.

Il giudizio generale del mercato è tutto nelle parole del presidente Ance, Gabriele Buia: «Diamo atto al legislatore di aver adottato molte soluzioni positive». Nel merito, piacciono la decisione di modificare i criteri per la qualificazione delle imprese, l’innalzamento del tetto pubblico per il Ppp, la conferma del vincolo al 20% di utilizzo dell’in-house per le concessionarie. Anche se qualcosa potrebbe migliorare: «Va eliminato – prosegue Buia - il criterio del massimo ribasso, che non può e non deve essere utilizzato dalle amministrazioni per aggiudicare le gare in quanto esiste il metodo antiturbativa». Ma è il subappalto a lasciare dubbi. «Qualche miglioramento c’è stato ma rimangono numerose criticità che peraltro sono in netto contrasto con quanto previsto dalla disciplina europea».

Anche per Maria Antonietta Portaluri, direttore generale di Anie, federazione delle imprese elettrotecniche ed elettroniche, il subappalto resta critico: «Peccato che non ci siano state correzioni. Speravamo fosse risolta la questione dell’indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori e che si applicasse il limite del 30% alla categoria prevalente». Per il resto, è piaciuta molto «l’attenzione verso i criteri ambientali e di efficienza energetica, premiando le tecnologie che consentono risparmi, sia nella progettazione che nella fase di manutenzione». Sul subappalto, comunque, va sottolineato che la scelta di non stravolgere il codice è piaciuta invece molto ad altri soggetti della filiera, come Assistal, che rappresenta le imprese impiantistiche. Ne parla il direttore generale Giancarlo Ricciardi: «Vietare il subappalto oltre la soglia del 30% è essenziale per assicurare la qualificazione degli operatori che partecipano alle gare. Siamo soddisfatti che il Governo abbia mantenuto uno del passaggi più innovativi del decreto». Anche per il presidente di Cna impianti, Carmine Battipaglia, si tratta di «una decisione intelligente e sensata».

In materia di progettazione prevalgono i giudizi positivi. Su tutti, quello relativo all’applicazione obbligatoria del Dm parametri per calcolare gli importi a base di gara. Lo sottolinea Giorgio Lupoi, vicepresidente dell’Oice, l’associazione delle società di ingegneria e architettura: «Era per noi il punto di partenza, fondamentale per avere gare di qualità». Qualcosa, però, manca: «Ci sarebbe piaciuto che gli stessi livelli di esperienza chiesti al mercato per progettazione e direzione lavori fossero ritenuti imprescindibili per gli affidamenti ai tecnici interni». Sull’appalto integrato è «molto positivo che sia stato ribadito il principio generale dell’affidamento dei lavori sulla base del’esecutivo», anche se sulla norma che prevede il recupero dei vecchi definitivi bisognerà «effettuare un serio monitoraggio».

Al Consiglio nazionale degli ingegneri, come spiega il tesoriere Michele Lapenna, piace la norma sui corrispettivi: «È una vittoria, perché riapre il tema dell’equo compenso». Bene l’assetto finale sull’appalto integrato: «È un compromesso che ci sta bene, ma adesso vigileremo sull’attuazione delle novità». Resta aperta la questione dell’iscrizione all’albo dei progettisti interni. «È stata ignorata l’importanza, segnalata dal Rete delle professioni tecniche, dell’aggiornamento professionale obbligatorio previsto dalla nuova normativa». Per gli architetti sono, poi, centrali le limature fatte sui concorsi, come dice il vicepresidente del Consiglio nazionale, Rino La Mendola: «Il correttivo alleggerisce notevolmente il numero di elaborati necessari per partecipare ad un concorso, attribuendo solo al vincitore (e non a tutti i partecipanti) l’onere di raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica, entro 60 giorni dalla proclamazione». Anche se, su questo punto, «permangono alcune criticità».

AdA

fonte sole24ore 109/17 GL

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