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Mercurio: l'UE detta nuove regole su commercio, smaltimento e sanzioni

In Gazzetta europea pubblicato il Regolamento UE n.2017/852 del 17 maggio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico, per quanto concerne i processi e i prodotti privi di mercurio. Il regolamento è abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2018 e si applica a decorrere dal 1 gennaio 2018.

Il regolamento stabilisce le misure e le condizioni relative all'uso, allo stoccaggio e al commercio del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio, e alla fabbricazione, all'uso e al commercio dei prodotti con aggiunta di mercurio nonché alla gestione dei rifiuti di mercurio, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti del mercurio. Gli Stati membri possono applicare obblighi più rigorosi rispetto a quelli stabiliti nel presente regolamento, conformemente al TFUE.

Il CAPO II indica per l'appunto le nuove restrizioni al commercio e alla fabbricazione di mercurio (art.3,4 ), composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio (art.5) ed i relativi Moduli per l'importazione e l'esportazione.

Al CAPO III si dettano invece le restrizioni all'uso e allo stoccaggio del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio per attività industriali (art.7 nei nuovi processi di fabbricazione (art.8)) per le attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala (art9) e l'Articolo 10 (Amalgama dentale)

Le regole sullo smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti di mercurio sono trattate al CAPO IV: si indicano i rifiuti da smaltire, le informazioni che, ogni anno entro il 31 maggio gli operatori economici che operano nei settori industriali di cui all'articolo 11, lettere a), b) e c), dovranno trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri, con le indicazioni sul mercurio presente. Lo stoccaggio è regolato all'art.13 (anche temporaneamente in forma liquida purché siano rispettati i requisiti specifici per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio stabiliti negli allegati I, II e II della Dir. 1999/31/CE) e tale stoccaggio sia effettuato in impianti in superficie destinati e attrezzati allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio).

L'art.14 indica alcune regole per la tracciabilità sulla quantità di rifiuti ricevuti e/o spediti o stoccati dai contesti industriali.

Infine, per quanto riguarda le sanzioni, il CAPO V riporta che gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro attuazione.Gli Stati membri notificheranno alla Commissione, entro le rispettive date di applicazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, tali norme e misure nonché, tempestivamente, ogni modifica ad esse apportata successivamente.

AdA

Scarica il Regolamento UE n.2017/852 del 17 maggio

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