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Nanotecnologie: le linee guida UNI per la valutazione dell'esposizione professionale

Nanotecnologie: le linee guida UNI per la valutazione dell'esposizione professionale

In vigore dal 17 gennaio 2019 la UNI EN 17058:2019 che, in materia di Esposizione nei luoghi di lavoro, detta le linee guida per la valutazione dell'esposizione per inalazione dei nanomateriali e dei loro aggregati o agglomerati. Recepisce lo standard EN 17058:2018 "Workplace exposure - Assessment of exposure by inhalation of nano-objects and their aggregates and agglomerates" entrato in vigore il 14 novembre scorso.

La norma fornisce le linee guida per valutare l’esposizione per inalazione dei nanomateriali e dei loro aggregati ed agglomerati nei luoghi di lavoro. Esso contiene le linee guida sul campionamento e sulle strategie di misurazione da adottare ed i metodi per la valutazione dei dati.
Sebbene l’obiettivo di questo documento sia la valutazione di rischi per i nanomateriali, l’approccio è anche applicabile ai relativi aggregati ed agglomerati, come ad esempio NOAA e particelle rilasciate da nanocompositi o da prodotti nano-assimilati.

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Rumore, l'OMS presenta le nuove linee guida

Rumore, l'OMS presenta le nuove linee guida

Sono state presentate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) le nuove linee guida europee sul rumore che stabiliscono chiaramente che tale fattore rappresenta uno dei maggiori rischi ambientali per la salute fisica, mentale e più in generale il benessere dei cittadini europei.

Il documento, presentato ufficialmente ai rappresentanti dei 28 paesi membri dell’Unione europea (UE) il 10 ottobre 2018 a Basilea (CH), definisce il livello di rumore capace di causare effetti nocivi importanti sulla salute ed allo stesso tempo indica ed individua delle misure per ridurne gli effetti e l’esposizione.

Il processo di elaborazione delle nuove linee guida è il frutto della collaborazione di specialisti ed esperti indipendenti non solo europei che hanno condotto analisi nel rispetto di nuove e rigorose metodologie fondate su basi fattuali. Il nuovo documento presentato definisce i nuovi livelli di esposizione al rumore che non devono essere superati e le azioni per limitare al massimo gli effetti nocivi sulla salute. I rumori eccessivi non rappresentano solo un fastidio ma costituiscono anche e soprattutto un rischio per la salute poiché sono una delle cause d’insorgenza di malattie cardiovascolari.

Rispetto alle precedenti linee guida, quelle appena presentate offrono cinque novità:

  • prove concrete degli effetti del rumore sull’apparato cardiovascolare e sul metabolismo;
  • l’inserimento di nuove fonti di rumore come quello causato dagli impianti eolici, quello prodotto dalle attività del tempo libero (manifestazioni e feste all’aperto), oltre ai rumori provenienti dal traffico (aereo, ferroviario e stradale);
  • il ricorso a metodi standard condivisi per valutare oggettivamente i fenomeni del rumore su basi fattuali;
  • un’analisi sistematica dei dati scientifici che definiscano il legame tra l’esposizione ai rumori ed il rischio degli effetti nocivi per la salute;
  • l’impiego a lungo termine di indicatori di media esposizione al rumore, al fine di meglio prevenire gli effetti nocivi per la salute.

Le nuove linee guida hanno lo scopo sensibilizzare i decisori politico-economici sui risvolti che il rumore ha sulla salute dei cittadini europei, tanto da incidere ed influenzare le scelte urbanistiche, dei trasporti e dell’energia contribuendo in questo modo a realizzare da un lato gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 e dall’altro fornire un concreto sistema di predisposizione alla realizzazione di una comunità resiliente.

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In consultazione l'aggiornamento alle Linee guida ANAC

In consultazione l'aggiornamento alle Linee guida ANAC

Uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture nelle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, ed Equo compenso. Sono questi due gli argomenti su cui si fonda la consultazione ANAC per l'aggiornamento delle Linee guida n. 1 recanti "Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19/4/2017", pubblicate con delibera 21 febbraio 2018, n. 138 (Gazzetta Ufficiale 23/03/2018, n. 69).

La consultazione, aperta fino al 9 luglio 2018, si è resa necessaria a seguito della pubblicazione del DM 1 dicembre 2017, n. 560 (c.d. Decreto BIM) e del d.lgs. n. 148/17 che ha previsto l'introduzione dell'equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti verso la pubblica amministrazione.

In documento in consultazione è articolato in uno schema di Linee guida, da integrare opportunamente nelle Linee guida n. 1, e in una nota esplicativa in cui sono illustrate le ragioni delle scelte proposte e sono contenute domande rivolte ai partecipanti alla consultazione, che sono liberi di proporre ulteriori valutazioni in merito alle indicazioni del documento di consultazione.

Per quanto riguarda il BIM, è previsto che tutti i soggetti interni alla stazione appaltante che sono chiamati ad interfacciarsi con le attività connesse alla realizzazione dell’opera pubblica, dalla progettazione alla costruzione, quali il RUP, il direttore lavori, i direttori operativi, gli ispettori di cantiere, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, il collaudatore, devono essere in possesso di adeguate competenze con riferimento ai metodi e agli strumenti elettronici conseguite anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia.

Molto interessante la sezione che parla dell'equo compenso. Oltre a rimarcare la necessità per le stazioni appaltanti di definire l’importo a base di gara in coerenza con le indicazioni contenute nel decreto del Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016, l'ANAC ha riconosciuto la necessità di ridurre il ricorso a ribassi eccessivi rispetto al prezzo a base di gara. A tal fine, nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’attribuzione dei punteggi relativi al criterio del prezzo, l'ANAC ha previsto la possibilità di ricorrere alla formula bilineare in luogo del ricorso alla formula classica dell’interpolazione lineare. È opportuno attribuire un punteggio elevato al punto di flesso al fine di disincentivare offerte contenenti ribassi elevati non in linea con la previsione sull’equo compenso.

Non possono essere richieste al professionista prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell’importo a base di gara. L’equità del compenso è, altresì, valutata in relazione alla presenza nel contratto di clausole vessatorie di cui all’articolo 13-bis, commi 4 e 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che possono determinare un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista.

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Offerta più vantaggiosa, in Gazzetta le linee guida Anac n. 2 aggiornate al Correttivo

Offerta più vantaggiosa, in Gazzetta le linee guida Anac n. 2 aggiornate al Correttivo

Dopo l'approvazione definitiva da parte dell'Anac, sono state pubblicate anche nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio le linee guida n.2 sull'offerta economicamente più vantaggiosa, riviste alla luce del decreto Correttivo della riforma appalti. Il documento punta a dare nuove indicazioni a stazioni appaltanti e imprese sui casi in cui core l'obbligo ricorrere alla valutazione delle offerte senza tenere conto solo del prezzo e l'elenco delle situazioni che invece autorizzano la stazione appaltante ad aggiudicare al massimo ribasso.

Nel documento, utile ma non vincolante per le amministrazioni, l'Autorità recepisce e anche le altre novità normative introdotte dal Dlgs 57/2017: a partire dal tetto massimo del trenta per cento ai punti riservati alla componente economica, fino al divieto di attribuzione - in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - di un punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base d'asta.

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Fonte Edilizia e Territorio MS

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Codice Appalti, bloccata la linea guida ANAC n. 7 sulle concessionarie

Codice Appalti, bloccata la linea guida ANAC n. 7 sulle concessionarie

Con il parere 1152/2018, il Consiglio di Stato ha bloccato le linee guida dell’Anac n. 7 sul limite 80 – 20 per gli affidamenti in house delle concessionarie. Il CdS ha chiesto all’Anac una serie di spiegazioni sul testo, che sembra prestarsi a molteplici interpretazioni. Nel frattempo la norma resta congelata. Uno degli obiettivi del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) è la riduzione degli affidamenti in-house, cioè senza bando, a società controllate dalle Amministrazioni.

Una società è considerata in-house se l’Amministrazione o l’ente aggiudicatore esercita su di essa un controllo “analogo a quello esercitato sui propri servizi”. La società in house non può avere nessuna autonomia: oltre l’80% delle attività svolte devono essere effettuate per conto dell’Amministrazione che le controlla e non devono esserci partecipazioni di capitali privati.

Allo stesso tempo, gli affidamenti in house sono possibili per la produzione di un servizio di interesse generale, la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, la realizzazione e gestione di un'opera pubblica attraverso un contratto di partenariato, l’autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, servizi di committenza a supporto di enti senza scopo di lucro.

In base al Codice Appalti e alle linee guida n.7, per le concessioni di importo pari o superiore a 150mila euro, non affidate con la formula della finanza di progetto o con gara pubblica, la concessionaria ha l’obbligo di affidare con gara almeno l’80% del valore dei lavori, servizi o forniture. Gli affidamenti in-house, cioè a società controllate dall’Amministrazione, possono ammontare al massimo al 20% del valore.

L’importo di 150 mila euro si riferisce al valore della concessione, non a quello dell’appalto da affidare (con gara o in house). Questo significa che i titolari di una concessione di valore pari o superiore a 150mila euro dovranno conteggiare nel limite 80-20 tutti i contratti, anche quelli di piccolo importo.

La normativa precedente prevedeva l’obbligo di affidare con gara almeno il 60% del valore dei lavori, servizi o forniture e la possibilità di affidare in house il 40% del valore. Questi limiti più permissivi sono rimasti in vigore solo per le concessionarie autostradali.

Per dare al sistema il tempo di adeguarsi, l’Anac ha inoltre previsto un periodo transitorio, che è scaduto il 19 aprile scorso. Entro questo termine, i titolari delle concessionarie hanno quindi dovuto rinnovare i contratti eventualmente scaduti adeguandosi ai limiti 80-20, quindi, se necessario, bandendo gare pubbliche o attivando la procedura del project financing. A partire dal 19 aprile sono stati previsti controlli annuali. L’obbligo di attenersi al limite 80-20 deve essere rispettato anno per anno, non su base pluriennale.

 

Il Consiglio di Stato ha considerato poco chiare le linee guida dell’Anac e ha chiesto chiarimenti su cinque punti prima di esprimersi. I giudici hanno chiesto innanzitutto di chiarire inequivocabilmente se le linee guida si applicano anche ai settori speciali, cioè ai contratti nel settore dell’energia, dell’acqua e dei trasporti. A detta del CdS, si tratta di un’ipotesi da escludere dal momento che, in base all’articolo 7 del Codice Appalti, le regole sui limiti 80-20 non si applicano alle concessioni e agli appalti nei settori speciali aggiudicati da un ente aggiudicatore a un’impresa collegata.

Il CdS ritiene che potrebbero crearsi degli equivoci sul periodo transitorio. Le linee guida stabiliscono che l’adeguamento ai nuovi limiti 80-20 è effettuato man mano che i contratti in essere vengono a scadenza. Secondo i giudici, questa affermazione potrebbe essere intesa in contraddizione rispetto al Codice Appalti, che ha concesso un periodo di adeguamento di due anni (terminato il 19 aprile 2018). Il problema non si pone per i contratti che, scadendo durante il periodo transitorio, vengono rinnovati secondo le nuove regole, ma per quelli che, avendo una scadenza successiva al 18 aprile 2018 potrebbero essere considerati validi fino alla loro naturale scadenza. Sulla base di questo dubbio, i giudici hanno chiesto di definire in modo chiaro se i contratti devono essere sciolti anticipatamente, e stipulati nuovamente attenendosi al limite 80-20, o se è possibile attendere la loro scadenza naturale.

Per effettuare in modo efficace i controlli sul rispetto delle nuove regole, il CdS ha chiesto all’Anac di spiegare se l’obbligo di affidare l’80% dei contratti con gara decorre dal momento dell’indizione della gara, dell’aggiudicazione o della firma del contratto e se va considerato l’importo della gara o quello del contratto firmato.

Il Consiglio di Stato ritiene inoltre utile esplicitare a quali procedure attenersi nei bandi di gara.  I giudici non sanno infatti se per bandire le gare pubbliche tutti i concessionari devono rispettare integralmente i contenuti del Codice Appalti o se bisogna attenersi ai limiti previsti dall’articolo 164, comma 5 del Codice, in cui però “non ci sono specifiche indicazioni sulle procedure di evidenza da seguire”.

Le linee guida dell’Anac prevedono infine l’obbligo dei concessionari di elaborare un programma annuale degli affidamenti, da trasmettere ai rispettivi concedenti. Secondo il CdS, si tratta di una disposizione che non ha una copertura normativa e che non avrebbe un valore vincolante.

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Codice appalti: Anac pubblica le linee guida n. 9 sui contratti di partenariato pubblico privato

Codice appalti: Anac pubblica le linee guida n. 9 sui contratti di partenariato pubblico privato

Con la delibera ANAC n. 318 del 28 marzo 2018 sono state emanate definitivamente le Linee Guida n. 9, sul monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato (PPP).

L’ANAC prima di procedere all’approvazione della delibera in argomento ha acquisito il parere obbligatorio del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Autorità di regolazione dei trasporti, dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni mentre il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere n. 755 del 29 marzo 2017.

Nella prima parte del documento sono contenute indicazioni per l’identificazione e l’accurata valutazione dei rischi connessi ai contratti di PPP a partire dalla fase che precede l’indizione della procedura di gara.

Nella seconda parte sono riportate le prescrizioni sulle modalità di controllo dell’attività svolta dagli operatori economici in esecuzione di un contratto di PPP, da considerarsi vincolanti per le amministrazioni aggiudicatrici.

Le nuove Linee guida sono costituite da due parti contenenti l’Analisi e l’allocazione dei rischi (la prima) ed il monitoraggio dell’attività dell’operatore economico (la seconda).

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Codice Appalti, in Gazzetta le linee guida n. 1 (SIA) e n. 4 (sottosoglia)

Codice Appalti, in Gazzetta le linee guida n. 1 (SIA) e n. 4 (sottosoglia)

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018 le due delibere ANAC contenenti le linee guida ANAC n. 1, contenente gli indirizzi generali sull’affidamento dei Servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura (SIA), e le linee guida ANAC n. 4, con le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (sottosoglia), entrambe aggiornate al D.lgs. n. 56/2017 (c.d. Decreto correttivo). Le due nuove linee guida, che erano state già pubblicate sul sito dell'ANAC, entreranno in vigore il 7 aprile 2018.

In occasione dell’entrata in vigore del d.lgs. 56/2017, l’Autorità ha ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento delle Linee guida n. 1, al fine di tener conto delle modifiche normative introdotte dal citato decreto e di alcune osservazioni e richieste di chiarimenti pervenute dalle stazioni appaltanti e dai professionisti. Inoltre, nell’ottica di tendere all’adozione di testi unici integrati, organici e omogenei per materia, si è ritenuto opportuno recepire all’interno delle Linee guida anche i chiarimenti forniti con il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016.

L’aggiornamento è intervenuto a seguito di una consultazione pubblica che ha visto la partecipazione di 2 amministrazioni, 2 dipendenti pubblici, 6 associazioni di categoria, 3 società di ingegneria, 3 liberi professionisti e 2 altri soggetti, per un totale di 18 partecipanti.

Sempre sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.69 del 23 marzo 2018 è stata pubblicata anche la Delibera Anac numero 206 del 1 marzo 2018 che aggiorna al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

Queste Linee guida n. 4 aggiornate entrano in vigore il 7 aprile 2018 e sono redatte ai sensi dell’articolo 36, comma 7, del Codice dei contratti pubblici che affida all’Anac la definizione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.

A seguito della modifica introdotta con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cd. decreto correttivo), l’Autorità è altresì chiamata ad indicare specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza gara, nonché di effettuazione degli inviti in caso di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.

L'Anac ha recepito nel testo alcune osservazioni del Consiglio di Stato. Tra le principali novità, sono previste più verifiche sugli affidamenti senza gara e, per agevolare le piccole e medie imprese, viene incentivata la rotazione degli inviti. Viene chiarito che, per quanto riguarda gli affidamenti sottosoglia, le procedure aperte ai soggetti interessati consentono la non applicazione del principio di rotazione.

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Scarica le linee guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”

Scarica le Linee Guida n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”

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Gare di progettazione (Ingegneria e Architettura): l’ANAC modifica le linee guida

Gare di progettazione (Ingegneria e Architettura): l’ANAC modifica le linee guida

L’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), con Delibera n. 138 del 21 febbraio 2018, ha pubblicato le linee guida n.1 sui servizi di ingegneria e architettura. Le linee guida, attuative del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), recepiscono le modifiche introdotte col correttivo (d.lgs. 56/2017) e i suggerimenti avanzati dagli operatori del settore durante la consultazione pubblica.

È stato innanzitutto ampliato l’ambito oggettivo dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, che ricomprende anche l’attività del direttore dell’esecuzione.

Le linee guida fanno una premessa: il quadro normativo vigente non fornisce più indicazioni in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in modo specifico per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi tecnici.

Tuttavia dalle disposizioni in vigore si ricava che i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sono: il fatturato globale; l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi analoghi, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare; l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di punta; il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni per gli operatori in forma societaria e il numero di unità minime di tecnici per i professionisti singoli o associati.

Il Codice prevede il divieto di subappalto della relazione geologica. Le linee guida spiegano che il geologo può essere anche un dipendente o un consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e con partiva Iva, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo.

Nella versione precedente delle linee guida, invece, il geologo poteva essere solo membro di una società tra professionisti o componente di una associazione temporanea.

In linea generale, il Codice Appalti prevede il divieto di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori, salvo che in alcuni casi eccezionali. Le modifiche normative del Codice hanno ampliato la portata di queste eccezioni.

Le linee guida spiegano quindi che l’affidamento congiunto è quindi consentito nei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, opere di urbanizzazione a scomputo, ma anche quando l’elemento tecnologico o innovativo sia nettamente prevalente, ossia per le opere ove l’importo economico della componente tecnologica o innovativa sia preminente rispetto all’importo complessivo dei lavori.

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EMAS: integrate le linee guida europee per l'adesione al sistema

EMAS: integrate le linee guida europee per l'adesione al sistema

La Commissione europea con Decisione 2017/2285 del 6 dicembre ha modificato le linee guida per l'utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS (introdotte con Decisione della Commissione, del 4 marzo 2013).

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) è uno strumento volontario messo a disposizione di qualsiasi organizzazione operante in qualsiasi settore economico che intenda assumersi una responsabilità ambientale ed economica, migliorare le proprie prestazioni ambientali, e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni sulla propria gestione ambientale (c.d. dichiarazione ambientale). Per ottenere e mantenere la registrazione EMAS (vedi Regolamento 1221/2009), le organizzazioni devono sottoporre il proprio sistema di gestione ambientale ad una valutazione di conformità da parte di un verificatore accreditato, al quale inoltre deve essere sottoposta la dichiarazione ambientale per la relativa convalida.

La politica ambientale dell'Unione europea annovera tra i propri obiettivi quello di incoraggiare le organizzazioni di ogni tipo a utilizzare sistemi di gestione ambientale per ridurre il proprio impatto ambientale. In quest’ottica i sistemi di gestione ambientale rappresentano uno degli strumenti con cui imprese e altre organizzazioni possono migliorare le proprie prestazioni ambientali, risparmiando contemporaneamente energia e altre risorse. Con le Linee guida contenute nella Decisione 2285/2017, la Commissione UE intende incoraggiare l’adesione al Sistema di ecogestione e audit (EMAS) fornendo una guida semplice e chiara per le organizzazioni interessate a questo sistema per migliorarne la comprensione generale, indicando gli obblighi e le modalità per aderirvi ed applicarlo, offrendo esempi e istruzioni da seguire fase per fase.

Al fine di incentivare le organizzazioni ad aderire al sistema EMAS, le linee guida mostrano in primo luogo i benefici che ne derivano:

  • maggiori risparmi in termini di efficienza;
  • minor numero di incidenti negativi;
  • miglioramento delle relazioni con le parti interessate;
  • maggiori opportunità di mercato, semplificazione degli obblighi.

Con particolare riferimento alle maggiori opportunità di mercato, le Linee guida chiariscono che:

  • la registrazione a EMAS può giovare all'attività imprenditoriale (può infatti servire a conservare i clienti esistenti ed espandere la propria attività);
  • nel caso di un appalto pubblico, disporre del sistema di gestione ambientale EMAS può costituire un vantaggio in quanto le imprese registrate possono avvalersi della registrazione stessa per dimostrare di possedere i mezzi tecnici per soddisfare i requisiti di gestione ambientale previsti per contratto.

Inoltre, le organizzazioni possono incoraggiare i propri fornitori a dotarsi di un sistema di gestione ambientale nel quadro della propria politica ambientale. La registrazione a EMAS può agevolare, per entrambe le parti, le procedure interne tra impresa e impresa.

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Scarica la Decisione (UE) 2017/2285 del 6 dicembre 2017

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Privacy, linee guida sulla valutazione di impatto

Privacy, linee guida sulla valutazione di impatto

Il Garante per la protezione dei dati personali ha informato che sono state adottate, dalle Autorità di protezione dati europee, le linee guida che aiuteranno le amministrazioni pubbliche e imprese nella valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA, Data Protection Impact Assessment).

La DPIA, introdotta dal Regolamento Europeo 2016/679 consiste in una procedura finalizzata a descrivere il trattamento dei dati, valutarne necessità e proporzionalità, e facilitare la gestione dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dal trattamento dei loro dati personali. La DPIA è uno strumento importante in termini di responsabilizzazione (accountability) in quanto aiuta il titolare non soltanto a rispettare le prescrizioni del RGPD, ma anche a dimostrare l’adozione di misure idonee a garantire il rispetto di tali prescrizioni. In altri termini, la DPIA è una procedura che permette di realizzare e dimostrare la conformità con le norme.

L’analisi di impatto privacy può rivelarsi utile anche per valutare l’effetto di un nuovo dispositivo tecnologico in termini di protezione dei dati. Secondo le linee guida, è possibile utilizzare un’unica DPIA per valutare più trattamenti che presentano analogie in termini di natura, ambito, contesto, finalità e rischi. 

La DPIA rappresenta una buona procedura da adottare per pubbliche amministrazioni e imprese. Al fine di assicurare l’interpretazione uniforme nei casi in cui la DPIA è obbligatoria, i Garanti Ue hanno fornito alcuni criteri riguardo l’elaborazione degli elenchi dei trattamenti più rischiosi che le Autorità di controllo sono obbligate ad adottare, in vista della piena applicazione del regolamento, prevista il 25 maggio 2018.

Fonte IlSole24Ore 307/2017 AR e MV

Scarica il Regolamento UE 2016/679

Scarica le Linee guida

 

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