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Campania, aggiornata la normativa su efficienza energetica, APE e funzionamento impianti termici

impianti efficientiLa Regione Campania ha approvato il disegno di legge su “Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici”, aggiornando così la normativa di riferimento su efficienza energetica, preparazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) e funzionamento Impianti Termici per la climatizzazione invernale ed estiva.

In particolare il DdL disciplina l’istituzione del Catasto Energetico Regionale, diviso nel Catasto regionale degli Impianti Termici e nel Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica, che permetterà alla Regione di avere a disposizione uno strumento per le operazioni di verifica e controllo come richiesto dalla norma nazionale, ma anche di analisi per la pianificazione delle azioni di sostegno dell’uso efficiente dell’energia e, comunque, in tutti gli atti di programmazione strategica della Regione.

Grazie al monitoraggio delle performance del patrimonio edilizio e ai database di dati energetici degli edifici e degli impianti installati, la Regione potrà analizzare l’andamento dei trend di consumo e il fabbisogno necessari per definire le azioni di promozione e sostegno, e si potranno pianificare gli interventi di riqualificazione, con un conseguente vantaggio per l’occupazione e la crescita economica.

Per quanto concerne le attività previste di controllo sul funzionamento degli impianti termici, sulla loro efficienza energetica e sugli attestati di prestazione energetica degli edifici, è previsto che i comuni con più di quarantamila abitanti o le province siano responsabili dei controlli con le modalità e le cadenze previste nell'articolato normativo e nei suoi allegati.

Sono infine previste forme di sgravio e/o esenzione dal pagamento dei contributi di gestione per i soggetti in regola per più anni consecutivi con gli adempimenti previsti.

AdA

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Impianti termici condominiali: termovalvole obbligatorie dal 2017

termovalvoleCon l’arrivo della bella stagione e l’interruzione del riscaldamento, scatta – per i condomini che ancora non hanno provveduto a mettersi in regola – l’ultimo appello per intervenire in tempo utile (cioè nei mesi estivi) sugli impianti termici e installare valvole e contabilizzatori, obbligatori dal 1° gennaio 2017. La scadenza riguarda moltissimi italiani: una ricerca condotta prima dell’accensione dei termosifoni da Rete Irene (network di imprese lombarde attive sul fronte della sostenibilità), rivelava che oltre la metà dei palazzi con riscaldamento centralizzato ancora non erano in regola. Situazione che è rimasta invariata ad oggi, visto che con le caldaie in funzione è impossibile effettuare i lavori di adeguamento.

Ma a cosa servono le valvole e chi è soggetto all’obbligo? La tecnologia è presente sul mercato da tempo e, se ben utilizzata, consente importanti risparmi, perché restituisce in mano al singolo inquilino la possibilità di calibrare il calore in casa a seconda delle necessità effettive, pagando in rapporto ai consumi (oltre ad una quota fissa per la manutenzione della caldaia comune). Dal punto di vista tecnico, la termoregolazione consiste nell’aggiunta, su ogni radiatore, di una specifica valvola, che è in grado di dosare il flusso di acqua calda nell’apparecchio e che, attraverso una testina termostatica (su cui sono presenti numeri corrispondenti a determinati valori in °C), programma una temperatura limite, oltre la quale il termosifone si spegne. La contabilizzazione serve, invece, a misurare i consumi delle diverse unità immobiliari (e a fare in modo che ciascuno, poi, paghi in rapporto all'effettivo prelievo) e consiste nell’applicazione di un apparecchio o su ogni termosifone (se l’impianto di riscaldamento del palazzo è a colonne montanti, cioè con diversi tubi che salgono dalla caldaia per il fabbricato indipendentemente dalle singole unità, come accade negli immobili di vecchia concezione) o all’ingresso delle tubazioni nell’alloggio (se la distribuzione è “a zona”, simile cioè a quella dell'energia elettrica). L’installazione di valvole e contabilizzatori non richiede comunque lavori di muratura.

L’obbligo è da ottemperare entro fine anno, come prescrive il Dlgs 102/2014, che recepisce in Italia la Direttiva 2012/27/UE. E riguarda tutti i condomini con riscaldamento centralizzato, a meno di motivati e certificati impedimenti tecnici. In particolare, se l’impianto è a distribuzione orizzontale il decreto impone che siano le imprese che forniscono il carburante a installare i singoli contatori. In caso, invece, di impianto a distribuzione verticale, il cliente finale può scegliere di affidare la gestione del servizio a un operatore diverso dall’azienda di fornitura. Chi disattenderà i termini di legge rischia sanzioni da 500 a 2.500 euro. Nel caso in cui il contatore singolo sia unico (distribuzione orizzontale) è la ditta fornitrice soggetta alla multa. Altrimenti la sanzione va moltiplicata per tutte le unità immobiliari presenti nel palazzo, con in aggiunta una uguale ammenda a carico del condominio. I controlli spettano (secondo il Dpr 16 aprile 2013) alle Regioni e alle Province autonome (o agli enti da queste delegati).

Per quanto riguarda, infine, i costi, molto dipende da cosa si sceglie di installare. Sul mercato esistono diversi modelli di valvole termostatiche e cronotermostatiche, che permettono di regolare le temperature a seconda delle ore del giorno. Così anche i ripartitori sono disponibili con tecnologie diverse: ne esistono dotati di sistemi di trasmissione radio, che comunicano i dati sul calore erogato dal calorifero a una centralina posta nelle parti comuni dell’edificio. È dunque difficile generalizzare: ipotizzando, tuttavia, una spesa media di 120 euro a calorifero, compreso il costo per l'adeguamento delle pompe di circolazione dell'impianto condominiale da portata fissa a portata variabile, in un appartamento di 80/90 mq con 5 caloriferi, la spesa sta sotto il migliaio di euro. Occorre, infine, tenere conto che le termovalvole beneficiano della possibilità di detrazione fiscale. Queste le percentuali valide fino al 31 dicembre prossimo: al 65% in caso di contestuale sostituzione della caldaia; al 50%, come ristrutturazione edilizia, nel caso di interventi sui singoli caloriferi.

Per quanto concerne la ripartizione delle spese, effettuato l'intervento, una parte di esse (in genere dal 20 al 40%) sarà divisa fra tutti i condomini sulla base dei cosiddetti “millesimi calore” mentre il resto della spesa sarà versato per ciascuna unità in proporzione a quanto combustibile si è consumato.

AdA

fonte Sole24Ore 93/16 S.R. / M.C.V.

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Impianti termici. Libretti di caldaia integrabili entro dicembre

libretto-manutenzione-caldaiaPer il nuovo libretto della caldaia c’è tempo sino a fine 2015. La legge 11/2015, che ha convertito il Dl 192/2014 (il “milleproroghe“) ha differito al 31 dicembre 2015 il termine, scaduto il 25 dicembre 2014, per gli adempimenti relativi all’integrazione dei libretto di centrale per gli impianti termici civili da 35 kW in su.

Il D.lgs 152/2006 (Codice dell’ambiente) prevede che gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale al valore di soglia di 35 kW devono essere muniti di un libretto di centrale. Questo deve essere conservato presso l’edificio o l’unità immobiliare in cui è collocato l’impianto termico. La compilazione per le verifiche periodiche dell’impianto è effettuata dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all’eventuale subentrante, l’originale del libretto, ed eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato.

L’articolo 284 comma 2 del Dlgs 152/2006 prevedeva, tra l’altro, che per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (35 kW), il libretto di centrale avrebbe dovuto essere integrato, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche (di cui all’articolo 285) ed è idoneo a rispettare i valori limite di emissione (di cui all’articolo 286) previsti dallo stesso decreto.

L’articolo 11, comma 7, del Dl 91/2014 ha differito il termine precedente, consentendo di ottemperare agli adempimenti entro sei mesi dall’entrata in vigore del medesimo decreto legge, quindi entro il 25 dicembre 2014. Il differimento si era reso necessario perché tra gli adempimenti integrativi da presentare, in base al comma 2 dell’articolo 284 del Codice dell’ambiente, figura un atto in cui si dichiara che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’articolo 285, caratteristiche che però erano scomparse, in seguito all’entrata in vigore del comma 52 dell’articolo 34 del Dl 179/2012. Le caratteristiche tecniche, però, sono state reinserite con l’articolo 11, comma 9 del Dl 91/2014. Si era reso perciò necessario fissare il nuovo termine al 25 dicembre 2014. Il milleproroghe, al comma 2-bis dell’articolo 12, ha infine differito il termine al 31 dicembre 2015.

Il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l’indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all’articolo 286 del Codice dell’ambiente.

È punito con la sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto che non redige, o redige in modo incompleto questo documento con l’indicazione delle manutenzioni, come descritto all’articolo 284, comma 2 del Dlgs 152/2006, o non lo trasmette all’autorità competente. La stessa sanzione è prevista nel caso in cui venga mantenuto in esercizio un impianto termico non conforme.

AdA

Fonte Sole 24 Ore E.R.

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Impianti termici degli edifici. Da ENEA le nuove Linee Guida per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni

verifica-impianti-termiciL'ENEA, da anni impegnata nell'attività di supporto e consulenza alle Regioni e alle Autorità competenti nell'attuazione della legislazione su esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici degli edifici, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico (MiSE) e con la collaborazione del Comitato termotecnico italiano (CTI), ha predisposto le "Linee guida per la definizione del Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii. e del d.p.r. n. 74/2013" che vuole costituire un riferimento per le autorità competenti circa il delicato compito loro affidato.

Il contenuto del documento affronta gli aspetti procedurali che si instaurano tra utenti e autorità competente, quali le cadenze delle trasmissioni dei rapporti di efficienza energetica, le cadenze delle ispezioni, le modalità comportamentali e gli obblighi dei responsabili degli impianti termici e degli ispettori.

Suggerisce, inoltre, alle Regioni una possibile struttura delle tariffe, sia per la trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica che per le ispezioni. Contiene anche possibili modelli per le comunicazioni tra l'utente e l'autorità competente circa la nomina/cessazione del terzo responsabile, la nomina/cessazione dell'amministratore del condominio, la disattivazione dell'impianto, l'avvenuto adeguamento alle prescrizioni e la sostituzione del generatore di calore, e infine un promemoria circa gli adempimenti spettanti al responsabile, al terzo responsabile, al manutentore e al conduttore dell'impianto.

Per quanto riguarda le ispezioni il documento contiene due modelli di rapporto di prova, generatori a fiamma e macchine frigorifere, comprensivi delle istruzioni di compilazione.

AdA

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Fonte ENEA

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Impianti termici e certificazione energetica degli edifici: nuovi libretti.

efficienza-energeticaCome precedentemente anticipato, dal 15 ottobre nuovi libretti per gli impianti termici e la certificazione energetica degli edifici.

È impianto termico quello destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.

Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Queste alcune delle risposte contenute nelle FAQ del Ministero dello sviluppo economico in merito all'efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale e estiva. Non sono impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Tra le singole unità immobiliari a uso residenziale e assimilate sono da intendersi comprese anche gli edifici residenziali monofamiliari, le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.

Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.

AdA

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Fonte: ItaliaOggi

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Impianti termici. Debutta a giugno l'obbligo di libretto

impianti condizionamentoCome già anticipato, la novità scatta dal prossimo 1° giugno: anche i condizionatori dovranno essere dotati, così come le caldaie, di un libretto di impianto e, al di sopra di una certa potenza, saranno soggetti a verifiche periodiche e all'obbligo di trasmissione del «rapporto di controllo» dell'efficienza energetica.

La regola è introdotta da un decreto ministeriale del 10 febbraio 2014, che a sua volta attua le disposizioni del Dpr 74/2013. Il nostro Paese ha sanato, così, una procedura di infrazione aperta dalla Ue proprio perché non erano mai state contemplate in Italia norme relative alle ispezioni sugli impianti di raffrescamento, al fine di contenerne i consumi.

Ora la legge c'è e va rispettata. Innanzitutto con la predisposizione del libretto. Si tratta di una sorta di "cartella clinica" dell'impianto, che lo segue dalla prima accensione fino a fine servizio e demolizione. Dal 1° giugno deve essere disponibile sia per gli impianti esistenti che per quelli nuovi. Per gli impianti nuovi, a predisporlo (secondo il modello aggiornato e scaricabile qui) è l'installatore, all'atto della messa in funzione dell'apparato. Poi tenere aggiornato il documento spetta a chi ha la responsabilità dell'impianto, cioè il singolo proprietario o, per impianti condominiali, l'amministratore o la ditta abilitata e, da questi, delegata.

Per gli impianti esistenti, in teoria dopo il 1° giugno toccherebbe al responsabile (quindi, all'utente) scaricare il nuovo modello di libretto dai pdf predisposti sul sito del Mise e trascriverne sulla prima pagina i dati identificativi dell'impianto. Tuttavia, anche secondo quanto suggerisce il Cti, è ragionevole che a compilare il libretto la prima volta sia il manutentore, alla prima occasione utile, quando l'impianto viene sottoposto a una revisione.

Tanto più che, per gli impianti di potenza superiore ai 12 kW, i controlli per la verifica di efficienza scattano di legge. La periodicità cambia a seconda della potenza: in caso di apparati standard, fino a 100 kW, si procede ogni quattro anni. Terminata l'ispezione, così come già avviene per le caldaie, il tecnico manutentore dovrà ora compilare anche il rapporto (secondo il modello dedicato ai condizionatori in vigore dal 1° giugno) e trasmetterlo, preferibilmente in via telematica, all'ente locale che tiene aggiornato il catasto (in genere, la Provincia o il Comune, a seconda di quanto stabilito con delega dalla Regione).

Nel documento, allegato in copia anche al libretto, sarà indicato il risultato dell'ispezione. Se i valori dei parametri che sono rilevati e caratterizzano l'efficienza energetica dell'impianto risultano inferiori fino al 15% rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento (riportati sul libretto d'impianto), i sistemi vanno riportati alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5% (articolo 8, comma 9 Dpr 74/2013). Altrimenti, sostituiti.

Per i controlli, come per gli impianti di riscaldamento, le verifiche sono effettuate a campione. Con relative sanzioni. Ad esempio, da 500 a 3mila euro per proprietari, conduttori, amministratori di condominio o terzi responsabili che non ottemperino ai propri obblighi.

AdA

Fonte: Il Sole 24 Ore SR e MCV

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Impianti termici: pubblicati in Gazzetta il nuovo modello di Libretto d'Impianto e di Rapporto di Efficienza Energetica

gazzetta ufficiale lenteSulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014 recante "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013”.

Il decreto definisce:
• il Modello di libretto di impianto per la climatizzazione che dovrà essere utilizzato dall'1 giugno 2014;
• i Modelli di rapporto di efficienza energetica, anche questi da adottare dall'1 giugno 2014, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria (ad esclusione degli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, ferma restando la compilazione del libretto).

Il libretto e il rapporto sono compilati e utilizzati conformemente alle disposizioni del D.P.R. n. 74/2013. Eventuali integrazioni del libretto, apportate dalle Regioni o dalle Province autonome ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.P.R. n. 74/2013, sono predisposte sotto forma di scheda aggiuntiva con numerazione coerente con quella della sezione del libretto cui afferiscono. Al responsabile dell'impianto è data facoltà di selezionare e fare compilare e aggiornare le sole schede del libretto pertinenti alla tipologia dell'impianto termico al quale il libretto stesso si riferisce. Nel caso di integrazioni dell'impianto con componenti o apparecchi aggiuntivi, il libretto è aggiornato mediante compilazione delle sole schede pertinenti agli interventi eseguiti. Nel caso di dismissione dall'impianto senza sostituzione di componenti o apparecchi, le relative schede sono conservate dal responsabile dell'impianto per almeno 5 anni dalla data di dismissione.

Per gli impianti esistenti alla data dell'1 giugno 2014, i "libretti di centrale" ed i "libretti di impianto", già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003, devono essere allegati al Libretto. Al fine di facilitare e uniformare la compilazione dei libretto di impianto per la climatizzazione e dei rapporti di controllo di efficienza energetica, il Comitato Termotecnico Italiano (CTI) ha messo a disposizione degli esempi applicativi per le tipologie impiantistiche più diffuse.

Il libretto dell'impianto, allegato al decreto 10 febbraio 2014, è costituito da 14 schede che devono essere compilate e aggiornate dal Responsabile che firma (Scheda 1), dall'Installatore (Schede 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), dal Responsabile (con firma 3° Responsabile) (Scheda 3), dal Manutentore (Schede 11, 12), dall'Ispettore (Scheda 13) e dal Responsabile o eventuale 3° Responsabile (Scheda 14).

Il libretto di impianto per gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva è disponibile in forma cartacea o elettronica. Nel primo caso, viene conservato dal responsabile dell'impianto o eventuale terzo responsabile, che ne cura l'aggiornamento dove previsto e lo mette a disposizione degli operatori di volta in volta interessati. Nel secondo caso, è conservato presso il catasto informatico dell'autorità competente e viene aggiornato di volta in volta dagli operatori interessati che possono accedere mediante una password personale al libretto. Il libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistenti che di nuova installazione.

Scarica i nuovi modelli

Vai al Decreto MiSE 10 febbraio 2014

AdA

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Controlli semplificati sugli impianti termici. Nuova tempistica per le verifiche

Verifiche periodiche attrezzatureCambia il calendario dei controlli sugli impianti termici. Il Dpr 74/2013 – in vigore dallo scorso 12 luglio – e diluisce scadenze, adempimenti e doveri. Con effetti positivi sia per i privati, che devono effettuare le revisioni, sia per gli enti pubblici, incaricati di sovrintendere al rispetto della legge. Tuttavia, il principio alla base del nuovo regolamento, che abroga parzialmente il Dpr 412/1993 e riscrive le modalità di verifica e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la produzione di acqua calda, va nella direzione opposta. Così come richiesto dalle direttiva europea 2002/91/Ce e 2010/31/Ue (a cui alla fine il nostro Paese si adegua, sanando una procedura di infrazione), se da una parte c'è una maggiore semplificazione, dall'altra il nuovo testo definisce un quadro più chiaro dei compiti e disegna un meccanismo di verifica virtuoso, mirato a individuare e punire chi non rispetta le regole. Dunque prima di procedere all'accensione degli impianti è opportuno verificare cosa è cambiato. Il decreto, innanzitutto, fissa per gli ambienti limiti di temperatura (calcolati sulla media ponderata dei valori). D'inverno i termosifoni non dovranno superare i 20° C per le abitazioni e i 18° C per gli immobili industriali e artigianali, con un massimo di due gradi in più di tolleranza. Nei mesi estivi (e questa è una novità introdotta dal Dpr 74/2013), il termostato non potrà invece andare al di sotto dei 26° C, anche in questo caso con due gradi di tolleranza. Restano invariate le fasce orarie giornaliere entro cui sarà possibile accendere i termosifoni nei mesi freddi. Il calendario termico varia a seconda della zona di residenza: i Comuni sono suddivisi in sei zone climatiche, dalla A alla F, in base alle temperature medie registrate in ciascuna località durante l'anno. A fronte di esigenze particolari e comprovate, sarà comunque lasciata libertà di deroga ai Comuni. Numerose inoltre le deroghe alla suddivisione in fasce orarie: ad esempio, anche per chi ha già installato in casa la termoregolazione. Il decreto 74 disegna una nuova tabella delle periodicità. Il termine per gli impianti domestici, a combustibile liquido o solido e con una potenza compresa tra i 10 kW (12 per i climatizzatori estivi) e i 100 kW, è fissato ogni due anni, mentre prima era annuale. Così anche per le caldaie alimentate a gas (le più diffuse), la revisione deve avvenire ogni quattro anni. Novità anche per le ispezioni, a carico dell'amministrazione pubblica, per verificare il corretto funzionamento del sistema rispetto all'efficienza e al contenimento dei consumi. Per gli impianti a metano o gpl tra i 10 e i 100 Kw e per quelli di raffrescamento tra 12 e 100 Kw non è infatti più necessario l'intervento dell'ente pubblico, ma sono sufficienti i rapporti redatti dal manutentore o dal terzo responsabile. Tutto questo, però, non implica una generale deroga agli obblighi normativi. Se diminuiscono le verifiche sul campo, la soglia di attenzione non si abbassa. Anzi, il Dpr stabilisce, per gli impianti termici sotto i 100 kW, l'obbligo (in carico al tecnico che effettua la verifica) di compilare il rapporto di controllo di efficienza energetica, che deve essere inviato «prioritariamente in via informatica» alle autorità competenti. Il documento certifica il funzionamento dell'impianto e consente la creazione di una sorta di «catasto» degli impianti. Le verifiche dell'ente pubblico scatteranno così in maniera più mirata, soprattutto verso quegli impianti che saranno sprovvisti di rapporto di controllo o per cui siano emerse criticità. Gli impianti sono inoltre da controllare periodicamente (anche qui a carico di chi ha la responsabilità dell'impianto) sotto l'aspetto del contenimento del consumo energetico e del buon funzionamento. Il compito può essere espletato solo da ditte abilitate. La periodicità e il tipo di verifiche da effettuare sono stabilite dai libretti di istruzione forniti dal l'impresa installatrice o dal fabbricante dei componenti o dalle norme Uni e Cei. Gli impianti per la climatizzazione o per la produzione di acqua calda sanitaria devono, inoltre, essere muniti di libretto di impianto, che deve essere sempre aggiornato e consegnato in caso di trasferimento del l'immobile. Se a livello nazionale la normativa è ridisegnata, in molte Regioni si opera sulla base di leggi regionali, che, in alcuni casi, hanno già recepito la direttiva 2002/91/Ce. Il decreto invita le Autonomie a uniformarsi, ma nelle more dell'adeguamento bisogna tenere conto anche della disciplina vigente a livello locale.

AdA

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 261 (di S.R. e M.C.V.)

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Efficienza energetica: i nuovi regolamenti su impianti termici e certificatori

Efficienza-energetica

I due provvedimenti saranno vigenti dal 12 luglio 2013
Sulla Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2013, n. 149, sono stati pubblicati due decreti del Presidente della Repubblica, attuativi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, rispettivamente in materia di:

  • esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74);
  • criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75).

I due provvedimenti entreranno in vigore a partire da venerdì 12 luglio.

AdA

Fonte: Il Sole 24 Ore

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