fbpx

itenfrdees

Promos Ricerche è un Consorzio senza fini di lucro. SCOPO: La promozione e l’introduzione dell’innovazione in qualsiasi forma e settore. Scopri di più.

Bonus del 40% anche per il fotovoltaico

fotovoltaicoGli impianti fotovoltaici tornano ad essere considerati beni mobili. La circolare 4/E/2017 trae spunto dalla normativa sugli imbullonati per affermare che, non essendo più accatastabile con il fabbricato, l’impianto fotovoltaico viene ammortizzato con la percentuale del 9 per cento. Pertanto tale bene può usufruire del superammortamento maggiorando il costo del 40 per cento.

La posizione delle Entrate in ordine all’individuazione della percentuale di ammortamento fiscale degli impianti fotovoltaici ha avuto nel tempo interpretazioni alterne. Una prima circolare la 46/E/2007 aveva considerato l’impianto fotovoltaico un bene mobile ed aveva individuato la percentuale di ammortamento nella misura del 9% corrispondente al coefficiente applicabile alle centrali termoelettriche. Questa interpretazione veniva confermata successivamente con le circolari 38/E/2008 e 38/E/2010.

Successivamente l’Agenzia cambia radicalmente interpretazione con la circolare 36/E del 19 dicembre 2013 in cui afferma che l’impianto fotovoltaico, ad eccezione di quelli di modestissime dimensioni, deve essere considerato un bene immobile nella categoria «fabbricati destinati all’industria» con la percentuale di ammortamento pari al 4 per cento. Nella circolare relativa al superammortamento, l’Agenzia richiama la recente normativa in materia di imbullonati (articolo 1, comma 21, della legge 208/2015) la quale ha previsto che la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale censibili nelle categorie D ed E, tiene conto del suolo e delle costruzioni escludendo gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

La circolare 2/E del 1° febbraio 2016 precisa in modo esplicito che fra gli elementi non più oggetto di stima catastale ci sono anche gli impianti fotovoltaici. Per questi impianti vanno considerate tra le componenti immobiliari oggetto di stima il suolo, i locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione ed eventuali recinzioni e simili. L’Agenzia conferma la natura di bene immobile delle torri a sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche. Per questi supporti pertanto non si applica il super ammortamento mentre la agevolazione si applica sulle pale.

Di conseguenza secondo l’agenzia delle Entrate le componenti impiantistiche che sono escluse dalla rendita catastale degli immobili ospitanti le centrali fotovoltaiche ed eoliche, non possono essere considerati beni immobili ai fini della determinazione della aliquota di ammortamento. L’aliquota di ammortamento del 4% sarà ancora applicabile sulle componenti immobiliari. Invece per quanto riguarda le componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 9 per cento. Di conseguenza, tali componenti impiantistiche avendo una percentuale di ammortamento superiore al 6,5% (al di sotto della quale scatta l’esclusione dal beneficio del superammortamento), possono usufruire della maggiore deduzione fiscale.

La questione dell’ammortamento fiscale ora è risolta, anche perché molte imprese sotto il profilo civilistico ammortizzano l’impianto fotovoltaico con la percentuale del 5% al fine di imputare il costo all’esercizio in base all’esatta vita utile del bene che coincide con la durata del contratto, pari a venti anni, in cui il Gse eroga la tariffa incentivante e ritira l’energia prodotta. Il 5% è inferiore al 9% e pertanto nessuna contestazione sarà ora possibile sotto il profilo della deducibilità fiscale. Le imprese che hanno adottato questo criterio sono tranquille anche sotto il profilo civilistico in quanto non devono mutare il piano di ammortamento.

AdA

fonte Sole24Ore 88/17 GPT

Leggi tutto...

Fotovoltaico: da gennaio l’iter semplificato per installazioni fino a 20 kW

impianto fotovoltaicoModello unico fotovoltaico, i primi passi. In vigore dallo scorso 24 novembre, la procedura semplificata per l’autorizzazione dei piccoli impianti di produzione di energia elettrica, aderenti o integrati sui tetti degli edifici, è pienamente operativa. E a dimostrarlo sono i dati forniti dal Gse (Gestore dei servizi energetici) che, da gennaio a oggi, ha ricevuto dai gestori di rete 600 richieste di attivazione del servizio di scambio sul posto e ha stipulato quasi 200 convenzioni.

Tuttavia, a frenare l’impiego della nuova procedura – che snellisce i passaggi per installare i sistemi domestici – è anche la scarsa conoscenza del modello stesso. Secondo Anie (associazione confindustriale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche) esiste un problema di scarsa informazione, anche a livello comunale, che inceppa il buon funzionamento di un meccanismo di per sé virtuoso.

Approvato dal ministero dello Sviluppo economico con il decreto del 19 maggio 2015 (che agisce su norme preesistenti), il modello è denominato “unico” perché sostituisce tutta la modulistica eventualmente adottata dai Comuni, dai gestori di rete (ad esempio Enel) e dal Gse, e riduce i diversi adempimenti finora previsti a due soli passaggi: la comunicazione preliminare e quella di fine lavori. Entrambi i passaggi possono oggi essere indirizzati a un solo soggetto, cioè l’impresa distributrice sulla cui rete insiste il punto di connessione esistente, che si incarica di svolgere il ruolo di interfaccia unitaria con tutti gli altri soggetti coinvolti nell’iter autorizzativo.

La semplificazione è riservata agli impianti di piccola taglia, con potenza nominale fino a 20 kW e comunque non superiore a quella già disponibile in prelievo. Impianti aderenti o integrati ai tetti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, installati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo in bassa tensione (dove non ci sia ulteriore produzione fotovoltaica), e per i quali sia richiesto l’accesso al regime di scambio sul posto.

«La procedura – commenta Davide Valenzano, responsabile degli Affari regolatori del Gse – è notevolmente snellita rispetto al passato. Prima dell’inizio dei lavori, chi intende realizzare l’impianto compila una comunicazione preliminare che viene trasmessa, per via informatica, al gestore della rete. Un passaggio che sostituisce ogni adempimento autorizzativo. Allo stesso modo, al termine dei lavori va poi inviata la seconda parte del documento, che comprende dati tecnici sull’impianto, la dichiarazione di conformità alle disposizioni normative di riferimento e la presa visione e accettazione del regolamento di esercizio e del contratto di scambio sul posto con il Gse».
Il modello, spiega lo stesso Gse, sta iniziando a funzionare. «Il flusso di domande processate dai gestori di rete, che sono oltre un centinaio in Italia, è partito da gennaio. Certo – prosegue Valenzano – come tutte le nuove procedure, per tirare bilanci complessivi bisogna ancora attendere».

In concreto, non mancano però le difficoltà. Soprattutto perché chi dovrebbe applicare la norma dimostra spesso di non conoscerla a fondo. Durante questi primi mesi di applicazione, si sono infatti registrati casi di pratiche interrotte per la richiesta di documentazioni aggiuntive (fotografie, planimetrie, schemi dell’impianto), che il gestore della rete non era in realtà tenuto a presentare e che sono “ricadute” sull’utente finale. Il tutto evidentemente in contrasto con lo spirito di semplificazione della disciplina. Un altro tipo di ostacolo è poi nato intorno alla questione dell’autorizzazione paesaggistica che, come chiarito anche dallo stesso decreto del Mise, non è invece richiesta per l’installazione degli impianti in edilizia libera o soggetti a Dia (cioè quelli trattati dal modello unico), se non in casi di vincolo peculiari.

«A complicare la situazione – commenta Alberto Pinori, presidente di Anie – c’è sicuramente il fatto che, come spesso accaduto in Italia in altri casi simili, il modello unico è contenuto in una norma non redatta ex novo, ma che a sua volta rimanda ad altre norme precedenti. Questo, aggiunto alla scarsa conoscenza dello strumento da parte di alcun funzionari degli enti locali, ha favorito in certi casi gli impedimenti, obbligando i titolari a rinunciare all’uso del modello unico. In fin dei conti, un’occasione mancata, pur in presenza di una procedura che costituisce una reale semplificazione per gli utenti».

AdA

fonte Sole24Ore 144/16 SR e MCV

Leggi tutto...

Fondi Ue per sviluppare il fotovoltaico: contributo del 70% dei costi

fotovoltaicoCon un invito a presentare progetti di circa 124 milioni, la Commissione europea, attraverso il super programma quadro Horizon 2020, punta a migliorare la competitività dell’indutria del fotovoltaico. L’invito, dal titolo “Migliorare la competitività della produzione industriale europea del fotovoltaico” (LCE-09-2016) fa parte del pilastro “ Sfide della società” e rientra nel programma “Energia efficiente, sicura e pulita “ di H2020: il budget ammonta a 123.660.000 euro e scade l’8 settembre.

L’industria manifatturiera fotovoltaica europea ha dovuto affrontare una forte concorrenza straniera negli ultimi anni, fattore che ha portato ad una drastica riduzione della sua capacità produttiva. La sfida è quindi quella di sviluppare soluzioni costruttive innovative che migliorino notevolmente la competitività europea in questo settere in modo da contribuire a recuperare una parte del potenziale mercato a livello mondiale, grazie alla creazione di catene di produzione più sicure e sostenibili per il mercato. Potranno ottenere sovvenzioni i progetti riguardanti l’istituzione di linee pilota in grado di realizzare i processi produttivi ottimizzati e innovativi, lo sviluppo su misura di apparecchiature per le tecnologie fotovoltaiche. Ma anche attività di formazione e scambio di conoscenze.

L’invito finanzia esclusivamente “azioni innovative” – per le quali il contributo dell’Ue è pari al 70% dei costi eleggibili - per prodotti, per processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. A tal fine le attività possono comprendere prototipazione, testing, dimostrazione, sperimentazione, validazione del prodotto su larga scala e le prime applicazioni commerciali. Una dimostrazione o sperimentazione mira a convalidare la fattibilità tecnica ed economica di una tecnologia, prodotto, processo, servizio o soluzione in un ambiente operativo nuovo o migliorato, industriale o altro, coinvolgendo nel caso, un prototipo o dimostratore su larga scala. Il progetto si dovrebbe collocare sulla scala di prontezza tecnologica («Technology readiness level») tra 5-7. Il «Technology readiness level » è il valore che indica il grado di maturità di una tecnologia e si sviluppa su 9 livelli: 1) osservazione dei principi di base; 2) formulazione dell’idea concettuale; 3) dimostrazione dell’idea concettuale; 4)validazione della tecnologia in laboratorio; 5)validazione della tecnologia nell’ambiente di riferimento; 6) dimostrazione della tecnologia; 7) prototipizzazione della tecnologia; 8) tecnologia completa e qualificata; 9) commercializzazione. È questa la scala adottata dalla Commissione europea per definire dove si colloca l’attività di ricerca e sviluppo.

Per ottenere i finanziamenti messi a disposizione da Horizon 2020 è fondamentale rispettare una serie di regole: prima di tutto possono partecipare le persone giuridiche (imprese, piccole o grandi, enti di ricerca, università) situate in almeno tre diversi Paesi dell’Ue, nei paesi dello Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), in uno dei Paesi in via di adesione o dei Paesi terzi selezionati che soddisfano alcuni criteri definiti. I finanziamenti si basano - salvo sporadiche eccezioni - sul requisito della transnazionalità, ossia un progetto deve avere per obiettivo lo scambio di esperienze, il trasferimento di buone prassi da un’organizzazione all’altra, oppure la cooperazione nella progettazione e nell’attuazione di azioni. Inoltre, trattandosi di un programma settennale si prevede che possano verificarsi cambiamenti significativi del contesto economico e politico più ampio nel corso dell’esecuzione del programma. La Commissione ha aperto il programma a un maggior numero di partecipanti in tutta Europa, valutando l’opportunità di sinergie con i finanziamenti della politica di coesione dell’Ue.

AdA

fonte Sole24Ore 151/16 MAC

Leggi tutto...

Fotovoltaico, meno costi deducibili

FOTOVOLTAICOLe conseguenze della circolare 36/2013 che separa adempimenti fiscali e civilistici

Nuove modalità di determinazione degli ammortamenti per le imprese titolari di impianti fotovoltaici. Infatti, a seguito della circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013, i soggetti interessati devono ripensare le scelte (sia di bilancio che fiscali) effettuate in passato per adeguarsi a quanto sostenuto (innovativamente) dall'Agenzia, la quale, ben conscia del «cambio di rotta» operato, ha dovuto riconoscere la salvaguardia dei comportamenti passati (articolo 10 dello Statuto del contribuente).
In particolare, per quanto riguarda l'ammortamento, occorre fare attenzione alla nuova distinzione tra bene mobile ed immobile. Si è nel primo caso solo quando l'impianto è modesto e non ha autonoma rilevanza catastale, ossia quando possiede almeno uno dei seguenti requisiti indicati nella tabella a fianco. Solo quando l'impianto è qualificabile come «bene mobile» può essere mantenuta l'aliquota di ammortamento del 9% prevista sino ad ora (circolare n. 46/E/2007), fatto salvo, ovviamente, il caso in cui l'impresa abbia imputato a conto economico una quota inferiore, con conseguente rilevanza anche fiscale per effetto del principio di derivazione.
Laddove, invece, come avviene nella maggior parte dei casi concreti, l'impianto (d'ora in poi) deve essere fiscalmente qualificato come «unità immobiliare», vanno esaminati i vari casi pratici. Uno dei più semplici è quando l'impianto è «a terra» e tanto il terreno che la costruzione sono di proprietà dell'impresa. In tal caso, sostiene l'Agenzia, l'aliquota corretta di ammortamento fiscale è (dal 2013) il 4%, con scorporo del 30 per cento per l'area di sedime (non ammortizzabile) qualora essa sia stata acquistata unitamente al l'impianto (e non abbia, pertanto, un costo separatamente individuabile).
Se l'impianto (non bene mobile) è stato realizzato (con integrazione parziale o totale) su un fabbricato di proprietà del l'impresa (determinandone l'incremento della rendita catastale), per l'Agenzia si è in presenza di costi da capitalizzare a quello dell'immobile e da ammortizzare unitamente ad esso (nella maggior parte dei casi, pertanto, si applicherà l'aliquota del 3%). Qui il problema dell'area non si pone, trattandosi di un costo incrementativo del «costruito» (circolare n. 1/E/2007). Questa è la fattispecie che, civilisticamente, lascia più perplessi, perché (sulla base del principio contabile Oic 16) se l'immobilizzazione materiale comprende componenti, pertinenze o accessori, aventi vite utili di durata diversa dal cespite principale (come avviene certamente per l'impianto rispetto all'immobile), l'ammortamento di tali componenti si calcola separatamente dal cespite principale, salvo il caso in cui ciò non sia praticabile o significativo. Per cui, a quanto pare, in questo caso ci si dovrà «rassegnare» a gestire, con le variazioni in dichiarazione, un «doppio binario» tra ammortamento civilistico (più rapido) e quello fiscale (più lento).
Se l'impianto è stato costruito su un fabbricato o su un terreno di proprietà di terzi (ricorrendo al diritto di superficie o alla locazione/affitto), secondo l'Agenzia occorre distinguere l'ipotesi in cui l'impianto sia considerato un bene «separabile» oppure no, sulla base del concetto di autonoma funzionalità (principio contabile Oic 24). Nel primo caso (che si ritiene più «veritiero» anche solo considerando i furti di impianti che si stanno verificando), l'ammortamento riguarda una «immobilizzazione materiale», ad una aliquota che (trattandosi di un «immobile fotovoltaico») non potrà che essere del 4 per cento.

Fonte: Il Sole 24 Ore
Autore: Giorgio Gavelli,  Gian Paolo Tosoni

Leggi tutto...

Impianti fotovoltaici. Dal CEI la guida alla protezione dai fulmini

fotovolt fulminiRecentemente pubblicata la Guida CEI 81-28 “Guida alla protezione contro i fulmini degli impianti fotovoltaici”.
La Guida rappresenta l’applicazione pratica della serie di Norme CEI EN 62305 agli impianti fotovoltaici e definisce le necessarie misure di protezione e le loro modalità di installazione.
La Guida riguarda unicamente gli impianti FV connessi alla rete elettrica del distributore; sono esclusi gli impianti per servizio isolato e gli impianti di produzione trasportabili.
Gli impianti fotovoltaici considerati sono sia quelli installati su edifici (in copertura, su facciata, parapetti, frangisole, ecc.) sia quelli installati su serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche e strutture temporanee. Entrambe queste tipologie sono indicate come “impianti fotovoltaici a tetto”. Gli impianti installati a terra invece, sono indicati come “impianti fotovoltaici a terra”.
In particolare, per gli impianti FV a tetto sono fornite le raccomandazioni contro la fulminazione diretta, sul tetto di edifici o strutture con o senza LPS; per gli impianti FV a terra, oltre alle generalità, vengono fornite le raccomandazioni sia per impianto “non esposto” che per  impianto “esposto”. Sono inoltre dettagliate le indicazioni per l’installazione dei limitatori di sovratenzione (SPD), comprensive di schemi e aspetti di manutenzione. Infine un allegato fornisce utili esempi di applicazione.
La Guida CEI 81-28  sarà a breve disponibile presso tutti i Punti CEI.
In materia di protezione contro i fulmini, CEI organizza il corso 81-10 “Valutazione del rischio dovuto al fulmine e scelta delle misure di protezione secondo la serie delle Norme CEI EN 62305” , la cui prossima edizione si terrà a Milano nei giorni 18, 19 e 20 novembre 2013.

mb

Fonte CEI

Leggi tutto...

Fotovoltaico. Ecco la CEI EN 62446

News CEI Aprile 2013-2Pubblicata la CEI EN 62446 (CEI 82-38) - Sistemi fotovoltaici collegati alla rete elettrica Prescrizioni minime per la documentazione del sistema, le prove di accettazione e prescrizioni per la verifica ispettiva.
La norma definisce i requisiti minimi di informazione e documentazione da fornire ad un cliente a seguito dell’installazione di un sistema fotovoltaico collegato alla rete elettrica. Inoltre specifica le prescrizioni minime relative a prove di accettazione, criteri di ispezione e documentazione richiesta per verificare la sicurezza dell’installazione ed il corretto funzionamento del sistema. La norma si applica soltanto ai sistemi fotovoltaici collegati alla rete elettrica.
La CEI EN 62446  riporta il testo in inglese e italiano della EN 62446.

Fonte CEI

Leggi tutto...

Pubblicato dal GSE l’elenco dei soggetti idonei per lo smaltimento dei moduli fotovoltaici.

smaltimento fotovoltaicoI Decreti interministeriali del 5 maggio 2011 (Quarto Conto Energia) e del 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia) stabiliscono che, per impianti entrati in esercizio a decorrere dal 1° luglio 2012, il produttore dei moduli fotovoltaici debba aderire a un Sistema/Consorzio che ne garantisca il riciclo a fine vita.
In data 21 dicembre 2012, è stato pubblicato sul sito del GSE il “Disciplinare Tecnico per la definizione e verifica dei requisiti tecnici dei Sistemi/Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita”, con cui sono state integrate e dettagliate le previsioni delle Regole Applicative dei Decreti” e a seguito del quale il GSE ha ricevuto le candidature di alcuni Sistemi/Consorzi che intendono espletare le attività relative al recupero e al riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita.
Tali Sistemi/Consorzi, hanno trasmesso al GSE la documentazione (Dichiarazione di manleva, Dichiarazione di disponibilità di rete/polizze/autorizzazioni, Atto istitutivo dello strumento negoziale, Dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 4.a9.c resa dal Gestore del Fondo) necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal Disciplinare.
Il GSE si riserva di modificare l’elenco all’esito delle suddette verifiche antimafia ovvero all’esito delle valutazioni che si renderanno necessarie a seguito dell’esame della documentazione che eventuali nuovi Sistemi/Consorzi faranno pervenire al GSE
Inoltre, il GSE si riserva di effettuare le ulteriori verifiche previste dal Disciplinare, secondo le modalità ivi descritte nonché di chiedere documenti integrativi o elementi chiarificatori riguardo la documentazione presentata.
Si ricorda che, come previsto dalle Regole Applicative, i “Produttori” - così come definiti dall’art. 2 del Disciplinare - di moduli fotovoltaici installati su impianti entrati in esercizio nel periodo transitorio (1° luglio 2012 - 31 marzo 2013) dovranno aderire entro il 31 marzo 2013, con riferimento a tali moduli, a uno dei Sistemi/Consorzi inclusi nell’elenco pubblicato dal GSE.
In mancanza della suddetta adesione, il GSE non ammetterà agli incentivi i nuovi impianti ovvero procederà ad annullare i provvedimenti già emessi di riconoscimento delle tariffe incentivanti, con conseguente recupero delle somme indebitamente percepite.

Leggi il Disciplinare tecnico

Elenco Sistemi/Consorzi idonei al 1°marzo 2013

 

Leggi tutto...

Fotovoltaico. Dal CEI una Guida Pratica

 

fotovoltaico-nel-tettoPubblicato dal Comitato Elettrotecnico Italiano il Volume “Impianti Fotovoltaici: Guida Pratica” che rientra nella collana editoriale di manuali tecnici a supporto, integrazione e approfondimento dell’interpretazione e applicazione delle Norme e delle Guide tecniche vigenti. E’ dedicato a progettisti e installatori, al mondo accademico e studentesco e a un pubblico più ampio interessato ad approfondire il tema specifico.
Il settore fotovoltaico, in Italia, ha conosciuto una fase di forte espansione negli ultimi anni, grazie soprattutto all’avvicendarsi di diversi programmi di incentivazione. Attualmente, è in vigore il Quinto Conto Energia introdotto dal Decreto Ministeriale 5 luglio 2012. Inoltre, l’evoluzione tecnologica ha portato alla disponibilità di moduli fotovoltaici e inverter aventi costi e prestazioni impensabili fino a pochissimi anni fa. Questo aspetto, con il contemporaneo aumento del prezzo del kWh nelle fatture di fornitura elettrica, motiva, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista finanziario, l’installazione di impianti fotovoltaici collegati direttamente alle utenze.
Il Volume “Impianti Fotovoltaici: Guida Pratica” vuole fornire agli operatori del settore una guida aggiornata, che favorisca un’analisi a 360° degli aspetti legati ad un impianto fotovoltaico: autorizzazioni e iter burocratici, aspetti tecnici legati alla progettazione e realizzazione degli impianti di produzione e di connessione alla rete, accesso agli incentivi, aspetti finanziari e tassazione degli utili. Il tutto presentato dal punto di osservazione di un progettista, collaudatore di impianti. Sono presenti anche numerosi esempi di applicazione delle Norme CEI correlate.
Il Volume sarà, a brevissimo disponibile,  presso tutti i punti vendita CEI.

Fonte: CEI

Per informazioni:

Consorzio Promos Ricerche
Tel. 081-4109140
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Leggi tutto...

Fotovoltaico. Cresce in Italia la capacità installata

 

 

GSE FOTOA fine 2011 sono in esercizio in Italia circa 330.200 impianti per 12.780 MW installati ed 11 TWh prodotti.
L’anno si è arricchito di 174.220 nuove unità per una potenza aggiuntiva di 9.300 MW, quasi tre volte la potenza esistente al 31 dicembre 2010. Il balzo risente, in primis, della graduale entrata in esercizio di oltre 3.700 MW del cosiddetto Decreto “Salva Alcoa” nel primo semestre e dell’accelerata connessione d’impianti per godere, entro il mese di agosto, delle migliori condizioni del Terzo Conto Energia rispetto all’entrante Quarto Conto.
La rapida diffusione della tecnologia ne testimonia anche il buon grado di accettazione. Almeno un impianto è presente nel 95% dei comuni italiani (7.730 su 8.094 nel 2011; 876 nel 2006) ed il 95% degli impianti esistenti è collegato in bassa tensione con una taglia media di 11 kW.
L’Italia si colloca nel 2011 al secondo posto nel mondo per capacità fotovoltaica totale in esercizio alle spalle della Germania e al primo posto, davanti alla stessa Germania, per nuova capacità installata nell’anno.
E’ il risultato di una rincorsa che dal 2007 ha visto ogni anno più che raddoppiare il numero degli impianti esistenti a fine anno precedente e più che triplicare la potenza in esercizio.
Il parco fotovoltaico è ormai rilevante. Stagionalità, diurnalità, intermittenza, ubiquità, concentrazione sui livelli di tensione inferiori portano a riconsiderare la gestione del sistema elettrico nazionale in termini di generazione distribuita.
Il GSE, soggetto attuatore dei meccanismi di sostegno delle energie rinnovabili e responsabile del Sistema Italiano di Monitoraggio delle Fonti Rinnovabili (SIMERI), compartecipa con Terna alla rilevazione statistica TER 00001 e fa parte del Sistan dal 2009. Con il DM del 14.01.2012 è diventato ufficialmente responsabile della rilevazione di tutti gli impianti fotovoltaici e di tutti gli altri impianti a fonte rinnovabile fino a 200 kW.
Il Rapporto statistico 2011, riporta come di consueto, dopo una breve descrizione della tecnologia fotovoltaica, la disponibilità nell’anno della fonte solare, lo stato del parco fotovoltaico (numero e potenza). Seguono i dati di produzione, le ore di utilizzazione, gli incentivi e i servizi erogati dal GSE a favore degli impianti fotovoltaici.
Confronti internazionali illustrano infine la situazione nei principali Paesi europei per incentivo preminente e lo stato del fotovoltaico a fine 2011 nei Paesi del mondo più attivi. Mappe, grafici e tabelle aiutano il lettore a comprendere i fenomeni descritti. La pubblicazione è corredata da un compendio statistico che fornisce dati puntuali sullo sviluppo del fotovoltaico nelle regioni e province.

Rapporto Statistico 2011 Solare fotovoltaico

Fonte: Gestore Servizi Energetici

Leggi tutto...

Energia in Campania

 

Energia

 

Promozione dell’utilizzo di energia solare, incentivi per chi sostituisce gli impianti di vecchia generazione con quelli fotovoltaici, raggiungimento entro il 2021 di una copertura del 60 per cento del consumo energetico regionale mediante strutture alimentate dalla luce del sole. Sono i punti essenziali della proposta di legge di iniziativa popolare depositata al Consiglio regionale della Campania. Nel provvedimento, che intende far dichiarare l’energia solare fonte primaria a livello regionale, si prevede anche l’assegnazione gratuita agli enti locali delle aree demaniali di pertinenza della Regione per la creazione di poli dell’energia verde.

 

continua su www.Ildenaro.it

 

Leggi tutto...
Sottoscrivi questo feed RSS
  • 1
  • 2