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Coordinatore per l'esecuzione, responsabilità solo per carenze organizzative

coordinatore sicurezza cantiereIl coordinatore per l’esecuzione ha una posizione di garanzia e in quanto tale non è tenuto a verificare continuamente di persona il rispetto delle regole di sicurezza in cantiere.

Il suo intervento diretto, che può determinare la sospensione dei lavori, è consentito solo in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, come previsto dall’articolo 92, lettera f, del Dlgs 81/2008.

Ruolo e responsabilità del coordinatore per l’esecuzione sono stati puntualizzati dalla Corte di cassazione nella sentenza 27165/2016, relativa a un infortunio mortale avvenuto in un cantiere edile per cui nei primi due gradi di giudizio è stato condannato anche il coordinatore.

Con posizione discordante da quella del tribunale e della Corte d’appello, la Cassazione precisa che questa figura ha «una posizione di garanzia che non va confusa con quella del datore di lavoro...in altri termini non è il controllore del datore di lavoro, ma il gestore del rischio interferenziale», cioè il pericolo che si può presentare quando ci sono più imprese coinvolte simultaneamente nei lavori. Questa attività viene svolta per atti formali, con contestazione alle imprese e informazione al committente delle irregolarità riscontrate, ma la sospensione dei lavori può essere decisa solo a fronte di pericolo grave e imminente. «Solo qualora l’infortunio sia riconducibile a carenze organizzative generali di immediata percettibilità - scrivono i giudici - sarà dunque configurabile anche la responsabilità del coordinatore».

Quanto all’attività di formazione e informazione dei lavoratori, il coordinatore deve verificare il rispetto delle norme a livello documentale, ma la responsabilità e l’obbligo di verifica che la formazione sia effettivamente svolta ricade sul datore di lavoro.

AdA

fonte Sole24Ore 183/16 M.Pri.

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Cantieri temporanei o mobili, torna il coordinatore

cantieri temporanei mobiliRitorna ad essere più ampio il campo di applicazione del Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/08). Dal 18 agosto, infatti, ai cantieri temporanei o mobili si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV secondo il testo precedente all’articolo 32 del “decreto del fare” e sono quindi esclusi solo i «lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X», senza che possa essere applicata alcuna deroga per i lavori di breve durata (non superiori a 10 uomini-giorno).

Per il committente di lavori di breve durata tornano dunque alcuni obblighi previsti dall’articolo 90 del Testo unico, come la nomina del coordinatore per l’esecuzione del relativo piano, la verifica della idoneità tecnica professionale dell’appaltatore e del possesso del Durc da parte di quest'ultimo.

La semplificazione introdotta dal Dl 69/13 è stata abrogata dall’articolo 16 della “comunitaria” per il 2014, approvata con legge del 29 luglio 2015 che entrerà in vigore il 18 agosto. L’iniziativa è stata assunta dal Consiglio dei ministri del 3 marzo scorso il quale ha approvato un disegno di legge per chiudere 11 procedure di infrazione e 7 Casi Eu Pilot. Tra questi ultimi figurava l’Eu Pilot 6155/14/Empl, che aveva censurato le disposizioni introdotte da “Decreto del fare” 69/13, il quale prevedeva la semplificazione delle procedure di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV del Testo unico.

Va premesso che è l’articolo 88 del Testo unico a individuare il campo di applicazione delle disposizioni per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. In particolare, il comma 2 definisce le attività a cui le disposizioni del citato Titolo IV non si applicano. Nel frattempo, già l’articolo 57 del Dlgs 106/09 era intervenuto sull’argomento, inserendo al comma 2, le lettere g-bis) e g-ter). In particolare, la lettera g-bis) prevedeva l’esclusione dal campo di applicazione del Titolo IV, i «lavori relativi ad impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X» (in cui sono elencati i lavori edili o di ingegneria civile che definiscono il cantiere temporaneo o mobile). Successivamente l’articolo 32, comma 1, lettera g), del Dl 69/13, ampliando la deroga, ha però escluso dall’applicazione delle norme di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili tutti i «lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché i piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’allegato XI», il quale si riferisce ad attività meno frequenti riguardanti lavori comportanti rischi particolari.

L’iniziativa adottata dal “decreto del fare”, seppure meritevole di attenzione in quanto sollevava il committente di lavori edili di breve durata dai vari adempimenti, anche burocratici, previsti sempre dal Titolo IV del Testo unico, contrastava tuttavia con la definizione data dall’articolo 2, lettera a), della Direttiva base 92/57/CEE (cosiddetta Direttiva cantieri) in ottemperanza alla quale è stato emanato il Dlgs 494/96, poi trasfuso nel Titolo IV del Testo unico.

Questa direttiva, nel richiamare l’allegato I, faceva riferimento ad un elenco non esauriente, lasciando quindi intendere che il campo di applicazione avrebbe potuto subire un ampliamento e non una restrizione o limitazione, come invece ha fatto l’articolo 32 del “Decreto del fare”, prevedendo un’ipotesi di esclusione riferita alla durata (dieci uomini-giorno), non prevista dalla direttiva sopra richiamata, la quale avrebbe dovuto trovare applicazione invece in tutti i tipi di “cantiere temporaneo o mobile”, prescindendo da una qualsiasi durata e qualsivoglia tipologia di rischio.

AdA

fonte IlSole24Ore n. 220/15 L.C. e R. C.

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