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Biomasse solide: certificazione ambientale

Biomasse solide: certificazione ambientale

Dal 2 gennaio 2018 è entrato in vigore il Decreto 7 novembre 2017, n. 186, che stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili, come individuati alle lettere f) , g) e h) della parte I, sezione 2, dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Possono essere oggetto di certificazione ambientale diverse categorie di generatori di calore:

  1. camini chiusi, inserti a legna: UNI EN 13229 - inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile solido - requisiti e metodi di prova;
  2. caminetti aperti: UNI EN 13229 - inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile solido - requisiti e metodi di prova;
  3. stufe a legna: UNI EN 13240 - stufe a combustibile solido - requisiti e metodi di prova;
  4. stufe ad accumulo: UNI EN 15250 - apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi - requisiti e metodi di prova;
  5. cucine a legna: UNI EN 12815 - termocucine a combustibile solido - requisiti e metodi di prova;
  6. caldaie fino a 500 kW: UNI EN 303-5 - caldaie per riscaldamento - parte 5: caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 kW - terminologia, requisiti, prove e marcatura;
  7. stufe, inserti e cucine a pellet - termostufe: UNI EN 14785 - apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno - requisiti e metodi di prova.

La procedura di cui al decreto prevede la richiesta da parte del produttore a un organismo notificato della certificazione ambientale del generatore di calore.

L’organismo notificato effettua le prove secondo i metodi di riferimento (specifiche e norme tecniche), rilascia i rapporti di prova relativi alle prestazioni emissive del generatore di calore, individua la pertinente classe di qualità e rilascia la relativa certificazione ambientale, entro 9 mesi dalla ricezione della richiesta.

AdA

Scarica il Decreto 7 novembre 2017, n. 186

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Tracciabilità di filiera delle biomasse: il MiPAF indica i costi di certificazione

Tracciabilità di filiera delle biomasse: il MiPAF indica i costi di certificazione

Con Decreto 22 giugno 2017 il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali indica i costi di certificazione per la tracciabilità di filiera delle biomasse destinate alla produzione elettrica. Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta, avvenuta il 9 settembre 2017.

Il decreto in questione stabilisce l'entità e le modalità di versamento della quota delle tariffe di cui all'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91(che stabilisce che gli oneri sostenuti dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116) da riconoscere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a copertura dei costi delle attività di controllo che esso svolge, nel rispetto del decreto del 2 marzo 2010 (che stabilisce le modalità con cui garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della biomassa e del biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali).

La quota è posta pari al 2,5% dei ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi in quota energia, (c€/kWh), versati dai produttori di energia elettrica da biomassa, biogas e bioliquidi al GSE ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 dicembre 2014, cosi come risultanti dall'ultimo bilancio GSE approvato, e dai conti annuali separati inviati all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. L'ammontare annuale del versamento, specifica il decreto, non può eccedere l'importo complessivo di € 200.000 annui.

A decorrere dal 2017, entro il 31 gennaio di ogni anno, il GSE verserà all'entrata del bilancio dello Stato la quota (sopra definita), che sarà riassegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmetterà poi annualmente al GSE:

a) entro il 31 maggio di ciascun anno, l'esito di ciascuna verifica di cui all'art. 4 del decreto 2 marzo 2010;

b) entro il 30 ottobre di ciascun anno, una relazione contenente la rendicontazione complessiva delle verifiche svolte.

A proposito di monitoraggio, il decreto prevede che qualora intervengano modifiche al quadro normativo inerenti le attività di controllo o il MIPAF rilevi un incremento dei costi nello svolgimento di tali attività, la quota di versamento sarà sostituita da uno specifico corrispettivo a carico dei produttori sottoposti ai controlli di cui al DM MIPAF 2 marzo 2010, proposto dal GSE e approvato dal Ministero dello sviluppo economico.

AdA

Scarica il decreto 22 giugno 2017

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Impianti a biomasse/biogas: un decreto regola l'accesso al premio tariffario

centrale-a-biomassePubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.110 del 13 maggio il decreto 14 aprile 2017 con il quale il Ministero dell'Ambiente disciplina le condizioni di accesso all'incremento dell'incentivazione prevista dal decreto 6 luglio 2012 per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biomasse e biogas.

Il provvedimento stabilisce le modalità per la verifica e la comunicazione del rispetto delle condizioni di accesso al premio tariffario previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, inclusi i costi delle relative attività. Stabilisce inoltre le caratteristiche e prestazioni minime del sistema di analisi delle emissioni – SAE, utilizzabile ai fini dell'accesso al premio in alternativa al sistema di monitoraggio in continuo - sistema SME.

Il premio è corrisposto agli impianti individuati dall'art. 8, comma 4, lettere a) e b), del decreto ministeriale 6 luglio 2012.

AdA

Scarica il decreto 14 aprile 2017

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Prorogati gli incentivi per efficienza energetica e impianti a biomasse

biomassaL'Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.

Oltre alle disposizioni per il superamento delle procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e l’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, il provvedimento contiene anche la proroga al 2017 della durata degli incentivi ai progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo di riconoscimento dei certificati bianchi termini entro il 2014, in presenza di progetti definiti dallo stesso proponente e previa verifica tesa a valutare in maniera stringente le reali peculiarità dei progetti e purché i progetti stessi siano in grado di produrre nuovi risparmi di energia in misura complessivamente equivalente alla soglia minima annua indicata, siano concretamente avviati entro il 31 dicembre 2017 e rispondano a determinati criteri.

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il diritto di fruire di un incentivo sull’energia prodotta a favore degli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi che abbiano cessato, alla data del 31 dicembre 2016, di beneficiare di incentivi.

Inoltre, tramite una modifica del comma 150 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015, il quale contiene le disposizioni sulle modalità di calcolo dei suddetti incentivi, si cambiano i criteri per la determinazione dell’importo del suddetto incentivo. Il nuovo criterio stabilisce che l’importo va calcolato con riferimento all’80 per cento non più degli incentivi che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 destina agli impianti di nuova costruzione e di pari potenza bensì con riferimento all’80 per cento degli incentivi di cui all’articolo 19, comma 1, primo capoverso, del suddetto decreto, cioè secondo le modalità di calcolo per l’importo degli incentivi per gli impianti (già esistenti) a fonti rinnovabili che hanno maturato il diritto ai certificati verdi per il periodo residuo di fruizione dei benefici stessi.

AdA

fonte servizio del bilancio del Senato

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Biomasse, combustibili dai rifiuti

 

biomasseLe biomasse rappresentano, con tutta probabilità, la fonte rinnovabile più ampia e varia in termini di materie prime utilizzabili e di tecnologie necessarie per la loro utilizzazione. Di fatto, partendo dal concetto che le biomasse sono sempre sostanze di origine biologica, si spazia dai rifiuti delle attività industriali, agricole e civili (a patto che contengano una frazione biogenica apprezzabile), ai numerosissimi prodotti vegetali e animali, normalmente reperibili allo stato solido o liquido.
Da questi materiali possono essere ottenuti - con processi biologici, meccanici o termici - dei biocombustibili solidi, liquidi o gassosi di diversa purezza e qualità con i quali alimentare impianti di ogni tipo per la produzione, anche combinata, di energia termica, meccanica ed elettrica.
C’è comunque di più. In un’ottica moderna e ad alto potenziale innovativo, le biomasse sono oggi viste come risorsa dalla quale ottenere, con le bio-raffinerie, molecole utili per produrre materie prime rinnovabili di sintesi, oltre che calore ed elettricità come coprodotti.
E’ l’idea fondante della “bio-based economy” della quale molto si parla soprattutto a livello europeo. L’uso delle biomasse, in definitiva, si basa su un numero molto grande di possibili combinazioni tecnologiche che, tuttavia, oggi è fortemente limitato dalle economie di processo.
Circoscrivendo il quadro al settore energetico, le biomasse giocano, a livello nazionale, un ruolo rilevante. L’attuale programmazione nazionale, infatti, mira al raggiungimento, nel 2020, di un contributo delle fonti rinnovabili pari al 17% dei consumi finali di energia, del quale poco meno della metà ci si aspetta che derivi proprio dall’utilizzo delle biomasse. Un ruolo, quindi, più che importante anche in termini quantitativi.

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Fonte UNI

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Per le biomasse impianti di grossa taglia

energia biomassaIl tema del sostegno alle rinnovabili è stato in questi ultimi mesi piuttosto tormentato. E ciò non a caso: in una fase di ristrettezze economiche e in una situazione in cui presumibilmente nei prossimi dieci anni non avremo alcuna esigenza di ulteriore capacità di generazione elettrica appaiono assai discutibili le ampie risorse destinate alle rinnovabili. Anche il presidente Bortoni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha sottolineato come siano molto più efficienti gli investimenti nell’efficienza e nel risparmio energetico. E pure il Governatore Mario Draghi ricordava come gli investimenti infrastrutturali debbano essere attentamente valutati in termini di costi e benefici sociali.
In questo quadro troppo poca attenzione è stata destinata alla produzione con biomasse legnose su larga scala, cioè con impianti da 100 MW in su; rispetto alle fonti fossili, i costi di approvvigionamento sono più stabili e le emissioni di CO2 hanno saldo zero; rispetto alle rinnovabili, le biomasse sono produzioni baseload in grado di funzionare anche 8mila ore l’anno; non sono intermittenti come l’eolico e il solare; non necessitano di capacità di backup; lavorano in assetto cogenerativo e trigenerativo. In sostanza, si tratta di una fonte con i pregi delle fossili (load factor e continuità) e i vantaggi di quelle rinnovabili (emissioni, non esauribilità).


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