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Appalti irregolari di lavoro: controlli sugli utilizzatori

Appalti irregolari di lavoro: controlli sugli utilizzatori

Contrastare l’intermediazione illecita di manodopera, soprattutto nei settori della logistica e delle false cooperative. È uno degli obiettivi prioritari della programmazione della vigilanza per il 2018 messa in campo dall’Ispettorato nazionale del Lavoro. Le esternalizzazioni fittizie con riferimento alle false cooperative determinano rilevanti conseguenze anche nei confronti degli utilizzatori, che dovranno rispondere solidalmente dei debiti su retribuzioni e contributi. Situazione, tra l’altro, resa più pericolosa dalla sentenza della Corte costituzionale 254/2017, che ha esteso la responsabilità solidale del committente ai crediti di lavoro dei dipendenti anche del subfornitore.

Da qui la raccomandazione alle aziende di diffidare di realtà pseudo-imprenditoriali che propongono costi del lavoro così bassi da risultare evidentemente contrari alla legge. Occorre quindi rispettare gli indici di genuinità dell’appalto spiegati dal ministero nella circolare 5/2011 per non incorrere in pesanti sanzioni.

Il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte dello stesso appaltatore, del rischio d’impresa (articolo 29, comma 1, Dlgs 276/2003). Il ministero del Lavoro ha individuato diversi indici di non genuinità dell’appalto.

In primo luogo, rileva la mancanza in capo all’appaltatore della qualifica di imprenditore desumibile dalla documentazione fiscale o di lavoro (tra gli altri i bilanci e i libri contabili, le fatture commerciali, il certificato della camera di commercio, la relazione sulla gestione o il rendiconto finanziario), ma anche dalla carenza di specializzazione o esperienza in un determinato settore produttivo.

Un altro rilevante elemento di valutazione è l’assenza dell’esercizio del potere direttivo da parte dell’appaltatore nei confronti dei propri dipendenti. Questo potere non deve fermarsi alla sola gestione amministrativa del personale. In pratica, l’azienda deve essere in grado di organizzare e dirigere i lavoratori per realizzare quanto pattuito con il contratto di appalto.

Se l’appaltatore non fornisce i mezzi o le attrezzature per la realizzazione del risultato indicato dall’appalto, si potrebbe ipotizzare un appalto non genuino, soprattutto negli appalti denominati “leggeri” (si pensi al settore informatico), sempre se è assente un potere di organizzare le proprie maestranze. In definitiva l’appaltatore deve contribuire in maniera significativa al raggiungimento del risultato dedotto nel contratto, che il committente non potrebbe altrimenti realizzare con la propria attività.

Un altro elemento da valutare per la genuinità del contratto di appalto è l’assunzione da parte dell’appaltatore del rischio d’impresa, inteso come eventualità di non coprire tutti i costi dei materiali, delle attrezzature e della manodopera impiegati per la realizzazione dell’opera o del servizio. Il rischio deve essere esteso anche alla possibilità di non ricevere il corrispettivo pattuito per l’attività svolta e di dover comunque corrispondere le retribuzioni ai propri dipendenti, con il pagamento della contribuzione previdenziale e assistenziale.

In definitiva, si avrà un appalto illecito se l’appaltatore in accordo con il committente determinano il corrispettivo in base alla retribuzione oraria dei lavoratori e dei contributi da versare, desumibili sia dal libro unico del lavoro dell’appaltatore, sia dalle fatture commerciali.

In caso di appalto non genuino, l’utilizzatore rischia una sanzione pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di lavoro, che in ogni caso non può essere inferiore a 5mila euro né superiore a 50mila euro. La sanzione è prevista dall’articolo 18, comma 5-bis, del Dlgs 276/2003. Dal 6 febbraio 2016, con il Dlgs 8/2016, è stata predisposta la depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria.

Con la circolare 6/2016 il ministero ha chiarito che nel caso in cui l’importo sia inferiore a 5mila euro, dovrà essere adeguato a questa somma, sulla quale si potrà operare la riduzione prevista dall’articolo 16 della legge 689/1981, fermi restando l’esclusione della diffida ex articolo 13 del Dlgs 124/2004 e il limite massimo previsto di 50mila euro.

fonte Sole24Ore 63/18 SR

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Appalti sotto soglia, criteri di gara liberi

Appalti sotto soglia, criteri di gara liberi

Agli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria gestiti mediante la procedura semplificata prevista dall'articolo 36 del codice non si applicano i vincoli alla scelta del criterio del massimo ribasso, previsti per le procedure ordinarie.

La sentenza del Tar Lazio-Roma, Sezione III, n. 6929 decisa nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2016 getta una luce nuova e particolare sulle modalità con le quali applicare l'articolo 36 del codice dei contratti, dedicato alla disciplina delle procedure di gara sotto soglia, mediante procedura «negoziata» e in alternativa alle procedure «ordinarie» previste dall'articolo 59 del medesimo codice: procedure aperte, procedure ristrette, partenariato per l'innovazione, procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo e procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 63.

Nel caso analizzato dalla sentenza del Tar Lazio, un'impresa, tra le altre doglianze, ha evidenziato per un appalto retto appunto dall'articolo 36, comma 2, lettera b), del dlgs 50/2016 la violazione dell'articolo 95, commi 4 e 5, perché la stazione appaltante aveva utilizzato il criterio di gara del minor prezzo (o massimo ribasso), in assenza dei presupposti che abilitavano tale scelta. Mancavano, secondo il ricorrente, per l'appalto di servizi oggetto della controversa (una piattaforma per la rassegna stampa online) le caratteristiche imposte dalla normativa per avvalersi del massimo ribasso: lo svolgimento di «prestazioni standardizzate», oppure caratterizzate da «elevata ripetitività». Dunque, secondo il ricorso si sarebbe dovuto scegliere il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Tar, tuttavia, ha rigettato questo motivo di ricorso, alla luce di una lettura molto evolutiva delle disposizioni dell'articolo 36 del dlgs 50/2016. I giudici amministrativi hanno dato particolare rilievo alle previsioni del comma 1 del citato articolo 36, ai sensi del quale «l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, commi 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50».

Secondo la sentenza, è da enfatizzare la circostanza che la procedura semplificata prevista dall'articolo 36, comma 2, impone all'ente aggiudicatore di «applicare soltanto i principi in materia di contrattualistica pubblica di cui all'art. 30, comma 1, del dlgs 50 e non, puntualmente e pedissequamente, disposizioni specifiche quali quelle invocate da parte ricorrente».

Pertanto, dal tenore della decisione del Tar Lazio, si desume che la disciplina degli appalti contenuta nell'articolo 36 costituisce un sistema a sé stante, nel quale non operano (a meno che non siano espressamente richiamate dalle norme di gara) le disposizioni del codice, ivi comprese quelle relative ai criteri di selezione del contraente. In sostanza, quindi, per gli appalti sotto le soglie previste dall'articolo 36, comma 2, le stazioni appaltanti avrebbero piena libertà di scegliere i criteri di gara (massimo ribasso oppure offerta economicamente più vantaggiosa), senza il vincolo di applicare obbligatoriamente le previsioni contenute nell'articolo 95 del codice, da considerare, quindi, cogenti solo nel caso di utilizzo delle procedure «ordinarie».

AdA

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Correttivo appalti: in vigore dal 20 maggio

gazzetta ufficialeSulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017, Supplemento Ordinario n. 22, è stato pubblicato il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. Composto da 131 articoli, il decreto correttivo del nuovo Codice Appalti entrerà in vigore il 20 maggio prossimo.

Previsto l’obbligo di rendere sistemiche sin dalla fase del progetto di fattibilità e in ogni momento successivo le indagini relative al comportamento energetico dell’opera, in particolare il contenimento dei consumi energetici.

In materia di subappalto la novità più rilevante riguarda i poteri delle stazioni appaltanti. Se nella precedente versione dell'articolo 105, infatti, era previsto che la possibilità per gli affidatari di subappaltare fosse subordinata a una esplicita previsione nel bando di gara, adesso questo passaggio viene cancellato. Le regole saranno fisse per tutte le gare, consentendo alle imprese una migliore programmazione. Chi vincerà l'appalto non potrà subappaltare ad altre imprese più del 30% del valore complessivo del contratto. Per i lavori sopra la soglia comunitaria di 5,2 milioni di euro e per quelli a rischio infiltrazione, qualunque sia l'importo, interviene l'obbligo di indicare con l'offerta una rosa di tre subappaltatori disponibili e qualificati a eseguire le opere.

Il pacchetto dedicato alla qualificazione delle imprese interviene a sanare alcune storture che rischiavano di spaccare il mercato. Per evitare l'espulsione di una parte di operatori, limitati dai nuovi requisiti per il conseguimento dell'attestazione SOA, il correttivo prevede che le imprese potranno scegliere i cinque migliori anni di attività tra gli ultimi dieci esercizi. Il correttivo lancia una sanatoria consentendo ai direttori privi di un titolo di studio di continuare ad esercitare la loro professione. Dovranno, però, avere maturato sul campo l'esperienza necessaria a svolgere la loro funzione all'interno dell'impresa.

Svolta sul rating di impresa: per renderne più semplice l'applicazione non sarà più obbligatorio, ma facoltativo e verrà premiato con punteggi aggiuntivi in sede di offerta. In questo modo sarà possibile centrare l'obiettivo per il quale lo strumento è stato immaginato all'inizio: valutare il curriculum conquistato sul campo dai costruttori.

Più chiarezza nella distinzione tra costi della sicurezza e costi della manodopera. Il correttivo punta a distinguere in maniera chiara la definizione dei due importi. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, nel momento in cui determina l'importo posto a base d'asta, individua nel progetto i costi della manodopera. I costi della sicurezza saranno trattati a parte e dovranno essere scorporati dal costo complessivo.

AdA

Scarica il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56

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Codice appalti, resta il nodo subappalto

codice-appalti-pubbliciUn nodo da sciogliere: la questione del subappalto. Una norma sulla quale vigilare: l’appalto integrato. E molti punti positivi. Il correttivo al Codice appalti si prepara ad arrivare in Gazzetta ufficiale, cristallizzando centinaia di modifiche al Dlgs n. 50 del 2016: la pubblicazione potrebbe arrivare entro fine aprile.

Facendo scattare uno degli aggiustamenti più attesi: dall’entrata in vigore, infatti, partiranno dodici mesi nei quali le Pa potranno mandare in gara i loro definitivi approvati prima del 19 aprile del 2016. Resta, poi, aperta la questione del potere di raccomandazione dell’Anac. Sarà cancellato per essere ripristinato in Parlamento dalla manovrina.

Il giudizio generale del mercato è tutto nelle parole del presidente Ance, Gabriele Buia: «Diamo atto al legislatore di aver adottato molte soluzioni positive». Nel merito, piacciono la decisione di modificare i criteri per la qualificazione delle imprese, l’innalzamento del tetto pubblico per il Ppp, la conferma del vincolo al 20% di utilizzo dell’in-house per le concessionarie. Anche se qualcosa potrebbe migliorare: «Va eliminato – prosegue Buia - il criterio del massimo ribasso, che non può e non deve essere utilizzato dalle amministrazioni per aggiudicare le gare in quanto esiste il metodo antiturbativa». Ma è il subappalto a lasciare dubbi. «Qualche miglioramento c’è stato ma rimangono numerose criticità che peraltro sono in netto contrasto con quanto previsto dalla disciplina europea».

Anche per Maria Antonietta Portaluri, direttore generale di Anie, federazione delle imprese elettrotecniche ed elettroniche, il subappalto resta critico: «Peccato che non ci siano state correzioni. Speravamo fosse risolta la questione dell’indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori e che si applicasse il limite del 30% alla categoria prevalente». Per il resto, è piaciuta molto «l’attenzione verso i criteri ambientali e di efficienza energetica, premiando le tecnologie che consentono risparmi, sia nella progettazione che nella fase di manutenzione». Sul subappalto, comunque, va sottolineato che la scelta di non stravolgere il codice è piaciuta invece molto ad altri soggetti della filiera, come Assistal, che rappresenta le imprese impiantistiche. Ne parla il direttore generale Giancarlo Ricciardi: «Vietare il subappalto oltre la soglia del 30% è essenziale per assicurare la qualificazione degli operatori che partecipano alle gare. Siamo soddisfatti che il Governo abbia mantenuto uno del passaggi più innovativi del decreto». Anche per il presidente di Cna impianti, Carmine Battipaglia, si tratta di «una decisione intelligente e sensata».

In materia di progettazione prevalgono i giudizi positivi. Su tutti, quello relativo all’applicazione obbligatoria del Dm parametri per calcolare gli importi a base di gara. Lo sottolinea Giorgio Lupoi, vicepresidente dell’Oice, l’associazione delle società di ingegneria e architettura: «Era per noi il punto di partenza, fondamentale per avere gare di qualità». Qualcosa, però, manca: «Ci sarebbe piaciuto che gli stessi livelli di esperienza chiesti al mercato per progettazione e direzione lavori fossero ritenuti imprescindibili per gli affidamenti ai tecnici interni». Sull’appalto integrato è «molto positivo che sia stato ribadito il principio generale dell’affidamento dei lavori sulla base del’esecutivo», anche se sulla norma che prevede il recupero dei vecchi definitivi bisognerà «effettuare un serio monitoraggio».

Al Consiglio nazionale degli ingegneri, come spiega il tesoriere Michele Lapenna, piace la norma sui corrispettivi: «È una vittoria, perché riapre il tema dell’equo compenso». Bene l’assetto finale sull’appalto integrato: «È un compromesso che ci sta bene, ma adesso vigileremo sull’attuazione delle novità». Resta aperta la questione dell’iscrizione all’albo dei progettisti interni. «È stata ignorata l’importanza, segnalata dal Rete delle professioni tecniche, dell’aggiornamento professionale obbligatorio previsto dalla nuova normativa». Per gli architetti sono, poi, centrali le limature fatte sui concorsi, come dice il vicepresidente del Consiglio nazionale, Rino La Mendola: «Il correttivo alleggerisce notevolmente il numero di elaborati necessari per partecipare ad un concorso, attribuendo solo al vincitore (e non a tutti i partecipanti) l’onere di raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica, entro 60 giorni dalla proclamazione». Anche se, su questo punto, «permangono alcune criticità».

AdA

fonte sole24ore 109/17 GL

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Appalti, requisiti dei progettisti e partecipazione dei giovani: in Gazzetta il decreto del Mit

progettazione ediliziaÈ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.36 del 13-2-2017) e sarà in vigore dal 28 febbraio il decreto del ministero delle Infrastrutture che stabilisce - così come era stato previsto dal nuovo Codice degli appalti (Dlgs 50 del 2016) - i requisiti che i professionisti devono possedere per partecipare alle gare per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

Un provvedimento al quale il Codice assegnava anche il compito di garantire la partecipazione dei giovani nelle gare di progettazione e nei concorsi di progettazione e di idee. Anche se su questo fronte non ci sono novità: l'obbligo di fare team con giovani professionisti (con meno di cinque anni di abilitazione) scatta solo in presenza di raggruppamenti temporanei. È questa, infatti, l'unica disposizione che riguarda i giovani.

Viene, inoltre, sciolto un nodo importante che fu oggetto di una lettera che Inarcassa - insieme alle Casse aderenti all'Adepp - aveva scritto lo scorso maggio al Governo. Si tratta del nodo del versamento del contributo integrativo del 4 per cento da parte delle società di professionisti e di ingegneria partecipanti alle gare. Il nuovo Codice degli appalti aveva omesso ogni riferimento al pagamento di tale contributo e ora il decreto del Mit sancisce l'obbligo da parte delle società di ingegneria e delle società tra professionisti - partecipanti alle gare per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria - di applicare il contributo integrativo, che dovrà, ovviamente, essere poi versato alla Cassa di riferimento.

I requisiti per l'accesso alle gare:

Professionisti
Avere una laurea, in architettura o in ingegneria, a seconda dell'attività prevalente oggetto del bando di gara, è tra i requisiti che i progettisti devono soddisfare per partecipare agli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria. Ma, se la realizzazione dei servizi oggetto della gara non richiede il possesso di una laurea, allora la partecipazione è aperta anche ai geometri o ad altri tecnici non laureati. Essere abilitati all'esercizio della professione ed essere iscritti all'albo professionale, sono le altre condizioni imprescindibili per accedere alle gare di progettazione, di direzione dei lavori, etc.

Raggruppamenti temporanei
Come già stabilito dalla precedente legislazione (art. 253, comma 5 del vecchio Regolamento di attuazione del Codice - Dpr 207/2010), i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un giovane progettista, laureato ed abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione. Quanto alle caratteristiche che il progettista del raggruppamento deve avere, il decreto del Mit ne stabilisce più di una. Il progettista - tassativamente iscritto al relativo albo professionale - può essere un libero professionista singolo o associato. Nel caso di società di ingegneria e di Stp, può essere un amministratore, un socio, un dipendente, o un consulente su base annua «che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione Iva».

Società di professionisti (Stp)
Per la partecipazione a gare di architettura e ingegneria, le Stp devono avere un organigramma aggiornato che comprenda i professionisti e i tecnici direttamente coinvolti nella società (soci, amministratori, dipendenti, consulenti su base annua che firmano progetti o fanno parte dell'ufficio di direzione dei lavori e il cui fatturato derivi per più della metà dal lavoro effettuato per la Stp), specificando per ciascuno di essi quali sono le specifiche competenze e responsabilità.

Le Stp, le società di ingegneria, i raggruppamenti temporanei e anche i consorzi stabili di società, devono comunicare - secondo precise scadenze - alcune informazioni all'Anac ai fini dell'inserimento nel casellario delle società di ingegneria e professionali (atti costitutivi e ogni atto di variazione dell'assetto societario, organigrammi, delibere di nomina dei direttori tecnici, fatturato speciale). Tali dati vanno a finire nella banca dati nazionale degli operatori economici e vengono utilizzati per la verifica dei requisiti di idoneità professionale e delle capacità tecnico-professionali ed economico-finanziarie posseduti dalle società partecipanti alle gare per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria.

AdA

Scarica il Decreto 2 dicembre 2016, n. 263

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Appalti. In Gazzetta Ufficiale il Decreto con i requisiti dei progettisti

GAZZETTAÈ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13/02/2017 e sarà in vigore dal 28 febbraio il Decreto del Ministero delle Infrastrutture che stabilisce - così come era stato previsto dal nuovo Codice degli appalti (Dlgs 50 del 2016) - i requisiti che i professionisti devono possedere per partecipare alle gare per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
Un provvedimento al quale il Codice assegnava anche il compito di garantire la partecipazione dei giovani nelle gare di progettazione e nei concorsi di progettazione e di idee. Anche se su questo fronte non ci sono novità: l'obbligo di fare team con giovani professionisti (con meno di cinque anni di abilitazione) scatta solo in presenza di raggruppamenti temporanei.  È questa, infatti, l'unica disposizione che riguarda i giovani.
Avere una laurea, in architettura o in ingegneria, a seconda dell'attività prevalente oggetto del bando di gara, è tra i requisiti che i progettisti devono soddisfare per partecipare agli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria. Ma, se la realizzazione dei servizi oggetto della gara non richiede il possesso di una laurea, allora la partecipazione è aperta anche ai geometri o ad altri tecnici non laureati. Essere abilitati all'esercizio della professione ed essere iscritti all'albo professionale, sono le altre condizioni imprescindibili per accedere alle gare di progettazione, di direzione dei lavori, etc...

Scarica il Decreto n. 163 del 2/12/2016

Sfoglia le Linee Guida n. 1 dell'ANAC

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Fonte Ministero Infrastrutture

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Lavori pubblici, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania il nuovo prezzario

burcE' stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 6 febbraio 2013 il nuovo Prezzario dei Lavori pubblici approvato dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente, Edoardo Cosenza.
Il lavoro è il frutto dell’attività che l'assessorato ha svolto, attraverso l'area lavori pubblici, con il coinvolgimento di istituzioni, ordini professionali e imprese operanti nel settore, cioè lavorando in stretto raccordo con i tecnici e gli esperti del pubblico, nonché con gli stakeholder che hanno fatto pervenire un proprio contributo attraverso mail inviate ad una casella di posta appositamente creata dagli uffici regionali.
L'Assessore Cosenza, esprimendo soddisfazione per l'approvazione dell'importante strumento ha sottolineato che “i tre elementi che caratterizzano il prezzario sono partecipazione, semplificazione e trasparenza".
In ordine a questo ultimo aspetto, è stato reso evidente – ha spiegato l'assessore regionale ai Lavori pubblici - il sistema della formazione dei prezzi assicurando massima trasparenza all’intera metodologia utilizzata per giungere alla formazione del prezzo e non solo ai prezzi finali. In tal modo sono state adottate procedure trasparenti e omogenee in ogni fase di elaborazione del documento.

Delibera Giunta Reg. n. 25 del 29/01/13

Consulta il Prezzario

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