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L’investimento “in verde” dà carica al Made in Italy

L’investimento “in verde” dà carica al Made in Italy

Approvvigionarsi di energia “pulita”, investire in macchinari che consumano o inquinano poco, imparare a “riciclare” i propri rifiuti. Non è un capriccio per pochi. Ma un vero e proprio investimento. Che non rende solo sul medio-lungo periodo, ma fa maturare “dividendi” già nel breve termine. Lo dicono i numeri.

Chi ha investito nella cosiddetta “green economy”, negli ultimi anni, ha fatturato di più, esportato di più e assunto di più. Un antidoto contro la crisi prima, e uno stimolo per agganciare e sostenere la ripresa poi. E anche un’arma in più per contrastare i mutamenti climatici, in linea con quanto indicato dal recente rapporto dell’Ipcc (Intergovernmental Panel on Climate Change). Questo dimostra di essere la green economy italiana, grazie a quelle aziende, un quarto del totale, che negli ultimi cinque anni hanno fatto investimenti green.

Lo racconta GreenItaly 2018: il 9° rapporto di Fondazione Symbola e Unioncamere – promosso in collaborazione con il Conai e Novamont, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente e presentato qualche giorno fa a Roma – che misura e pesa la forza della green economy nazionale (oltre 200 best practice raccontate, grazie anche alla collaborazione di circa trenta esperti).

Sono oltre 345mila le imprese italiane dell’industria e dei servizi che hanno investito nel periodo 2014-2017, o prevedono di farlo entro la fine del 2018 (nell’arco, dunque, di un quinquennio) in prodotti e tecnologie green per ridurre l’impatto ambientale, risparmiare energia e contenere le emissioni di CO2. In pratica, 1 su 4. E nel manifatturiero sono quasi una su tre (30,7 per cento). Solo quest’anno , circa 207 mila aziende hanno investito, o intendono farlo entro dicembre, sulla sostenibilità e l’efficienza.

Non è difficile capire le ragioni di questi investimenti. Se si fa riferimento alle imprese manifatturiere (5-499 addetti), quelle che hanno visto un aumento dell’export, nel 2017, sono il 34% fra chi ha investito nel green contro il 27% di chi non lo ha fatto. Queste imprese, poi, innovano più del doppio rispetto alle altre: il 79% contro il 43% delle non investitrici. Il rapporto è ìmpari anche sotto il profilo dell’innovazione 4.0: 26% contro 11 per cento. Sospinto da export e innovazione, anche il fatturato cresce: un aumento del fatturato, nel 2017, ha coinvolto il 32% delle imprese che investono green contro il 24% di quelle non investitrici. Non solo. La green economy fa bene all’occupazione. Sono già quasi 3 milioni (2,9 milioni, per l’esattezza) gli occupati che, in Italia, applicano competenze “verdi”, pari al 13% dell’occupazione complessiva nazionale. Si tratta, doprattutto, di ingegneri energetici e agricoltori biologici, esperti di acquisti verdi, tecnici meccatronici e installatori di impianti termici a basso impatto. Profili cui anrebbero aggiunti tutti quei ricercatori che – nel pubblico e nel privato – fanno ricerca e sviluppo finalizzata a soluzioni sostenibili con l’ambiente e a basso impatto.

Ma il report GreenItaly ci racconta anche una realtà che spesso gli stessi italiani faticano a vedere. Le imprese del nostro Paese – incluse le Pmi – hanno spinto l’ntero sistema produttivo nazionale e il Paese verso una leadership europea nelle performance ambientali. Spesso tra la distrazione della politica e l’assenza di incentivi pubblici strutturati.

Ad esempio, Eurostat ci dice che l’Italia con 307 tonnellate di materia prima per ogni milione di euro prodotto dalle imprese è molto più efficiente della media Ue (455 tonnellate), collocandosi 3° nella graduatoria dei Ventotto. Siamo secondi tra i big player Ue, dietro al solo Regno Unito, per consumi energetici per unità di prodotto. Mentre per ogni chilogrammo di risorsa consumata il nostro Paese genera (a parità di potere d’acquisto) 4 euro di Pil, contro una media europea di 2,2 e valori tra 2,3 e 3,6 di tutte le altre grandi economie continentali. Non solo, nella raccolta differenziata, soprattutto dell’umido, Milano primeggia, in Ue, assieme a Vienna.
Tasselli che non devono farci perdere di vista le tante lacune che ancora permangono in una Penisola lunga e stretta, ma dovrebbero costituire le avanguardie di una politica ambientale ed economica nazionale e strutturata. In attesa che questa arrivi, evitiamo cambi di direzione.

AdA

fonte Sole24Ore 305/18 LC

Scarica il Rapporto GreenItaly 2018

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Rumore, l'OMS presenta le nuove linee guida

Rumore, l'OMS presenta le nuove linee guida

Sono state presentate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) le nuove linee guida europee sul rumore che stabiliscono chiaramente che tale fattore rappresenta uno dei maggiori rischi ambientali per la salute fisica, mentale e più in generale il benessere dei cittadini europei.

Il documento, presentato ufficialmente ai rappresentanti dei 28 paesi membri dell’Unione europea (UE) il 10 ottobre 2018 a Basilea (CH), definisce il livello di rumore capace di causare effetti nocivi importanti sulla salute ed allo stesso tempo indica ed individua delle misure per ridurne gli effetti e l’esposizione.

Il processo di elaborazione delle nuove linee guida è il frutto della collaborazione di specialisti ed esperti indipendenti non solo europei che hanno condotto analisi nel rispetto di nuove e rigorose metodologie fondate su basi fattuali. Il nuovo documento presentato definisce i nuovi livelli di esposizione al rumore che non devono essere superati e le azioni per limitare al massimo gli effetti nocivi sulla salute. I rumori eccessivi non rappresentano solo un fastidio ma costituiscono anche e soprattutto un rischio per la salute poiché sono una delle cause d’insorgenza di malattie cardiovascolari.

Rispetto alle precedenti linee guida, quelle appena presentate offrono cinque novità:

  • prove concrete degli effetti del rumore sull’apparato cardiovascolare e sul metabolismo;
  • l’inserimento di nuove fonti di rumore come quello causato dagli impianti eolici, quello prodotto dalle attività del tempo libero (manifestazioni e feste all’aperto), oltre ai rumori provenienti dal traffico (aereo, ferroviario e stradale);
  • il ricorso a metodi standard condivisi per valutare oggettivamente i fenomeni del rumore su basi fattuali;
  • un’analisi sistematica dei dati scientifici che definiscano il legame tra l’esposizione ai rumori ed il rischio degli effetti nocivi per la salute;
  • l’impiego a lungo termine di indicatori di media esposizione al rumore, al fine di meglio prevenire gli effetti nocivi per la salute.

Le nuove linee guida hanno lo scopo sensibilizzare i decisori politico-economici sui risvolti che il rumore ha sulla salute dei cittadini europei, tanto da incidere ed influenzare le scelte urbanistiche, dei trasporti e dell’energia contribuendo in questo modo a realizzare da un lato gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 e dall’altro fornire un concreto sistema di predisposizione alla realizzazione di una comunità resiliente.

AdA

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Rifiuti contenenti sostanze ecotossiche, dall’ISPRA nota metodologica per la classificazione

Rifiuti contenenti sostanze ecotossiche, dall’ISPRA nota metodologica per la classificazione

A fronte della complessità della procedura per l'assegnazione della caratteristica di pericolosità HP14, ISPRA ha pubblicato una nota metodologica che fornisce indicazioni in merito alla procedura da attuare.

La guida si rivolge agli operatori ed agli organi di vigilanza, e riprende i riferimenti normativi e tecnici che intervengono nella procedura di valutazione per l'assegnazione della caratteristica HP14 allo scopo di semplificare le fasi della procedura, nel caso sia di utilizzo del metodo convenzionale delle sommatorie delle concentrazioni delle sostanze pericolose sia quando siano utilizzati metodi di prova.

Il regolamento 2017/997/UE, entrato in vigore nel 2017 e che trova applicazione dal 5 luglio 2018, introduce per la prima volta nella regolamentazione europea i criteri per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14 - ecotossico. Ai sensi dell’allegato III alla direttiva 2008/98/CE, così come modificato dal Regolamento 2017/997/UE, è definito HP14 – Ecotossico un “rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali”. Con il regolamento 2017/997/UE viene completato l’iter di aggiornamento della normativa europea sulla classificazione dei rifiuti.

AdA

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Infortuni mortali e danni ambientali: premio di 1.500 euro per la migliore tesi magistrale

Infortuni mortali e danni ambientali: premio di 1.500 euro per la migliore tesi magistrale

La CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, la Federazione dei Maestri del Lavoro d'Italia, il Comitato 12 giugno e la famiglia Zaccaria indicono un concorso nazionale per titoli per l’attribuzione del premio “Francesco Zaccaria” per la migliore tesi magistrale in Giurisprudenza, discussa con esito positivo negli anni 2017 e 2018, sul tema “Infortuni mortali e danni ambientali nei luoghi di lavoro. Confronto tra la normativa italiana e quella dei paesi più industrializzati su responsabilità civile e penale di tutti gli attori, compreso gli enti di controllo e di prevenzione”.

L'importo del premio è di 1.500 euro, al lordo degli oneri fiscali e delle ritenute di legge, quale contributo alle spese di perfezionamento formativo (corsi specialistici post-laurea, master, corsi di perfezionamento linguistico, etc.) riservato a coloro che hanno conseguito il titolo di studio di laurea magistrale in Giurisprudenza (classe LMG/O1) tra il 1 gennaio 2017 e il 30 giugno 2018 presso una Università italiana.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande, da inviare esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, è il giorno 14 settembre 2018 entro le ore 12,00.

AdA

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Riduzione delle emissioni nazionali di inquinanti atmosferici: pubblicato il decreto

Riduzione delle emissioni nazionali di inquinanti atmosferici: pubblicato il decreto

Entra in vigore il 17 luglio 2018 il Decreto Legislativo 30 maggio 2018, n. 81 di attuazione alla direttiva (UE) 2016/2284 sulla riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, e abroga il D.Lgs. n.171/2004 (che attuava la precedente Direttiva in materia, 2001/81/CE). Fino al 31 dicembre 2019 sarà possibile applicare i limiti nazionali di emissione previsti dall'articolo 1 e dall'allegato I del decreto legislativo n. 171 del 2004.

Il decreto è finalizzato al miglioramento della qualità dell'aria attraverso impegni nazionali di riduzione delle emissioni di origine antropica, l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, obblighi di monitoraggio delle emissioni delle sostanze inquinanti e degli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi e una più efficace informazione rivolta ai cittadini.

Gli impegni nazionali di riduzione emissioni consistono nella riduzione delle emissioni annue di origine antropica degli inquinanti entro il 2020 ed il 2030 nella misura prevista dall'allegato II, in allegato, (il livello va mantenuto fino al 2029); ridotte poi nel 2025 a livelli da fissare secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i livelli definiti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e il 2030.L a traiettoria va individuata nei programmi nazionali

Restano escluse dal computo le emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e decollo, le emissioni prodotte dal traffico marittimo internazionale, nonché le emissioni di ossidi di azoto e composti organici volatili non metanici prodotte da attività di cui alle categorie 3B e 3D della nomenclatura 2014 per la Convenzione LRTAP.

I programmi nazionali sono finalizzati a limitare le emissioni di origine antropica per rispettare gli impegni nazionali. Il Programma viene elaborato dal Ministero con il supporto tecnico di ISPRA ed ENEA.

AdA

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Ecobonus, ecco le regole per la cessione del credito d’imposta

Ecobonus, ecco le regole per la cessione del credito d’imposta

Arrivano i chiarimenti delle Entrate sulla cessione dell’Ecobonus, vale a dire il credito d’imposta per gli interventi di efficientamento energetico, ulteriormente rafforzato con la legge di Bilancio 2018.

La circolare n. 11/E/2018 del 18 maggio 2018, chiarisce che i contribuenti possono cedere il credito d’imposta sia ai fornitori che hanno effettuato l’intervento sia ad altri soggetti privati, tra i quali rientrano gli organismi associativi, inclusi consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari, ma non in quota maggioritaria e senza detenerne il controllo. Allo stesso modo, la cessione dell’Ecobonus può avvenire nei confronti delle Energy Service Companies (le cosiddette “Esco”, ovvero società che effettuano interventi per l’efficientamento energetico, accettando un rischio finanziario) e delle Società di Servizi Energetici (Sse) che offrono servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione degli interventi di risparmio energetico. La circolare ribadisce - come prevede la norma - il divieto di cessione diretta a società finanziarie, fatta eccezione per i casi in cui il contribuente cedente sia un soggetto no tax area, unico caso nel quale la legge ammette l’eventuale cessione a banche e intermediari finanziari.

La circolare dell’Agenzia affronta inoltre il tema del numero di cessioni di cui può esser oggetto il credito. Rispetto all’ambito applicativo della norma, l’Agenzia delle Entrate, acquisito il parere della Ragioneria Generale dello Stato per gli impatti della disciplina su debito e deficit pubblico, precisa che la cessione del credito d’imposta deve essere limitata a un solo “passaggio” successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto. Inoltre, viene previsto che i “soggetti privati”, ai quali il credito può essere ceduto, devono comunque essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

La legge di bilancio 2018 ha introdotto una detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali abbinati a quelli di messa in sicurezza antisismica e a quelli di riqualificazione energetica. La detrazione spetta nella misura dell’80% per i lavori eseguiti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, se determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, e dell’85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali e si applica su un ammontare massimo di 136mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.

Il credito per gli interventi di efficienza energetica può essere ceduto da tutti i contribuenti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta; la possibilità di cedere la detrazione, pertanto, riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione. Rimangono valide le cessioni dei crediti effettuate sulla base delle indicazioni contenute nel Provvedimento del 28 agosto 2017, se compiute prima della circolare n. 11/E/2018.

AdA

Scarica la Circolare 11/E/2018

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Innovazione tecnologica, dalla Regione 45 milioni per le imprese campane

Innovazione tecnologica, dalla Regione 45 milioni per le imprese campane

È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 36 del 21 maggio 2018 l’avviso pubblico per il sostegno alle imprese campane nell’ambito delle aree di specializzazione coerenti con la Ris3 Strategia di Specializzazione Intelligente – (aerospazio, beni culturali, turismo, edilizia sostenibile, biotecnologie, salute dell’uomo, agroalimentare, energia e ambiente, materiali avanzati e nanotecnologie, trasporti di superficie, logistica).

In particolare, con l’avviso la Regione intende finanziare le seguenti attività di innovazione tecnologica:

  • Fase 1 Studi preliminari per micro e piccole e medie imprese per esplorare la fattibilità tecnica ed economica, la difendibilità intellettuale ed il potenziale commerciale di idee innovative;
  • Fase 2 Progetti di trasferimento tecnologico e di prima industrializzazione per le imprese innovative e ad alto potenziale.

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 45 milioni di euro di fondi Fesr 2014-2020 (5 milioni per la fase 1 e 40 milioni per la fase 2).

Con questo bando la Regione intende stimolare la partecipazione qualificata delle imprese campane a progetti per la ricerca e l’innovazione, con l’obiettivo di valorizzare quelli di qualità e di aumentare la competitività del nostro sistema industriale e produttivo, attraverso il trasferimento sul mercato dei risultati della ricerca.

I progetti devono essere realizzati nell’ambito di proprie unità locali situate in Campania e prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 50mila euro e non superiori a 120mila euro per la fase 1, e non inferiori a 500mila euro e non superiori a 2 milioni di euro per la fase 2.

Le domande di agevolazione potranno essere presentate a mezzo Pec, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. a partire dalle ore 12 del 45° giorno dalla pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La procedura di selezione delle domande è a “sportello valutativo” e durerà di regola 30 giorni dal termine di presentazione delle stesse.

AdA

Scarica il bando

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Ecolabel:  nuova edizione per la UNI EN ISO 14024

Ecolabel: nuova edizione per la UNI EN ISO 14024

Pubblicata la nuova versione della UNI EN ISO 14024:2018Etichette e dichiarazioni ambientali - Etichettatura ambientale di Tipo I - Principi e procedure”, messa a punto dall’ISO/TC 207/SC 3 "Environmental labelling".
Ecolabel è il marchio di qualità ecologica dell’UE che contraddistingue prodotti e servizi che, pur garantendo elevati standard prestazionali, sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita.
La UNI EN ISO 14024:2018, stabilisce i principi e le procedure per lo sviluppo di programmi di etichettatura ambientale di tipo I, volontari, che possono essere gestiti da organismi pubblici o privati o avere carattere nazionale, regionale o internazionale e per la valutazione e la dimostrazione di conformità.
La norma include la selezione delle categorie di prodotto, dei criteri ambientali di prodotto e delle caratteristiche funzionali di prodotto, stabilendo inoltre le procedure di certificazione per l’assegnazione dell’etichettatura.
La revisione rafforza le indicazioni sugli elementi e sulla documentazione utilizzata per assegnare il marchio ecologico e definisce le competenze dei verificatori, allineandoli con i requisiti di altre tipologie di etichette ambientali menzionate nella UNI EN ISO 14020.
Le descrizioni e i principi base contenuti nella precedente edizione (1999) sono invece rimasti invariati, in quanto descrivono pienamente il lavoro che gli Ecolabel di tipo I svolgono con successo nel mondo”.
 La nuova edizione della norma stabilisce un quadro rigoroso e una guida performante per i marchi ecologici di tipo I, rafforzando il loro posizionamento in diversi mercati per una grande varietà di prodotti. Il suo obiettivo è quello di garantire la trasparenza e la credibilità dei programmi di etichettatura ambientale di tipo I e di armonizzare i principi e le procedure ad essi applicabili. Si tratta, semplicemente, di garantire sul mercato l’accuratezza e l’affidabilità delle informazioni ambientali.

mb

Fonte UNI

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Gas a effetto serra, la nuova disciplina europea

Gas a effetto serra, la nuova disciplina europea

Entra in vigore il prossimo 8 aprile 2018 la direttiva 2018/410/UE che revisiona il funzionamento del sistema per lo scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (Eu Ets) per il periodo 2021-2030.

Tra le principali novità che la direttiva 2018/410/UE (“Modifica della direttiva 2003/87/Ce per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio”) presenta rispetto al sistema attualmente vigente, si segnala l’innalzamento del cd. “fattore di riduzione lineare” delle quote di emissioni annualmente messe all’asta (da 1,74% a 2,2%), la riscrittura delle modalità di assegnazione gratuita delle quote, il ritocco al funzionamento della “riserva stabilizzatrice” (dove le quote vengono integrate nel caso di ingente eccedenza sul mercato o svincolate nel caso di ingente disavanzo), l’aggiornamento delle regole per gli impianti “nuovi entranti” e per la concessione di finanziamenti da parte dell’Ue.

Gli Stati membri, in base a quanto stabilito dall’articolo 3 della stessa direttiva, hanno tempo fino al 9 ottobre 2019 per recepire le novità a livello nazionale (sono previste disposizioni transitorie).

AdA

Scarica la direttiva 2018/410/UE

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F-gas, approvato il decreto di attuazione del Regolamento UE n. 517/2014

F-gas, approvato il decreto di attuazione del Regolamento UE n. 517/2014

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 marzo 2018, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti, ha approvato, in esame preliminare, il regolamento - da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica - che attua il Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra (F-gas).

Il decreto, nel definire le modalità attuative nell’ordinamento italiano del predetto Regolamento (UE) n. 517/2014 relativo ai gas fluorurati a effetto serra utilizzati come refrigeranti, agenti estinguenti, espandenti, propulsori e isolanti nelle apparecchiature elettriche:

  • individua il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare quale autorità competente ad interloquire con gli operatori e le imprese;
  • interviene sul sistema di certificazione degli organismi di valutazione e di attestazione di formazione delle persone e sul sistema di iscrizione e implementazione del Registro telematico nazionale per le persone fisiche e per le imprese;
  • individua gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica dei dati relativi all’immissione in commercio di apparecchiature precaricate con i gas fluorurati;
  • istituisce una Banca Dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni su tali gas;
  • stabilisce, infine, l’obbligo di formazione delle persone e di certificazione delle imprese.

AdA

Scarica il Regolamento UE n. 517/2014

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