fbpx

itenfrdees

Promos Ricerche è un Consorzio senza fini di lucro. SCOPO: La promozione e l’introduzione dell’innovazione in qualsiasi forma e settore. Scopri di più.

Sistema globale armonizzato, arrivano le modifiche al Regolamento CLP

Sistema globale armonizzato, arrivano le modifiche al Regolamento CLP

Con Regolamento 2019/521 del 27 marzo 2019 (in GUUE L 86 del 28 marzo 2019) la Commissione apporta modifica al regolamento CLP (Reg. n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele per adeguarlo al progresso tecnico e scientifico.

In particolare, si tiene conto delle modifiche intervenute a seguito dell'attuazione del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals - GHS) delle Nazioni Unite la cui sesta e settima edizione tiene conto delle modifiche adottate dai tecnici ONU anche in materia di trasporto di merci pericolose.

L'adeguamento ha riguardato alcune disposizioni e alcuni criteri tecnici degli allegati I, II, III, IV, V e VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 per tenere conto della sesta e settima edizione riveduta del GHS. Con la revisione del GHS sono state introdotte una nuova classe di pericolo per gli esplosivi desensibilizzati e una nuova categoria di pericolo, «gas piroforici», all'interno della classe di pericolo «gas infiammabili». Tra le modifiche rientra anche l'adeguamento di una serie di elementi: i criteri per le sostanze e le miscele che a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili; i valori soglia generici; le disposizioni generali per classificare le miscele sotto forma di aerosol; il dettaglio delle definizioni e i criteri di classificazione, secondo il caso, per le classi di pericolo esplosivi, gas infiammabili, liquidi infiammabili, solidi infiammabili, tossicità acuta, corrosione/irritazione della pelle, gravi lesioni oculari/irritazione oculare, sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle, mutagenicità sulle cellule germinali, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione; tossicità specifica per organi bersaglio e pericolo in caso di aspirazione. Sono state inoltre apportate modifiche ad alcune indicazioni di pericolo e alcuni consigli di prudenza.

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (avvenuta il 28 marzo 2019) e si applica a decorrere dal 17 ottobre 2020, ma le sostanze e le miscele possono, prima del 17 ottobre 2020, essere classificate, etichettate e imballate in conformità del regolamento 2019/521.
I fornitori potranno applicare le nuove disposizioni su base volontaria prima della data di applicazione del regolamento 2019/521.

Scarica il Regolamento (UE) 2019/521 del 27 marzo 2019

Leggi tutto...
Agenti chimici pericolosi, nuovo documento informativo INAIL

Agenti chimici pericolosi, nuovo documento informativo INAIL

L’INAIL ha realizzato un nuovo opuscolo informativo a carattere generale per lavoratori e rappresentanti dei lavoratori (RLS) che illustra i pericoli e i rischi derivanti dall'utilizzo di agenti chimici alla luce delle normative europee e nazionali (Regolamento 1907/2006 - Reach) anche in tema di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele chimiche (Regolamento 1272/2008 - CLP).

Realizzato dalla Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione (Contarp), l'opuscolo contiene una semplice sintesi dei regolamenti REACH, CLP e fa riferimento al Titolo IX, Capo I del d.lgs. 81/08.

Il documento si prefigge di costituire materiale informativo da utilizzare per l'informazione e la formazione dei lavoratori e dei RLS sul tema del rischio chimico, delle schede dati di sicurezza e della classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose in base al regolamento CLP.

Nella pubblicazione si dedicano approfondimenti specifici ai possibili danni per i lavoratori, valutazione del rischio da agenti chimici e misure di prevenzione e protezione oltre che segnaletica e sorveglianza sanitaria. Inoltre, una sezione riguarda la corretta lettura di una Etichetta, la Scheda di sicurezza e l'elenco delle indicazioni di pericolo oltre a specifici consigli di prudenza.

AdA

Scarica il documento e le schede

Leggi tutto...
Regolamento CLP: modifiche e adeguamenti in allegato VI

Regolamento CLP: modifiche e adeguamenti in allegato VI

Con Regolamento n. 2018/669 del 16 aprile (GUUE 4 maggio 2018 n. L 115), la Commissione europea modifica il Regolamento CLP n.1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. In particolare è oggetto di modifica la Tabella 3.1 dell'allegato VI del regolamento che elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un'etichettatura armonizzate.

Al fine di consentire a fornitori di adeguare l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni e per poter vendere le scorte esistenti, il nuovo regolamento si applica a decorrere dal 1° dicembre 2019 anche se, in via derogatoria, le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate ed imballate in conformità al CLP così modificato anche prima di tale data.

La tabella 3.1 (rinominata tabella 3) è stata modificata per rispecchiare il livello del progresso tecnico e scientifico mediante l’aggiunta, la soppressione o la modifica delle sostanze o della loro classificazione. La tabella 3.2, invece, elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un’etichettatura armonizzate sulla base dei criteri di cui all’allegato VI della direttiva 67/548/CEE, abrogata con effetto a decorrere dal 1° giugno 2015.

Scarica il Regolamento (UE) 2018/669 del 16 aprile 2018

Leggi tutto...
CLP: gli adeguamenti per i generatori di aerosol

CLP: gli adeguamenti per i generatori di aerosol

Novità per l'applicazione del CLP (Regolamento CE n. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, comprese quelle pericolose) ai generatori di aerosol.

È l'effetto delle modifiche al D.P.R. n. 741/1982, introdotte dal D.M. Sviluppo economico 18 dicembre 2017 (in Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2018, n. 29), in recepimento della direttiva 2016/2037/UE del 21 novembre 2016, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol e adegua le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento CLP.

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1272/2008, su ogni generatore aerosol si devono apporre, in modo visibile, leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni:

  • quando l'aerosol è classificato come “non infiammabile”, l'avvertenza “Attenzione” e gli altri elementi dell'etichetta per aerosol di categoria 3 (tabella 2.3.1 CLP)
  • quando l'aerosol è classificato come «infiammabile» l'avvertenza “Attenzione” e gli altri elementi dell'etichetta per aerosol di categoria 2 (tabella 2.3.1 CLP)
  • quando l'aerosol è classificato come «estremamente infiammabile» l'avvertenza “Pericolo” e gli altri elementi dell'etichetta per aerosol di categoria 1 (tabella 2.3.1 CLP)
  • se l'aerosol è un prodotto di consumo il consiglio di prudenza P102 (tabella 6.1 CLP)
  • ulteriori precauzioni d'impiego che informano i consumatori dei pericoli specifici del prodotto

AdA

Scarica il D.M. Sviluppo economico 18 dicembre 2017

Leggi tutto...
Sostanze chimiche: verso Reach 2018, i video informativi di ECHA

Sostanze chimiche: verso Reach 2018, i video informativi di ECHA

ECHA ha diffuso sul proprio canale Youtube dei utili video informativi sugli obblighi previsti dal regolamento REACH per l'immissione sul mercato di sostanze che sono soggette a registrazione entro il 31 maggio 2018. Attraverso il personaggio di John, un piccolo imprenditore produttore e importatore di sostanze chimiche in Europa protagonista dei video, è possibile rinfrescare le proprie conoscenze su questi obblighi.

In ogni video, si seguiranno i vari step di registrazione. Il primo raccomanda di “conoscere il proprio portafoglio” attraverso la identificazione delle sostanze, fondamentale per poter effettuare la registrazione in modo corretto e conforme. ECHA consiglia di assicurarsi di avere informazioni corrette e ancora valide, relative all’identificazione della sostanza fornita in fase di preregistrazione.

Occorre poi seguire le prescrizioni REACH in materia di informazione in funzione del tonnellaggio e degli usi delle sostanze in questione.
Tutte le informazioni richieste vanno poi inserite in un fascicolo di registrazione utilizzando l’applicazione software IUCLID (si veda la fase 5 relativa alla preparazione di un fascicolo di registrazione in IUCLID).

AdA

Vai al canale Youtube ECHA

Leggi tutto...
Sostanze chimiche: aggiornamenti ECHA sulle SVHC

Sostanze chimiche: aggiornamenti ECHA sulle SVHC

ECHA aggiorna sull'introduzione di alcune sostanze chimiche nella lista delle candidate per l'autorizzazione per le loro proprietà (estremamente preoccupanti - SVHC) al 7 luglio 2017. In particolare, l'Agenzia ha aggiunto una nuova sostanza molto persistente e molto bioaccumulativa: la PFHxS che appartiene al gruppo delle sostanze per- e polyfluoro-alchiliche (PFASs), già oggetto di regolamentazione; alcune PFASs sono risultate SHVC, per altre sono previste restrizioni o ci sono valutazioni attualmente in corso.

Inoltre, ECHA riferisce l'aggiornamento della voce bisfenolo A (BPA) per includere proprietà deterioranti dell'ambiente endocrino per la salute umana, sulla base di una proposta della Francia ed è stata inclusa nell'elenco delle sostanze candidate a causa della sua tossicità per la riproduzione, già nel mese di gennaio. Ulteriori aggiornamenti, riporta ECHA, riguardano il benzil butilftalato (BBP), il bis (2-etilhexil) ftalato (DEHP), il dibutil ftalato (DBP) e il diisobutil ftalato (DIBP).

ECHA riporta quindi un elenco delle sostanze identificate come SVHC ai sensi dell'articolo 57, lettera f) e candidate all'autorizzazione. Per aumentare la chiarezza e la trasparenza, viene fornita anche una descrizione delle proprietà che provocano gli effetti avversi. Viene dunque sostituita la voce: "livello di preoccupazione equivalente" da una dichiarazione delle proprietà intrinseche rilevanti per l'identificazione ai sensi dell'articolo 57, lettera f), in ciascuna delle voci applicabili.

L'elenco delle sostanze candidate è un elenco di sostanze che possono avere gravi effetti sulla salute umana o sull'ambiente. Tali sostanze sono note anche come "sostanze estremamente preoccupanti". L'obiettivo della pubblicazione di tale elenco è quello di informare il pubblico e l'industria che queste sostanze sono candidate per l'eventuale inserimento nell'elenco delle autorizzazioni. Una volta che si trovano nell'elenco di autorizzazione, le industrie dovranno richiedere l'autorizzazione a continuare a utilizzare la sostanza dopo la data di scadenza.

Le aziende possono avere poi obblighi legali a seguito dell'inserimento di una determinata sostanza nell'elenco dei candidati. Questi obblighi possono applicarsi alla sostanza elencata da sola, in miscele o in articoli. In particolare, qualsiasi fornitore di articoli contenenti una sostanza tra quelle nella lista delle candidate, al di sopra di una concentrazione dello 0,1% (peso in peso) ha obblighi di comunicazione specifici nei confronti dei clienti della catena di fornitura e dei consumatori.

Inoltre, gli importatori e i produttori di articoli contenenti quella sostanza hanno sei mesi dalla data di inserimento nell'elenco delle sostanze candidate (in questo caso, 7 luglio 2017) per informare l'ECHA.

Vai alla lista delle sostanze

AdA

Leggi tutto...

Prodotti chimici. Pubblicato dal Ministero della Salute il Piano Nazionale Controlli 2017

PNC prodotti chimici 2017Pubblicato dal Ministero della Salute il Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici – Anno 2017, documento sugli obiettivi e i criteri della vigilanza in merito alle sostanze chimiche, predisposto dal Ministero in collaborazione con Gruppo Tecnico Interregionale Reach-Clp con il Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell’Istituto Superiore di Sanità e la Rete dei laboratori di controllo in attuazione all’Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015.

Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo:

  • sostanze in quanto tali o contenute in miscele o articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento REACH (SVHC e allegato XIV), o individuate nell’ambito del le restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento REACH;
  • sostanze potenzialmente presenti in articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone;
  • sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio

Entro il 30 Settembre 2017, il rapporto delle attività di controllo per il progetto pilota sulle vendite on-line, condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell’ECHA, è redatto dall’AC nazionale, in collaborazione con le amministrazioni centrali, le Regioni e PA che partecipano al medesimo progetto, secondo il formato elettronico prodotto dal Forum dell’ECHA.

Entro e non oltre il 31 gennaio 2018 le Regioni e PA trasmettono all’AC nazionale il rapporto delle attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell’ECHA per il progetto REF-5.

Entro e non oltre il 31 marzo 2018 le Regioni e PA trasmettono all’AC nazionale il rapporto delle attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell’ECHA per il progetto pilota sul controllo delle sostanze negli articoli, redatti nel formato elettronico prodotto dal Forum dell’ECHA.

Entro il 31 marzo 2018 le Regioni e le PA trasmettono all’AC nazionale le risultanze delle attività di controllo di cui al presente Piano ed effettuate entro il 31 dicembre 2017 redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima AC nazionale.

AdA

Scarica il Piano Nazionale Controlli prodotti chimici 2017

Leggi tutto...

Regolamento CLP e SDS, il 31 maggio 2017 termina il periodo transitorio per smaltire le scorte di miscele etichettate secondo vecchia normativa

Clp simboli pericolo sostanzeChimicheIl 31 maggio 2017 termina il periodo transitorio inizialmente previsto dal Regolamento CE 1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, etichettatura ed imballaggio dei prodotti chimici e dal Regolamento UE 830/2015 (SDS) relativo alla redazione delle schede dati di sicurezza.

A partire da tale data, infatti, tutti i prodotti chimici immessi sul mercato e commercializzati all’interno dello spazio economico europeo dovranno essere classificati, etichettati ed imballati esclusivamente in conformità con il suddetto Regolamento CLP e le relative schede dati di sicurezza dovranno essere aggiornate secondo le disposizioni previste dal Regolamento SDS.

Con l’entrata in vigore il 1 giugno 2015 del Regolamento CLP CE 1272/2008, era stato inizialmente previsto un periodo transitorio che considerava la possibilità di applicare ancora i criteri della Direttiva 1999/45, ma soltanto ai prodotti chimici già immessi sul mercato prima di tale data (1 giugno 2015).

Pertanto, tutti i prodotti in commercio che ad oggi recano ancora etichette secondo la Direttiva 1999/45, dovranno essere smaltiti entro il 31 maggio 2017 oppure rietichettati entro il 1° giugno 2017.

Anche per il Regolamento SDS il 1° giugno 2015 era stato previsto un periodo transitorio della durata di due anni, al termine del quale i fornitori di prodotti chimici hanno l’obbligo di aggiornare le schede di sicurezza in conformità con il Regolamento UE 830/2015.

Considerato l’avvicinarsi del termine del periodo transitorio inizialmente previsto dal Regolamento CLP (CE 1272/2008) e dal Regolamento SDS (UE 830/2015), tutti i fornitori, miscelatori e distributori di prodotti chimici sono tenuti a verificare la corretta applicazione di tali regolamenti al fine di evitare possibili sanzioni o contestazioni.

AdA

Leggi tutto...

Modifiche al D.Lgs. 81/08: CLP e rischio chimico

rischio chimicoEntrato in vigore il 29 marzo 2016, il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 39 (GU 14/03/16 n. 61), che integra le disposizioni delle direttive europee per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici (98/24/CE), da agenti cancerogeni mutageni (98/24/CE), nonché i criteri per la segnaletica di sicurezza (92/58/CE) per le gestanti (92/85/CE) e per i giovani lavoratori (94/33/CE), con il Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Il provvedimento legislativo, composto da quattro articoli, apporta modifiche al Decreto Legislativo 81/08 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro al Titolo IX "Sostanze Pericolose"), al Decreto Legislativo 151/01 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) e alla Legge 17 ottobre 1967, n. 977 disposizioni in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.

Articolo 1. Modifiche al Decreto Legislativo 81/08: in generale il termine “preparato” ovunque presente all’interno del testo, viene sostituito dal termine “miscela”, sia che si tratti di preparati pericolosi, chimici, cancerogeni e mutageni. La terminologia “responsabile dell’immissione sul mercato”, e conseguentemente le responsabilità relative, viene sostituita ovunque presenti dal termine “Il fornitore”. I termini come “molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3” sono sostituiti in conformità al regolamento 1272/2008 dai termini “tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull’allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2”.

Anche le definizioni di agente cancerogeno e di agente mutageno vengono modificate (articolo 234) in conformità a quanto definito nell’allegato I del Reg 1272/2008. Alcune modifiche riguardano poi i cartelli segnalatori, sempre in relazione al rischio chimico (comma i del Decreto Legislativo 39/16 in riferimento agli allegati XXV e XXVI del Decreto Legislativo 81/08), con l’indicazione occorre di utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui all’allegato V del regolamento CE 1272/2008, sia in caso di stoccaggi di lunga permanenza che di breve.

Articolo 2. Modifiche al Decreto Legislativo 151/01 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). Sempre in relazione all’evoluzione normativa vengono modificati i riferimenti al Decreto Legislativo 626/94 per quanto riguarda l’esposizione al rischio biologico, con gli opportuni riferimenti all’allegato XLIV del Decreto Legislativo 81/08 e vengono anche qui aggiornate le definizioni e le classificazioni delle sostanze chimiche e miscele ai sensi del Regolamento CE 1272/2008, con particolare riferimento alle sostanze mutagene (H340, H341), cancerogene (H350, H350i, H351), tossiche per la riproduzione e appartenenti alla categoria aggiuntiva per gli effetti sull’allattamento (H360, H360D, H360FD, H360Fd) e tossiche per organi bersaglio (H370, H371).

Articolo 3. Modifiche alla legge numero 977 del 17 ottobre 1967 (Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti). Anche in questo articolo le modifiche riguardano l’esposizione a sostanze biologiche e la conseguente riclassificazione come per l’articolo precedente, e l’esposizione a sostanze chimiche, cancerogene e mutagene, per le quali vengono qui elencate tutte le nuove categorie di rischio ai sensi del 1272/2008 comprensive anche di rischio da esposizione a piombo e amianto come da Titolo IX, Capo II, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L’articolo 4 è la Clausola di invarianza finanziaria, in cui viene definito che l’introduzione delle modifiche previste dal provvedimento non devono gravare ulteriormente sulla finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche dovranno provvedere ad assolvere gli oneri ivi descritti con le attuali risorse economiche, strumentali e umane disponibili.

AdA

Scarica il Decreto legislativo 15 febbraio 2016 n.39

Leggi tutto...

Linee guida per la verifica di conformità delle Schede Dati di Sicurezza (SDS)

Scheda-di-sicurezzaLa Direzione generale Welfare della Regione Lombardia ha emanato, con Decreto n.977/2016 del 16 febbraio 2016, le nuove Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP).

La checklist, elaborata dal Laboratorio regionale “Rischio Chimico”, nel rispetto delle procedure previste dal Piano regionale SSL, e validato nella riunione di Cabina di Regia del 3 dicembre 2015, permette di controllare una SDS sia in termini di presenza delle informazioni sia, laddove possibile, in termini di correttezza e coerenza tecnico-scientifica dei contenuti.

Inoltre, vengono riportate anche alcune verifiche effettuabili quando si ritiene opportuno un approfondimento; per queste può essere richiesto il confronto con l’etichetta o l’accesso al sito dell’ECHA o del RIPE (REACH Information Portal for Enforcement) per gli ispettori.

AdA

Scarica la Check List

Leggi tutto...
Sottoscrivi questo feed RSS