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Incentivi per l’acquisto di macchinari. Sabatini-ter, domande dal 2 maggio

SABATINIConto alla rovescia per l’accesso agli incentivi messi in pista dalla Sabatini-ter, lo strumento agevolativo istituito dal decreto legge del Fare (Dl n. 69/2013), per migliorare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature. La data per l’inoltro delle domande è fissata al prossimo 2 maggio. Resta il tempo, quindi, per gli ultimi controlli da parte delle imprese prima di procedere alle richieste. Poche le possibilità di errore dopo l’esauriente circolare messa a disposizione dal ministero dello Sviluppo economico lo scorso 23 marzo.

Vale la pena ricordare che nella formulazione disegnata dall’articolo 2 del Dl n. 69/2013 e successive modifiche, l’agevolazione consiste in un contributo pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, al tasso del 2,75% su un finanziamento della durata di cinque anni e d’importo equivalente a quello concesso da una banca o da un intermediario finanziario aderente alla convenzione con la Cassa depositi.

Oggetto del finanziamento deve essere l’acquisto o il leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature, nuovi di fabbrica e ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. Su questo aspetto, occorre prestare attenzione particolare al raccordo fra l’investimento e l’inoltro della domanda. Come ricorda la circolare, infatti, gli investimenti devono essere avviati, pena l’inammissibilità, successivamente alla data di trasmissione, a mezzo Pec della domanda di accesso alle agevolazioni. Utile, al riguardo, il riferimento al concetto di «avvio dell’investimento» contenuto nella stessa circolare, e coincidente con la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento o, se antecedente, con quella del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento.

Importante ricordare anche che le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere sui regolamenti comunitari di settore e, quindi, non sono concessi a titolo di “de minimis”.

Passando al profilo operativo, dal prossimo 2 maggio le domande andranno presentate, in bollo, tramite pec, fatta eccezione per le Pmi appartenenti ai settori agricoli e della pesca. Gli indirizzi di invio telematico sono quelli delle banche e degli intermediari finanziari aderenti alla convenzione, così come da elenco aggiornato e pubblicato nei siti internet del ministero. La domanda di agevolazione, in formato elettronico, va redatta, pena decadenza, secondo lo schema allegato alla circolare, e deve essere sottoscritta con firma digitale, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell’impresa proponente o da un suo procuratore. Anche tutti gli allegati dovranno essere conformi alla modulistica presente nella sezione “Beni strumentali-Nuova Sabatini” del sito internet del ministero (www.mise.gov.it).

Alla domanda vanno allegati:

  • la copia dell’atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura, qualora la domanda sia stata sottoscritta da un procuratore;
  • i dati per il calcolo della dimensione di impresa, qualora la richiedente risulti associata/collegata ad altra impresa;
  • nel caso in cui il contributo sia superiore a 150mila euro, ossia nel caso in cui il finanziamento superi il limite di 1,9 milioni di euro, la dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia.

AdA

fonte Sole24Ore AS

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Start-up innovative, via al bonus 2016

innovazioneVia libera alla fruizione delle agevolazioni fiscali per chi investe in start-up innovative anche per il 2016. Con la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» n. 84 dell’11 aprile diventa, infatti, pienamente operativa la proroga contenuta nel decreto 25 febbraio 2016 del ministero dell’Economia.

Gli incentivi contemplati dall’articolo 29 del Dl 179/2012 a favore delle start-up innovative si articolano su due livelli: (a) vantaggi tributari per chi investe nel capitale delle start-up; (b) incentivi diretti alle start-up.

Segnatamente ai primi, va ricordato che per le persone fisiche e giuridiche che investono in start-up innovative, sia direttamente che attraverso fondi specializzati, sono previste detrazioni di imposta. In particolare, nel caso delle persone fisiche, la detrazione di imposta è pari al 19% della somma investita (elevabile al 25% in presenza di start-up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico). L’investimento massimo agevolabile è di 500.000 euro per ciascun periodo di imposta, con un vincolo di destinazione di almeno 2 anni (a pena di decadenza).

Per i soggetti passivi Ires, la deduzione del reddito imponibile è pari al 20% delle somme investite (elevabile al 27% in presenza di start-up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico), per un importo massimo non superiore a 1,8 milioni di euro, a condizione che non dispongano dell’investimento prima di 2 anni.

Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche o giuridiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Le agevolazioni spettano fino a un ammontare complessivo dei conferimenti non superiore a 15 milioni per ciascuna start up innovativa. Le agevolazioni non spettano per gli investimenti effettuati mediante organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica e in quelle start-up che possono qualificarsi come imprese in difficoltà ai sensi degli «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà». Parimenti esclusi gli investimenti nelle start-up operative nel settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell’acciaio.

Stringenti le condizioni di accesso ai benefici da parte degli investitori. Questi dovranno ottenere una certificazione della start-up innovativa che attesti di non avere superato il limite dei 15 milioni, una copia del piano di investimento della start-up innovativa, che ne riassuma anche attività, prodotti e andamento previsto e, infine, per gli investimenti effettuati in start-up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

AdA

fonte Sole24Ore 101/16 AS

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Formazione salute e sicurezza: prorogato al 10 giugno il bando INAIL

formazione sslL’INAIL comunica che, con determinazione del Direttore Centrale Prevenzione n. 16 dell’11 aprile 2016, sono state approvate alcune modifiche al Bando per il finanziamento di progetti formativi specificatamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b) del d.lgs. 81/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2016.

In particolare è stata autorizzata la proroga del termine di presentazione delle domande di partecipazione al Bando alle ore 13.00 del 10 giugno 2016.

L’avviso di modifica e di proroga sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Prima, Serie Generale n. 88 del 15 aprile 2016 e su tre quotidiani a diffusione nazionale. L’avviso, unitamente al Bando integrale con le modifiche apportate, sarà pubblicato altresì nel sito dell’Inail.

Si ricorda che l’obiettivo del bando è quello di finanziare una campagna nazionale di rafforzamento della formazione prevista dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, destinata alle piccole, medie e micro imprese, con risorse economiche trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

AdA

Vai al bando

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Reddito d’impresa. Ammesse le attività di R&S avviate prima del 2015

reddito-impresaCredito d’imposta per ricerca e sviluppo anche per attività avviate prima del 2015. Per il calcolo dei costi ammessi al beneficio su base incrementale, si considerano gli importi di competenza degli esercizi 2015-2019 anche se si tratta di progetti e attività anteriori. La circolare 5/E/2016 analizza le tipologie di attività di ricerca e le quattro categorie di spesa sulle quali, con criterio incrementale, si determina il credito d’imposta.

Attività di ricerca
La circolare sottolinea innanzitutto che le attività di ricerca agevolabili possono essere svolte anche in ambiti diversi da quello scientifico e tecnologico (ad esempio storico o sociologico). Con riferimento alla ricerca fondamentale, è escluso che possano essere previsti utilizzi commerciali diretti dei lavori e delle sperimentazioni. Nell’ambito delle attività di sviluppo sperimentale si comprendono anche gli «studi di fattibilità», ma ciò non esclude, precisa l’Agenzia, che questi studi rilevino anche nelle fasi di ricerca fondamentale e industriale.

Tra le esclusioni, si sottolineano quelle riferite a modifiche non significative di prodotti e processi (modifiche stagionali, modifiche di design di un prodotto, miglioramenti derivanti dall’utilizzo di sistemi di produzione molto simili a quelli in uso). Per le attività di ricerca nel settore tessile e moda,il documento di prassi rinvia all’analisi contenuta nella circolare Mise 46586/2009.

Costi ammissibili
La circolare precisa che per quantificare i costi agevolabili si devono utilizzare i criteri fiscali e in particolare il principio di competenza previsto dall’articolo 109 del Testo unico. Le regole fiscali valgono anche per quei soggetti, come le imprese Ias adopter, che per la determinazione del reddito di impresa applicano i criteri di imputazione temporale previsti dai principi contabili internazionali. La norma agevola gli investimenti effettuati dal periodo di imposta 2015 al 2019; resta peraltro ferma l’agevolabilità di spese sostenute in questo periodo riferite a progetti e attività di ricerca avviate fino al 2014.

Particolare attenzione è dedicata alla prima categoria di spesa, quella relativa al personale altamente qualificato (introdotta dalla legge 190/2014). Questa categoria, che ha una quota di credito d’imposta pari al 50% dell’eccedenza rispetto alla media del triennio 2012-2014, comprende sia i costi per personale dipendente, sia i costi per collaboratori dell’impresa (compresi i professionisti), a condizione che questi ultimi svolgano la ricerca «alle dipendenze» dell’impresa stessa e dunque presso strutture di quest’ultima. I costi per attività svolte da professionisti in totale autonomia di mezzi e di organizzazione possono invece rientrare nella terza categoria di costi (ricerca esterna). Anche il costo di un amministratore con i requisiti di alta qualificazione può essere agevolato, ma limitatamente al compenso per l’attività di ricerca effettuata.

Maxi ammortamenti
Ribadita la cumulabilità da credito di imposta e maxiammortamenti 140%, la circolare precisa che per la quantificazione della seconda categoria di spese ammissibili (acquisizione e utilizzo di strumenti di laboratorio), la maggiorazione fiscale prevista dalla legge di Stabilità non va considerata, dovendosi quantificare l’importo ammissibile esclusivamente sulla base dei coefficienti tabellari applicati al costo effettivo. Per i beni in locazione non finanziaria, si utilizzerà lo stesso criterio (ammortamento teorico) considerando il costo del concedente che dovrà risultare dal contratto o da specifica attestazione.
La terza categoria di spese ammissibili riguarda quelle di ricerca esterne che possono essere effettuate da università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché «ad altri soggetti», comprese le start-up innovative.
Sono invece escluse quelle relative alle commesse affidate alle società del gruppo, per le quali potranno rilevare i costi, sostenuti (e risultanti da adeguata documentazione), per attività ricomprese nei gruppi agevolabili.

AdA

fonte Sole24Ore 77/16 L.G.

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