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News - Ambiente & Energia

News - Ambiente & Energia (409)

Gas fluorurati, ok alla dichiarazione annuale per le emissioni in atmosfera

gas-fluoruratiEntro il 31 maggio gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra devono presentare al ministero dell’Ambiente, per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.

L’entrata in vigore del Regolamento Ue 517/2014 non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas.

Il Dpr 43/2012 definisce “operatore” il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto qualora non abbia delegato a una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.

La dichiarazione dovrà essere trasmessa a Ispra tramite il sistema on-line accessibile al seguente link: http://193.206.192.119/fgas_v2/login.php

Sul sito dell'ISPRA sono disponibili le istruzioni per la compilazione.

AdA

fonte sole24ore PP

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CFP per Architetti ed Ingegneri. Al via il modulo formativo: "Economia ed estimo territoriale".

sgtProseguono le attività  del Corso di Alta Formazione “Governo del Territorio” organizzato nell’ambito della Scuola di Governo del Territorio.

Fino al 24 Aprile sarà possibile iscriversi al Modulo formativo “Economia ed estimo territoriale” che si svolgerà il 27 e 28 Aprile ed il 4 e 5 Maggio 2017 presso l’l’Università Suor Orsola Benincasa in Corso Vittorio Emanuele, 292 – Napoli.

La partecipazione al Corso, garantirà ad Architetti ed Ingegneri il riconoscimento di n. 16 Crediti Formativi Professionali.
Le docenze saranno curate dagli ingegneri Maurizio Festa, Antonio de Santis, Mauro Iacobini e Matilde Carlucci.

Per informazioni :

Consorzio Promos Ricerche
Tel. 081-4109140
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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mb

 

 

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Energia, contratti anti sprechi al Sud

pon 2014-2020revÈ ai blocchi di partenza l’avvio dello sportello per presentare progetti nell’ambito dei contratti di sviluppo per la tutela ambientale: domande dal 26 aprile per accedere ai 100 milioni di euro stanziati dal Dm dello Sviluppo economico 29 luglio 2015 grazie al Pon «Imprese e competitività» 2014-2020.

La misura, gestita da Invitalia, sostiene gli investimenti delle imprese di qualsiasi dimensione (anche attraverso il contratto di rete) delle Regioni convergenza: e quindi Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia nell’ambito della tutela ambientale, inizialmente “gestita” nel più ampio calderone dei contratti di sviluppo. Con questo strumento, ora, le politiche “verdi” nelle Regioni del Mezzogiorno potranno contare su un canale dedicato che punta verso l’efficientamento dell’energia soprattutto per le imprese energivore e a forte impatto ambientale. Tra i progetti ammissibili rientrano anche gli impianti di cogenerazione e il riciclo dei rifiuti, mentre restano a terra i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.

Le agevolazioni consistono in un “cocktail” di contributi: si va dal classico fondo perduto in conto impianti e alla spese, passando per il finanziamento agevolato rafforzato, in questo caso, dal contributo in conto interessi. Grandi aziende in prima linea, con il requisito di investimento minimo di 20 milioni. Ma c’è spazio anche per le altre che potranno ricorrere ai contratti di rete per fare sinergia sugli investimenti richiesti.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma dedicata di Invitalia (www.invitalia.it) a partire dalle ore 12 del 26 aprile e fino a esaurimento delle risorse. Sul sito anche un fac-simile della proposta di contratto.

AdA

fonte Sole24Ore 91/17 FL

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Bonus del 40% anche per il fotovoltaico

fotovoltaicoGli impianti fotovoltaici tornano ad essere considerati beni mobili. La circolare 4/E/2017 trae spunto dalla normativa sugli imbullonati per affermare che, non essendo più accatastabile con il fabbricato, l’impianto fotovoltaico viene ammortizzato con la percentuale del 9 per cento. Pertanto tale bene può usufruire del superammortamento maggiorando il costo del 40 per cento.

La posizione delle Entrate in ordine all’individuazione della percentuale di ammortamento fiscale degli impianti fotovoltaici ha avuto nel tempo interpretazioni alterne. Una prima circolare la 46/E/2007 aveva considerato l’impianto fotovoltaico un bene mobile ed aveva individuato la percentuale di ammortamento nella misura del 9% corrispondente al coefficiente applicabile alle centrali termoelettriche. Questa interpretazione veniva confermata successivamente con le circolari 38/E/2008 e 38/E/2010.

Successivamente l’Agenzia cambia radicalmente interpretazione con la circolare 36/E del 19 dicembre 2013 in cui afferma che l’impianto fotovoltaico, ad eccezione di quelli di modestissime dimensioni, deve essere considerato un bene immobile nella categoria «fabbricati destinati all’industria» con la percentuale di ammortamento pari al 4 per cento. Nella circolare relativa al superammortamento, l’Agenzia richiama la recente normativa in materia di imbullonati (articolo 1, comma 21, della legge 208/2015) la quale ha previsto che la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale censibili nelle categorie D ed E, tiene conto del suolo e delle costruzioni escludendo gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

La circolare 2/E del 1° febbraio 2016 precisa in modo esplicito che fra gli elementi non più oggetto di stima catastale ci sono anche gli impianti fotovoltaici. Per questi impianti vanno considerate tra le componenti immobiliari oggetto di stima il suolo, i locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione ed eventuali recinzioni e simili. L’Agenzia conferma la natura di bene immobile delle torri a sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche. Per questi supporti pertanto non si applica il super ammortamento mentre la agevolazione si applica sulle pale.

Di conseguenza secondo l’agenzia delle Entrate le componenti impiantistiche che sono escluse dalla rendita catastale degli immobili ospitanti le centrali fotovoltaiche ed eoliche, non possono essere considerati beni immobili ai fini della determinazione della aliquota di ammortamento. L’aliquota di ammortamento del 4% sarà ancora applicabile sulle componenti immobiliari. Invece per quanto riguarda le componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 9 per cento. Di conseguenza, tali componenti impiantistiche avendo una percentuale di ammortamento superiore al 6,5% (al di sotto della quale scatta l’esclusione dal beneficio del superammortamento), possono usufruire della maggiore deduzione fiscale.

La questione dell’ammortamento fiscale ora è risolta, anche perché molte imprese sotto il profilo civilistico ammortizzano l’impianto fotovoltaico con la percentuale del 5% al fine di imputare il costo all’esercizio in base all’esatta vita utile del bene che coincide con la durata del contratto, pari a venti anni, in cui il Gse eroga la tariffa incentivante e ritira l’energia prodotta. Il 5% è inferiore al 9% e pertanto nessuna contestazione sarà ora possibile sotto il profilo della deducibilità fiscale. Le imprese che hanno adottato questo criterio sono tranquille anche sotto il profilo civilistico in quanto non devono mutare il piano di ammortamento.

AdA

fonte Sole24Ore 88/17 GPT

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Valutazione di impatto acustico e tecnici competenti, dal 19 aprile in vigore i nuovi decreti

valutazione impatto acusticoEntreranno in vigore il 19 aprile due decreti legislativi in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2017. I due provvedimenti hanno lo scopo di armonizzare la normativa nazionale con quella comunitaria, in attuazione della delega di cui all’articolo 19 della Legge Europea 2013 bis (Legge n. 161/2014).

Il Dlgs 42 del 17 febbraio 2017 modifica e integra il Dlgs 194/2005 relativo alla gestione del rumore ambientale, e la legge quadro sull’inquinamento acustico (Legge 447/1995), disciplina la figura professionale di tecnico competente in acustica e introduce l’obbligo di mappature acustiche e di valutazione di impatto acustico.

Viene aggiornata la disciplina dell’attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica. In particolare vengono individuati i criteri generali per l’esercizio di tale professione, si disciplina l’elenco nominativo dei soggetti abilitati istituito presso il Ministero dell’Ambiente e i requisiti necessari per l’iscrizione.

Il decreto introduce l’obbligo per i Comuni di redigere, entro il 30 giugno 2017, le mappature acustiche secondo i criteri e le specifiche dettati dalla Direttiva Inspire (2007/2) e prevede, a decorrere dal 31 dicembre 2018, metodi comuni per la determinazione del rumore stabiliti dalla Direttiva 2002/49/CE.

Il provvedimento, inoltre, modifica le modalità e i termini di presentazione della relazione sullo stato acustico del Comune e prevede che la valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto (lineari, aeroportuali e marittime) deve considerare i casi di concorrenza tra le diverse infrastrutture interessate.

Prevede l’emanazione di nuovi regolamenti per le sorgenti di rumore attualmente non considerate dalla normativa e l’aggiornamento della disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività sportive. Alla definizione di ‘sorgenti sonore fisse’ vengono aggiunti gli impianti eolici.

Il Dlgs 41 del 17 febbraio 2017 colma un vuoto normativo relativo alle macchine rumorose operanti all’aperto e regolamentate dalla Direttiva 2000/14/CE, importate da Paesi extracomunitari e messe in commercio nella distribuzione di dettaglio, per le quali non sia stata prodotta la certificazione e la marcatura CE, e a prevenire possibili procedure di infrazione nei confronti dell’Italia.

AdA

Scarica il  decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 41

Scarica il  decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42

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MUD 2017, presentazione entro il 2 maggio

mud-2017Resta vigente il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2015 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2016” che conferma la validità del modello di dichiarazione, previsto dal D.P.C.M 17 dicembre 2014, ed in vigore nel 2015.

La presentazione del MUD entro il 30 aprile 2017 avverrà quindi con modulistica ed istruzioni già utilizzate per le dichiarazioni presentate nel 2016. Essendo la scadenza del 30 aprile un giorno festivo, la stessa viene prorogata al primo giorno seguente non festivo, ovvero al 2 maggio.

ISPRA ha predisposto e rende disponibili, informazioni aggiuntive alle istruzioni, pubblicate anche su una serie di siti tra i quali Ecocerved. Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente via telematica:

  • Comunicazione Rifiuti
  • Comunicazione Veicoli fuori uso
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  • Comunicazione Imballaggi, sezione Consorzi
  • Comunicazione Imballaggi, sezione gestori rifiuti da imballaggio

La spedizione telematica alle Camere di commercio deve essere effettuata tramite il sito www.mudtelematico.it. Il dichiarante deve spedire un file organizzato secondo le specifiche riportate nell'Allegato 4 al DPCM.  Il file può essere prodotto con il software messo a disposizione da Unioncamere o con altri software che rispettino le specifiche dell’Allegato 4. Non sono valide ai fini di legge, dichiarazioni inviate con altre modalità, quali ad esempio, supporti magnetici. (NO: floppy, CD, chiavette USB, moduli cartacei diversi dal modello semplificato). Le dichiarazioni inviate erroneamente in queste modalità non saranno acquisite e dovranno essere ritrasmesse in via telematica effettuata tramite il sito www.mudtelematico.it.

Le istruzioni dettagliate per la trasmissione via telematica del Modello Unico di Dichiarazione ambientale sono rese disponibili anche tramite i siti Internet:

Il Consorzio Nazionale degli imballaggi presenta la comunicazione alla Sezione Nazionale del Catasto dei rifiuti utilizzando il sito www.mudtelematico.it. La Comunicazione Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione va presentata esclusivamente tramite il sito www.mudcomuni.it. La Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche va presentata esclusivamente tramite il sito www.registroaee.it.

Si evidenzia, inoltre, che i soggetti che producono nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti per i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali, possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale su supporto cartaceo, tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata riportata in Allegato 2 al DPCM.

La Comunicazione Rifiuti semplificata deve essere compilata utilizzando la modulistica cartacea disponibile sul sito mud.ecocerved.it oppure attraverso la nuova procedura di compilazione disponibile sul sito di Ecocerved. In questo caso il dichiarante inserirà i dati tramite apposita applicazione web e poi stamperà la Comunicazione. Le Comunicazioni Semplificate devono essere spedite alla Camera di commercio competente per territorio all'interno di apposito plico sul quale devono essere riportati i dati identificativi della dichiarazione come da schema riportato nell'Allegato 6; ogni plico deve contenere la relativa attestazione di versamento dei diritti di segreteria. La Camera di commercio competente è quella nel cui territorio ha sede l'unità locale cui la dichiarazione si riferisce. La presentazione alla Camera di commercio deve avvenire mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento.

AdA

Indicazioni per la presentazione del MUD in via telematica

Istruzioni aggiuntive alla compilazione del MUD

Software MUD 2017

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La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile

logo snsvs 1Il 21 marzo 2017 il Ministero dell’Ambiente ha presentato agli interlocutori della società civile, della ricerca, dell’economia e delle istituzioni una proposta di Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile mira a mobilitare le energie di tutto il Paese nell’attuazione dell’Agenda 2030, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel dicembre 2015.

L’incontro del 21 marzo ha rappresentato un momento importante di condivisione dei contenuti e dell’ascolto delle istanze della società civile, anche in vista dei successivi passaggi istituzionali alla Conferenza Stato-Regioni e al CIPE, così come previsto dalla Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 (“Collegato ambientale”).

Nel corso dell’incontro è stata avviata la fase di raccolta dei contributi da parte della società civile, auspicando un’ampia partecipazione dei diversi interlocutori alla finalizzazione del testo della Strategia Nazionale.

I contributi sintetici dovranno auspicabilmente pervenire entro il 10 aprile 2017 presso Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

AdA

Scarica la proposta di strategia (bozza 2.0)

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FGAS: attivato il portale per la comunicazione annuale 2017

fgasL’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha comunicato l'apertura del portale per l'invio della comunicazione annuale F-Gas, relativa ai dati 2016.

In questo comunicato viene indicato che l'entrata in vigore del nuovo Regolamento CE n.517/2014 non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti.

In questa comunicazione sono inoltre riportate, oltre a diverse faq, le istruzioni riguardanti:
- la registrazione;
- la compilazione;
- il caricamento massivo

Si ricorda che tale comunicazione dev'essere inviata entro il 31 maggio 2017.

AdA

Vai al portale ISPRA

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Settore elettrico, un rapporto ISPRA sulle emissioni di CO2 e gas a effetto serra

ISPRA Gas SerraL'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ha reso disponibile online il rapporto "Fattori di emissione atmosferica di CO2 e altri gas a effetto serra nel settore elettrico" nel quale viene descritto l'andamento della produzione elettrica con particolare attenzione alle diverse fonti.

Nel rapporto sono stati elaborati i fattori di emissione atmosferica di anidride carbonica e altri gas a effetto serra per la generazione e i consumi di energia elettrica. I fattori di emissione per il settore elettrico sono indispensabili per la programmazione e il monitoraggio di misure di riduzione delle emissioni di gas serra, in relazione alle strategie di sviluppo del settore a livello nazionale e alle misure di risparmio energetico che è possibile adottare anche a livello di usi finali. Le emissioni di CO2 del settore elettrico sono state analizzate attraverso la decomposizione dei fattori determinanti.

L'analisi della decomposizione mostra che storicamente l'aumento dell'efficienza tecnologica nel settore termoelettrico e il conseguente impiego di combustibili a minore contenuto di carbonio hanno avuto un ruolo determinante nella diminuzione delle emissioni di CO2 ma a partire dal 2007 l'apporto delle fonti rinnovabili assume una dimensione rilevante, con un contributo alla riduzione delle emissioni atmosferiche superiore a quanto registrato per le altre componenti. Per i consumi elettrici l'analisi della decomposizione mostra che l'efficienza contribuisce alla riduzione delle emissioni atmosferiche solo nel settore industriale che rivela una struttura piuttosto eterogenea per i diversi comparti, mentre nel settore terziario la diminuzione dei fattori di emissione per la produzione elettrica è compensata dall'incremento dei consumi elettrici. Nel settore domestico si ha un forte disaccoppiamento tra consumi elettrici e corrispondenti emissioni atmosferiche.

AdA

Scarica il rapporto

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Sistri, aggiornato il documento “Guida gestione azienda”

sistriSul sito web del SISTRI, nella Sezione Manuali e Guide, è stato pubblicato l'aggiornamento del documento “Guida gestione azienda”.

Il documento, aggiornato al 20 febbraio 2017, si propone quale strumento di supporto per l’applicativo “Gestione Azienda” disponibile in area autenticata attraverso il quale è possibile visualizzare l’anagrafica, calcolare il contributo, richiedere dispositivi usb, annullare pratiche in essere ed inserire pagamenti e richieste di rimborso, ecc.

AdA

Scarica la “Guida gestione azienda”

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