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News - Ambiente & Energia

News - Ambiente & Energia (409)

Gestione ambientale. Un nuovo strumento dall’ISO

14034L’ISO ha recentemente pubblicato una nuova norma, si tratta della ISO 14034Gestione ambientale - Verifica delle tecnologie ambientali (ETV)”.
Questo documento fornisce gli strumenti per verificare l’efficacia delle prestazioni delle nuove tecnologie ambientali. La sua importanza sta nel fatto che da una parte permette alle aziende che sviluppano tali tecnologie di raggiungere nuovi mercati, dimostrando l’affidabilità e l’efficacia del loro operato, e dall’altra aiuta chi utilizza queste tecnologie a identificare quelle che più si adattano alle loro specifiche esigenze.
Il beneficio più rilevante che questa norma può realizzare riguarda la concreta opportunità di far conoscere e diffondere sul mercato le innovazioni tecnologiche “verdi”, così da declinare in termini pratici, quel concetto di sostenibilità ambientale che viene ormai comunemente riconosciuto come un obiettivo a cui tendere in qualsiasi settore produttivo.
La ISO 14034 propone un processo di verifica delle prestazioni che permette di stabilire la affidabilità di soluzioni tecnologiche innovative, compatibili con il rispetto dell’ambiente. Il fatto poi che questo documento sia una norma ISO significa che è il frutto di un consenso raggiunto a livello internazionale.
La nuova norma si articola in più sezioni: quella relativa ai principi di verifica e quella pratica. L’obiettivo che questo documento normativo persegue è quello di favorire una maggiore accettazione da parte del mercato delle tecnologie innovative, fornendo ragionevoli certezze in ordine al fatto che si tratta di alternative valide, sostenute da test indipendenti.
La ISO 14034 è stata pensata per dare le stesse opportunità e credibilità sul mercato agli innovatori tecnologici rispetto ai loro concorrenti, essere applicata senza difficoltà in qualsiasi realtà a livello internazionale, fornire una valutazione indipendente sulle tecnologie innovative ambientali, perseguire concretamente obiettivi ambientali e sostenibili a beneficio dei cittadini di tutto il mondo.
La norma ISO 14034 istruisce i verificatori indipendenti su come condurre la verifica di qualità garantita di una tecnologia ambientale. L’ETV aiuta quindi i fornitori di tecnologia a produrre dati oggettivi concernenti le prestazioni delle tecnologie innovative ambientali. Per gli acquirenti di tecnologia e gli investitori, ETV è una fonte affidabile di informazioni su cui basare le relative decisioni di acquisto. Infine, ETV fornisce ai responsabili politici, alle autorità di regolamentazione e a tutte le parti interessate informazioni chiare sulle prestazioni ottenibili con le nuove tecnologie ambientali.

mb

Fonte UNI

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Contabilizzazione del calore. Gli obblighi da gennaio 2017

valvore radiatoriDal 1° gennaio 2017 gli impianti centralizzati di riscaldamento e di fornitura di acqua calda sanitaria condominiali, per rimanere in esercizio, dovranno allinearsi agli obblighi previsti dal DLgs 141/2016 che recepisce la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. La Legge impone che entro il 31 dicembre 2016 vengano installati sistemi per la misurazione del calore di ciascuna unità abitativa. Questo consentirà di distribuire in maniera equa i costi, premiando i comportamenti virtuosi dei condomini più attenti nella gestione dell'impianto e della propria abitazione con la misura dei consumi effettivi, superando l'attuale modello di calcolo che fa riferimento alla sola superficie dei locali e non penalizza coloro che “sprecano calore”.
E’ possibile derogare all'installazione del sistema di contabilizzazione soltanto nel caso in cui un tecnico abilitato dichiari la sussistenza di precisi motivi di non fattibilità tecnica o l’antieconomicità degli interventi.
In tal caso sarà possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica e suddividendo gli importi rimanenti secondo altri metodi (millesimi, metri quadri, metri cubi o altro). Negli impianti condominiali centralizzati soggetti all’adeguamento le spese per il riscaldamento si dovranno ripartire secondo la norma tecnica UNI 10200 che lega il costo agli effettivi consumi di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, non più ai millesimi di proprietà.

La procedura di ripartizione della spesa totale di riscaldamento e acqua calda sanitaria secondo la UNI 10200 richiede quindi alcuni passaggi che possono essere così riassunti:

  1. determinare la spesa totale;
  2. determinare l’energia utile prodotta;
  3. calcolare il costo unitario dell’energia utile, ovvero il costo dell’energia all’uscita dal generatore;
  4. ripartire l’energia utile totale fra consumi volontari (prelievi di energia) e involontari (dispersione dell’impianto);
  5. ripartire l’energia utile volontaria in base alle letture delle apparecchiature;
  6. ripartire l’energia utile involontaria in base ai millesimi di riscaldamento. Dal 1° gennaio 2017 (salvo proroghe), l’inadempienza agli obblighi di adeguamento degli impianti saranno sanzionati con una multa che va dai 500 ai 2.500 euro. Le sanzioni potranno riguardare sia il condominio che il singolo proprietario dell’unità immobiliare.

 mb

 

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Presentato l'Annuario dei dati Ambientali 2016

AAAL'Annuario dei dati ambientali, giunto alla quattordicesima edizione, offre un quadro chiaro sullo stato di salute del sistema delle componenti ambientali e delle complesse interrelazioni che lo caratterizzano, fornendo a decisori politici, pubblici amministratori, tecnici e cittadini informazioni puntuali, oggettive e rigorose a livello scientifico.
Il prodotto è il risultato delle attività di raccolta, monitoraggio, controllo e ricerca svolte dall'ISPRA con il concorso delle Agenzie per la protezione dell'ambiente regionali e delle province autonome.
Tale collaborazione si colloca nell'ambito di un sistema a rete, il Sistema delle Agenzie ambientali, che coniuga la conoscenza diretta del territorio e dei problemi ambientali locali con le politiche nazionali di prevenzione e protezione dell'ambiente così da divenire punto di riferimento, tanto istituzionale quanto tecnico-scientifico, per l'intero Paese.
L'edizione 2016 si presenta ampiamente rinnovata, riferendosi con maggiore rilevanza a un contesto europeo e nazionale in evoluzione per quanto concerne i nuovi indirizzi delle politiche ambientali e delle metodologie di reporting.

mb

Scarica l'Annuario

Fonte ISPRA

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In vigore dal prossimo 11 dicembre il Decreto Scia 2 con le modifiche al T.U. dell'Edilizia

TU ediliziaPubblicato sul Supplemento Ordinario n. 52/L alla G.U. del 26/11/2016 il decreto “Scia 2” (D.lgs. 222/2016).

Il decreto, attuativo della riforma Madia della Pubblica Amministrazione, entrerà in vigore il prossimo 11 dicembre e modificherà  le procedure e gli interventi edilizi per i quali è necessaria la comunicazione e l’autorizzazione obbligatoria.
Il decreto che andrà a modificare ed integrare il Testo Unico dell’edilizia estende l’elenco delle attività per le quali non è necessaria la Scia, ovvero la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Aumenta il numero di interventi edilizi che non necessitano di autorizzazioni e di comunicazioni e vengono inserite nuove attività per le quali, al contrario, sono obbligatorie la Scia e la Cila, la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata.
In base a quanto previsto dal decreto legislativo la disciplina relativa alle autorizzazioni edilizie sarà la stessa su tutto il territorio nazionale, questo per ovviare al problema di comunicazioni differenziate nei diversi Comuni. Dal momento della sua entrata in vigore, il Testo Unico dell’edilizia disporrà in maniera certa e univoca e non saranno autorizzate leggi diverse rispetto a quelle nazionali, fatti salve casi particolari in cui sarà il Comune a dover disporre sulle comunicazioni e autorizzazioni necessarie.
La portata innovativa del decreto è che in materia di Scia, Cila e permessi necessari per avviare una nuova attività viene attuata una vera e propria semplificazione, al fine di ridurre gli adempimenti burocratici in ordine a determinate categorie di interventi edilizi.Merito del decreto voluto dal Ministro Madia e rimasto indenne alle pronunce di illegittimità della Corte Costituzionale è aver notevolmente semplificato e uniformato la disciplina relativa ai permessi edilizi.

Leggi il Decreto Lgs. n. 222/2016

mb

 

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Trasparenza appalti. Firmato un accordo ANAC - Autorità Energia elettrica e gas

ANAC 3Il 21 Novembre scorso è stato siglato un accordo tra il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), Raffaele Cantone e il Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico (AEEGSI), Guido Bortoni inerente a un  protocollo d’intesa per la corretta attuazione e applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione nei settori regolati dall’Autorità per l’energia, nonché per l’applicazione di eventuali misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese operanti nei medesimi settori regolati, disposte a fini anticorruzione e antimafia.
Viene evidenziato nella nota congiunta che “Le due Autorità avvieranno una cooperazione con scambio di pareri ed avvisi e collaboreranno nell’ambito di indagini conoscitive e atti di indirizzo comuni. Tramite il protocollo le due istituzioni potranno effettuare reciproche segnalazioni nei casi in cui, nell’ambito delle attività e dei procedimenti di rispettiva competenza, emergano fattispecie di interesse dell’altra Autorità e potranno collaborare anche per l’invio di segnalazioni al Parlamento o al Governo. L’accordo, infine consentirà all’Autorità per l’energia l’accesso alle informazioni contenute nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, per poter acquisire le informazioni necessarie ai procedimenti istruttori in corso o da avviare".

Scarica l'accordo

mb

Fonte ANAC

 

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Regolamento edilizio tipo. In Gazzetta Ufficiale il testo definitivo

REGOLAMENTO EDILIZIOPubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2016 il testo approvato con l’Intesa del 20 ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo (art. 4, comma 1-sexies del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001).
Il documento, contenente l’indice cui i Comuni dovranno rifarsi per la stesura dei regolamenti e le 42 definizioni standardizzate,  ha ricevuto il via libera della Conferenza Unificata il 20 ottobre scorso.
Entro fine aprile 2017 le Regioni dovranno recepire il Regolamento edilizio tipo e le definizioni; sarà poi la volta dei Comuni. Le Regioni potranno riconoscere loro al massimo altri 180 giorni per adottare i regolamenti edilizi sulla base dello schema tipo. Entro ottobre 2017 il panorama delle normative edilizie dovrebbe quindi apparire notevolmente semplificato.
Resteranno intatte le previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti. Nel recepimento del regolamento edilizio tipo, le Regioni e i Comuni potranno quindi effettuare degli adattamenti in base alle loro specificità territoriali.
In fase di recepimento, le Regioni potranno specificare e semplificare l’indice del Regolamento edilizio tipo, ma anche individuare le definizioni standardizzate in grado di incidere sulle previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici e, in via transitoria, adottare indicazioni tecniche per la loro corretta interpretazione. Per quanto riguarda la definizione di "superficie accessoria", ogni Regione potrà decidere quali parti dell'edificio rivestono un carattere accessorio rispetto alla destinazione d'uso.
Le Regioni a Statuto Speciale si adegueranno solo se non si creeranno conflitti con le norme interne già esistenti.
In ogni Comune il Regolamento edilizio si dividerà in due parti: un capitolo dedicato ai princìpi generali e uno alle disposizioni regolamentari comunali.
Tra i princìpi generali ci saranno la definizione dei parametri urbanistici ed edilizi, la definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso, le procedure da seguire per ottenere e depositare i titoli abilitativi, la modulistica unificata completa di elaborati da allegare, i requisiti generali delle opere edilizie, cioè limiti di altezza, densità e distanze tra edifici, le regole per gli immobili vincolati.
Le disposizioni regolamentari comunali conterranno invece le procedure interne, le norme su qualità, sostenibilità e requisiti tecnici complementari. Ad ogni modo, si legge nel decreto, bisognerà perseguire gli obiettivi di semplificazione, igiene pubblica, estetica, incremento della sostenibilità ambientale, superamento delle barriere architettoniche e riqualificazione urbana.

Intesa 20/10/2016

Regolamento

Le 42 definizioni

Riferimenti legislativi

mb

 

 

 

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Bonifica amianto. Incentivi fiscali dal Ministero dell'Ambiente

amianto 2E’ ora possibile presentare la domanda per accedere al credito d’imposta per gli interventi di bonifica dell’amianto.
Le domande per fruire dell’incentivo fiscale devono essere presentate a partire, dal 16 novembre 2016 e non oltre il 31 marzo 2017, utilizzando la piattaforma web messa a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa registrazione.
Nella singola domanda occorre indicare:

  • il costo complessivo degli interventi;
  • l’ammontare delle singole spese;
  • l’ammontare del credito d’imposta richiesto.

È inoltre necessario dichiarare che l’impresa non sta usufruendo, in relazione alle medesime voci di spesa, di altre agevolazioni previste dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria.

E' necessario allegare:

  • il piano di lavoro del progetto di bonifica presentato all’Asl competente;
  • la comunicazione di ultimazione dei lavori inviata all’Asl competente, comprensiva della documentazione attestante l’avvenuto smaltimento in discarica autorizzata e, nel caso di amianto friabile in ambienti confinanti, anche la certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati redatta da Asl;
  • l’attestazione delle spese sostenute rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’Albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti durante l’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti. Entro 90 giorni dall’invio della domanda, il Ministero competente comunica il riconoscimento o il diniego del beneficio.


Nell’ipotesi di riconoscimento, il credito di imposta deve essere ripartito ed utilizzato in tre quote annuali di pari importo, da indicare all’interno della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo, a decorrere dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016.Si evidenzia che il bonus, pari al 50 per cento delle spese sostenute, può essere richiesto dai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016, interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 giugno 2016, “sono considerate eleggibili le spese per la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, di:

  • lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
  • tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
  • sistemi di coibentazione industriale in amianto.


Il credito d’imposta spetta a condizione che la spesa complessiva sostenuta, in relazione a ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato, sia almeno pari a 20.000 euro e purché l’ammontare totale dei costi eleggibili sia limitato all’importo di 400.000 euro per ciascuna impresa.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997.

mb

Fonte: Ministero Ambiente

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Sistemi di gestione dell’energia in Italia. Pubblicato il Rapporto CEI-FIRE-CTI 2016

Indagine CEIÈ disponibile il rapporto finale di un’indagine condotta dal CEI, dal FIRE e dal CTI che ha voluto studiare lo stato di attuazione della Norma EN ISO 50001 in Italia per evidenziarne i benefici e le criticità emersi nei primi anni di adozione.
Tra gli obiettivi dell'indagine, era compreso anche quello relativo alla necessità di individuare possibili spunti di miglioramento della norma alla luce del processo di revisione normativa che, partito da qualche mese in sede internazionale, vedrà impegnati gli organismi di normazione europei CEN e CENELEC.
Il rapporto illustra lo stato di attuazione, le problematiche e l’evoluzione   della norma UNI CEI EN ISO 50001 “Sistemi di gestione dell’energia” emersi da un’indagine svolta su un campione significativo di organizzazioni certificate ISO 50001, di EGE operanti nel settore e di organismi di certificazione accreditati.

mb

Scarica il Rapporto

Fonte CEI

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Energia: online la guida ENEA per aumentare l'efficienza e risparmiare in bolletta

ENEA CASACon l’approssimarsi della stagione fredda e l'accensione degli impianti di riscaldamento,  l’ENEA ha messo online  una nota per ricordare alcune semplici regole per la corretta manutenzione della caldaia ai fini della sicurezza, per la contabilizzazione del calore e per risparmiare sulla bolletta ed  evitare sprechi di energia o multe per non aver rispettato le previsioni di legge.
La regola numero uno riguarda la sicurezza, ovvero la corretta manutenzione degli impianti, fondamentale per consumare e inquinare meno e per evitare sanzioni. Infatti, un impianto ben regolato e ben manutenuto consuma e inquina meno e chi non effettua la manutenzione prevista dal DPR 74/2013, rischia una multa non inferiore a 500 euro. Utili indicazioni sono disponibili nella Guida per l’esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici, realizzata dall’ENEA nell’ambito delle attività di informazione e formazione del Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con Unione Nazionale Consumatori, Adiconsum, Assoclima, Assotermica, Confartigianato, Federconsumatori e il mensile il TEST.
La regola numero due è applicare le valvole termostatiche, apparecchiature che aprono o chiudono la circolazione dell’acqua calda nel termosifone e consentono di mantenere costante la temperatura impostata, aiutando a concentrare il calore negli ambienti più frequentati e a evitare sprechi. Il Decreto Legislativo n.102/2014, che ha recepito la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, rende obbligatoria l’installazione di sistemi di contabilizzazione e termoregolazione e l’adozione di un determinato criterio di ripartizione dei costi. Per evitare le sanzioni previste dalla legge è necessario mettersi in regola entro il 31 dicembre 2016. Per maggiori informazioni: Vademecum termoregolazione e contabilizzazione del calore.
Una terza regola riguarda il controllo della temperatura e l’uso dei cronotermostati, dispositivi elettronici che consentono di regolare temperatura e tempo di accensione in modo da mantenere l’impianto in funzione solo quando si è in casa. Scaldare troppo la casa fa male alla salute e alle tasche: la normativa consente una temperatura di 20 - 22 gradi, ma 19° sono più che sufficienti a garantire il comfort necessario. Attenzione, inoltre, perché ogni grado abbassato si traduce in un risparmio dal 5 al 10 per cento sui consumi di combustibile. Altra regola importante è il controllo delle ore di accensione. Il tempo massimo giornaliero è indicato per legge e cambia a seconda delle 6 zone climatiche in cui è suddivisa l’Italia.
Schermando le finestre la notte - chiudendo persiane e tapparelle o mettendo tende pesanti - si riducono le dispersioni di calore verso l’esterno. Inoltre è opportuno evitare di apporre ostacoli davanti e sopra i termosifoni, in quanto mettere tende o mobili davanti ai termosifoni o usare i radiatori come asciuga biancheria disperde calore ed è fonte di sprechi. Inoltre attenzione a non lasciare troppo a lungo le finestre aperte: per rinnovare l’aria in una stanza bastano pochi minuti, evitando inutili dispersioni di calore.
Impianti di riscaldamento innovativi. Se l’impianto ha più di 15 anni, conviene valutarne la sostituzione ad esempio con le nuove caldaie a condensazione, le pompe di calore, o con impianti integrati dove la caldaia è alimentata con acqua preriscaldata da un impianto solare termico e/o da una pompa di calore alimentata da un impianto fotovoltaico.
Usufruire degli ecobonus. Per gli interventi sulle caldaie è possibile usufruire degli ecobonus del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici e del 55% per quella del patrimonio edilizio. Altri interventi soggetti a detrazione fiscale riguardano serramenti e infissi, pannelli solari, coibentazione e coperture, schermature solari e, da quest’anno, anche la building automation, vale a dire, l’insieme dei dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti termici.

Guida per l’esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici

Vademecum termoregolazione e contabilizzazione del calore

mb

Fonte: ENEA

 

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Primo Rapporto della Scuola di Governo del Territorio. La presentazione a Bari

CCCAppena pubblicato il primo volume della collana della Scuola di Governo del Territorio. Il libro è intitolato "La competitività italiana. Le imprese, i territori le città metropolitane" ed è stato realizzato da un gruppo di lavoro, coordinato dal Direttore della Scuola, Prof. Riccardo Realfonzo e composto da studiosi delle università campane e da tecnici dell'IFEL-ANCI.
La presentazione del volume è in programma il 14 ottobre a Bari, nell’ambito  dei lavori dell'Assemblea Nazionale dell'ANCI. Al dibattito parteciperanno, tra gli altri, il neo-eletto presidente dell'ANCI e sindaco di Bari, Antonio Decaro e il sottosegretario alla pubblica amministrazione Angelo Rughetti.
Il Rapporto prende in esame la competitività dei sistemi produttivi, dei territori e delle città metropolitane italiane mediante alcuni indicatori innovativi, che si propongono di superare le difficoltà teorico-metodologiche presenti nei più noti studi delle istituzioni internazionali.
L’esame viene condotto mediante l’elaborazione di due indicatori relativi alla dotazione produttiva e al contesto territoriale, e di un indice sintetico che tiene conto di queste due “dimensioni” della competitività. Le elaborazioni muovono da dati ufficiali, si spingono al livello delle province e delle città metropolitane e i risultati sono di sicuro interesse.

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