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News - Responsabilità Sociale

News - Responsabilità Sociale (235)

Codice Appalti: deroghe per il G7

appaltiApprovato in via definitiva dal Senato il disegno di legge “Mezzogiorno” che prevede deroghe al Codice Appalti per il G7 di Taormina ed anche finanziamenti per Matera 2019 e credito di imposta per gli investimenti delle imprese.

Codice Appalti. Le gare d’appalto inerenti al G7 di Taormina potranno derogare al Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) in presenza di condizioni di urgenza. In questo caso, lavori servizi e forniture potranno essere affidati senza bando, ma ricorrendo alla procedura negoziata con invito ad almeno cinque operatori. La deroga non varrà quindi per tutte le gare, ma solo per quelle per cui sia effettivamente provata l’urgenza.

Credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi. L’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature, effettuato fino al 31 dicembre 2019, nelle imprese di Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo potrà usufruire di un credito di imposta pari al 25% nelle grandi imprese, al 35% nelle medie imprese e al 45% nelle piccole aziende. Ad ogni progetto di investimento potranno essere erogati al massimo 3 milioni di euro per le piccole imprese, 10 milioni di euro per le medie imprese e 15 milioni di euro per le grandi imprese.

Matera 2019. Viene istituito il programma “Magna Grecia” per il finanziamento di specifici progetti che valorizzino il ruolo di Matera quale città porta verso il Mediterraneo e capitale della cultura nel 2019. Il progetto potrà contare su 1,2 milioni di euro. Sarà infatti creato un Fondo presso il ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) con una dotazione di 400mila euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Il programma mira alla nascita di un sistema culturale integrato attraverso la valorizzazione di aree archeologiche, strutture storiche, componenti artistiche, contesti urbanistico-architettonici, naturalistici, paesaggistici e ambientali e favorendo, nel contempo, lo sviluppo della costa ionica e dei comuni contermini.

Adeguamento dei sistemi idrici e fognari. Sarà nominato un commissario unico per la realizzazione, nel minor tempo possibile, degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, come previsto dalle procedure di infrazione europee 2004/2034 e 2009/2034. Il commissario unico si avvarrà di una segreteria tecnica composta al massimo da sei membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e scelti tra soggetti dotati di comprovata pluriennale esperienza tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria idraulica e del ciclo delle acque. Per il pagamento delle indennità dei tecnici è prevista una spesa massima di 300mila euro annui, da ripartire per il numero dei componenti.

AdA

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Sistemi di Gestione nelle Imprese della provincia di Napoli: pubblicato il report aggiornato a dicembre 2016

report aziende sg dicembre 2016Pubblicato l'aggiornamento a dicembre 2016 del documento “Monitoraggio delle imprese certificate” nei principali sistemi gestionali, realizzato dal Consorzio Promos Ricerche nell’ambito del Programma di “Sensibilizzazione delle PMI per l’implementazione di sistemi orientati alla promozione della Responsabilità Sociale delle Imprese (RSI)”.

Le iniziative di Responsabilità Sociale delle Imprese devono basarsi su un approccio «volontario, da parte delle organizzazioni, delle preoccupazioni sociali e ambientali nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con tutte le parti interessate» (Commissione delle comunità europee, Libro Verde, Bruxelles lug. 2001).

Operare in modo socialmente responsabile significa, per qualsiasi organizzazione, tenere conto delle ricadute della propria condotta nei confronti dell'ambiente e nei rapporti con gli “stakeholders” (portatori d’interesse) quali il personale, la comunità locale, i partner commerciali, i clienti, le istituzioni e l’ambiente.

I principali sistemi di gestione analizzati nel presente documento riguardano, oltre alla Responsabilità sociale (SA 8000), la Qualità (ISO 9001), l’Ambiente (ISO 14001) e la Sicurezza e Salute del Lavoro (OHASA 18001).

Tale informativa rappresenta un indice di sostenibilità del tessuto produttivo dell’intera provincia, in quanto riporta l’attenzione che le imprese riservano alle problematiche inerenti alla salute e sicurezza dei lavoratori, ma anche alla garanzia delle produzioni e del loro impatto sull’ambiente e, quindi, più in generale alla responsabilità sociale delle imprese.

AdA

Scarica il documento “Monitoraggio delle imprese certificate - Dicembre 2016”

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Anac: rating di impresa anche per servizi e forniture

ratingVolontario e soprattutto esteso al mondo dei servizi e delle forniture, che oggi invece verrebbero tagliati fuori, lasciando senza strumenti di valutazione un mercato presidiato da decine di migliaia di imprese. Sono le due richieste principali alla base dell’atto di segnalazione con cui l’Autorità Anticorruzione chiede al Governo di modificare il meccanismo del rating di impresa, previsto dalla riforma degli appalti entrata in vigore lo scorso 19 aprile. La segnalazione, inviata ieri, intercetta un momento decisivo per l’attuazione del nuovo codice. Attraverso la cabina di regia insediata a Palazzo Chigi, il Governo sta lavorando proprio in questi giorni al decreto correttivo: il “tagliando” da effettuare entro un anno dalla riforma per correggere le (non poche) criticità riscontrate dal mercato durante i primi mesi di applicazione.

Come segnala il presidente Raffaele Cantone, l’Anac resta ancora convinta che il rating di impresa, destinato a valutare la “reputazione” di chi partecipa al mercato degli appalti pubblici, resta uno strumento fondamentale per promuovere la «performance contrattuale». L’obiettivo è quello di prevenire «i rischi di cattiva esecuzione» delle opere. «Una svolta epocale per i contratti pubblici», scrive l’Authority nella segnalazione. Capace addirittura da fare del sistema italiano «una best practice» internazionale.

Non è un mistero però che i tentativi di mettere in piedi il rating finora non siano stati coronati dal successo. Una prima bozza di linee guida, varata dall’Autorità la scorsa estate, è stata messa in consultazione e poi subito ritirata. Un secondo passaggio con gli operatori, effettuato a fine settembre, non è bastato a superare i rilievi legati in particolare ai rischi di limitazione della concorrenza, di sovrapposizione con il sistema di qualificazione dei costruttori già in vigore, oltre al pericoloso “intreccio” con il rating di legalità rilasciato dall’Antitrust. Ma non si tratta solo di questo.

Nella segnalazione l’Anac contesta innanzitutto la scelta di limitare l’applicazione del rating alle imprese che lavorano nei cantieri pubblici, mettendo in fuorigioco i fornitori e le società che offrono servizi. «Una limitazione irragionevole», sottolinea l’Anticorruzione, considerando la dimensione dei due mercati e le «numerose criticità riscontrate nel tempo proprio in ordine alla qualità dei relativi affidamenti». La seconda obiezione riguarda la decisione di farne un requisito obbligatorio ai fini della qualificazione. Soprattutto in un sistema, come quello dei lavori pubblici, in cui già esiste un meccanismo di abilitazione al mercato «basato su elementi certi e determinati». La conseguenza, considerando che così facendo il rating verrebbe utilizzato solo per i lavori sopra i 150mila euro (dove vige l’obbligo di qualificazione Soa), sarebbe quello di applicare il sistema a «un numero limitato di casi». Di qui la richiesta di applicare il rating su base volontaria, valutando solo chi lo chiede, tanto nei lavori che nel campo di servizi e forniture. In questo modo, è la tesi dell’Anac, il rating potrebbe essere usato come criterio premiale nella valutazione delle offerte. Superando anche le obiezioni, sollevate in passato dalla Corte Ue, sul divieto di utilizzare criteri soggettivi tra i parametri di valutazione delle proposte. Ora infatti le direttive ammettono di prendere in esame «le qualifiche e l’esperienza del personale incaricato di eseguire l’appalto».

Da risolvere anche la questione (di non poco conto) relativa al curriculum maturato negli anni dalle imprese. Per come è strutturato ora, ricostruisce l’Anac, un rating obbligatorio dovrebbe essere applicato soltanto a partire dall’entrata in vigore del nuovo codice «con l’inevitabile risvolto di un azzeramento della storia professionale» dei costruttori. Di qui la richiesta di prevedere un meccanismo alternativo, magari attribuendo «rilievo positivo all’assenza di elementi con valore penalizzante per il futuro (assenza di contenzioso meramente pretestuoso, di risoluzioni contrattuali per inadempimento, di penali oltre una certa soglia)».

AdA

Fonte Sole24Ore 33/17 Mau.S.

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Bilancio sociale. Nuovo obbligo per banche, assicurazioni e società quotate

BIL SOCIALESocietà quotate, banche e assicurazioni da quest’anno devono redigere un “bilancio sociale” - letteralmente la norma parla di una «Dichiarazione individuale di carattere non finanziario» - che riveli i comportamenti dell’azienda su molteplici aspetti. Si va dal rispetto del personale e dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, dall’utilizzo delle risorse energetiche alle emissioni di gas e di altri inquinanti.
Il decreto che prevede quest'obbligo è il Dlgs 254 del 30 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 7 del 10 gennaio 2017 ; decreto che recepisce la direttiva europea 2014/95/UE. La nuova norma risponde alla necessità di portare la trasparenza delle informazioni sociali e ambientali fornite dalle imprese di tutti i settori a un livello elevato comparabile in tutti gli Stati membri.
Il nuovo obbligo riguarda gli «enti di interesse pubblico» ex Dlgs 39/2010, e quindi quotate, banche e assicurazioni, che siano di «grandi dimensioni» e cioè: con un numero di dipendenti medio annuo superiori a 500, un totale attivo superiore a 20 milioni di euro e un totale dei ricavi netti superiore a 40 milioni.
La dichiarazione individuale di carattere non finanziario può essere compilata anche su base volontaria, in questo caso se la revisione è svolta dal Collegio sindacale la “Dichiarazione” deve essere avallata da un revisore terzo. Le aziende possono decidere di compilare il cosiddetto bilancio etico perché è indicativo di una filosofia abbracciata dall’azienda e ha un impatto reputazionale che sta assumendo un’importanza crescente nel mercato.
Sono molto alte le sanzioni a carico di amministratori ed organi di controllo nel caso in cui non siano effettuati correttamente e tempestivamente gli adempimenti obbligatori, il cui accertamento ed irrogazione è di competenza della Consob. Per gli amministratori che omettono di depositare al Registro delle imprese la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario la sanzione va da 20.000 100.000 euro. Se provvedono in ritardo, ma entro trenta giorni, la sanzione si riduce di un terzo.
Stessa sanzione se non viene allegata alla “Dichiarazione” l’attestazione specifica di un revisore circa la conformità delle informazioni fornite. La sanzione è ridotta alla metà l’omissione viene fatta nel caso di dichiarazione presentata su base volontaria
Sempre da 20mila a 100mila euro l’ammenda per gli amministratori che depositano la dichiarazione depositata non è redatta in conformità agli articoli 3 e 4. Se però il documento contiene informazioni «non rispondenti al vero» oppure omette «fatti rilevanti» allora la multa per amministratori e componenti dell'organo di controllo va da 50mila a 150mila euro.

Scarica il Dlgs 254 del 30 dicembre 2016

Fonte: Il Sole 24 Ore

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Pubblicate le Linee Guida ANAC n. 6. Cause di esclusione dalle procedure di gara

ANAC 4Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 03/01/2017, n. 2 la Determinazione ANAC 16 novembre 2016, n. 1293 recante "Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice"".
Le nuove linee guida prevedono che sono cause di esclusione dalle procedure di gara gli illeciti professionali gravi tali da rendere dubbia l’integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell’attività oggetto di affidamento.
Le linee guida, al fine di individuare i messi di prova adeguati, forniscono indicazioni operative e chiarimenti in merito alle fattispecie esemplificative indicate in via generica dal Codice e ai criteri da seguire nelle valutazioni di competenza. Ciò nell’ottica di assicurare l’adozione di comportamenti omogenei da parte delle stazioni appaltanti e garantire certezza agli operatori economici.
Il verificarsi delle fattispecie esemplificative individuate nelle presenti Linee guida non dà luogo all’esclusione automatica del concorrente, ma comporta l’obbligo della stazione appaltante di procedere alle valutazioni di competenza in ordine alla rilevanza ostativa degli specifici comportamenti, da effettuarsi nell’esercizio del potere discrezionale alla stessa riconosciuto, secondo le indicazioni fornite dall'ANAC.
Le Linee guida definiscono:

  • ambito oggettivo, ovvero gli illeciti professionali gravi tali da rendere dubbia l’integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell’attività oggetto di affidamento;
  • ambito soggettivo, ovvero i gravi illeciti professionali riferiti direttamente all’operatore economico o ai soggetti individuati dall’art. 80, comma 3, del Codice;
  • mezzi di prova adeguati, ovvero i provvedimenti adottati dalle Stazioni appaltanti e quelli di condanna emessi in sede giudiziale, da comunicare all'ANAC, con riferimento ai contratti dalle stesse affidati idonei a incidere sull’integrità e l’affidabilità dei concorrenti;
  • rilevanza temporale, ovvero il periodo di esclusione dalle gare che non può superare i tre anni a decorrere dalla data dell’annotazione della notizia nel Casellario informatico gestito dall’ANAC o, per i provvedimenti penali di condanna non definitivi, dalla data del provvedimento, e che deve essere valutato con riferimento alla gravità del comportamento tenuto in concreto dal concorrente, alla tipologia di contratto da affidare e alle modalità di esecuzione dello stesso;
  • i criteri di valutazione dei gravi illeciti professionali;
  • le misure di self-cleaning;
  • l'entrata in vigore delle Linee guida (il giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

In riferimento all'ambito oggettivo, la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti gravi e significativi riscontrati nell’esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, che abbiano comportato, alternativamente o cumulativamente:
•    la risoluzione anticipata non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio;
•    la condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni quali l’applicazione di penali o l’escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del Codice o della previgente disciplina.

Linee guida - formato pdf (153 Kb)

Relazione AIR – formato pdf (535 Kb)

mb

Fonte ANAC

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Responsabili prevenzione e corruzione. Comunicato ANAC

ANAC-2Prorogato al 16 gennaio 2017 il termine per la pubblicazione della Relazione annuale.
I Responsabili della Prevenzione della corruzione (RPC) hanno tempo fino al 16 gennaio 2017 per pubblicare la Relazione annuale nella sezione ‘amministrazione trasparente’ dei siti internet istituzionali. Il provvedimento, disposto con il Comunicato del Presidente del 5 dicembre 2016, si è reso necessario a seguito delle richieste di chiarimento pervenute all’Autorità, e per consentire ai RPC di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione dei Piani di Prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio 2017.

Comunicato del Presidente

Istruzioni e Scheda Relazione annuale RPC

mb

Fonte ANAC

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Nuovo Codice dei Contratti: Approvate da ANAC le linee guida sui commissari di gara

ANAC 1L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato il 16 novembre scorso in via definitiva le linee guida n. 5 relative a “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”. Contestualmente all’approvazione delle linee guida, il Consiglio dell’ANAC ha inviato al Governo e al Parlamento una segnalazione relativa alla “Proposta di modifica dell'art. 77 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
Nella segnalazione inviata, l’ANAC precisa che nella predisposizione delle linee guida l’Autorità ha rilevato alcune criticità della norma di riferimento, all’art. 77, commi 1, 3, 6 e 8 del Codice dei contratti, che potrebbero condurre ad un'applicazione distorta dell'istituto, in ordine alle quali l’ANAC propone modifiche relative:

  • all’ambito di applicazione (art. 77, comma 1, del Codice dei contratti);
  • alle soglie di riferimento (art.77, comma 3, del Codice dei contratti);
  • alla nomina del Presidente (art. 77, combinato disposto di cui ai commi 3 e 8, del Codice dei contratti)
  • al sorteggio dei commissari da incaricare (art. 77, comma 3, del Codice dei contratti);
  • ai requisiti di moralità (art. 77, comma 6, del Codice dei contratti)

In pratica l’ANAC conferma, nella versione definitiva delle linee guida, la scelta che obbliga le stazioni appaltanti a nominare il presidente della Commissione tra gli iscritti all’Albo tenuto dall’ANAC anche per gli interventi di valore inferiore alle soglie comunitarie (5.225.000 Euro); pertanto l’obbligo di nominare un presidente esterno viene esteso a tutti gli appalti di valore superiore al milione di euro per i quali deve essere utilizzato il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa mentre per tutti gli appalti al di sotto del milione di euro per i quali continuerà ad essere utilizzato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso non sarà necessaria alcuna nomina.
ANAC ha optato per la nomina del Presidente esterno anche per le gare sottosoglia associando, però, alle linee guida l’atto di segnalazione citato precedentemente.
Nelle linee guida è, poi, previsto l’obbligo per i commissari di gara di dotarsi di un’assicurazione per la copertura di eventuali danni procurati alla stazione appaltante, “anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi”.
Nelle linee guida approvate definitivamente è precisato che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, compete a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. Per poter far parte della commissione gli esperti devono necessariamente essere iscritti all’Albo, anche se appartenenti alla stazione appaltante che indice la gara. Appartengono sempre alla stazione appaltante e non devono essere iscritti all’albo il segretario e il custode della documentazione di gara, se diverso dal segretario.

mb

Vai al sito ANAC

Scarica le Linee Guida

Fonte ANAC

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Nuovo Codice Appalti. Affidamenti sotto soglia - Pubblicate le Linee Guida ANAC

ANAC 1Sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'ANAC le Linee guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici".
Le Linee guida composte da 13 pagine sono state redatte ai sensi dell'art. 36, comma 7, del Codice, che affida all'ANAC la definizione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Considerato l'alto numero di affidamenti sotto soglia, le Linee guida si prefiggono lo scopo di fornire al mercato indicazioni operative circa le modalità di svolgimento delle procedure indicate dal citato art. 36 e ciò al duplice fine di incrementare l'efficienza delle stazioni appaltanti nel rispetto della normativa vigente e di prevenire fenomeni corruttivi, standardizzando, ove possibile, le azioni che queste ultime debbono compiere. L'intervento dell'Autorità, inoltre, persegue lo scopo di ridurre il contenzioso.

L'art. 36 del Codice dispone che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. La norma riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie per gli affidamenti in esame ovvero di procedere secondo le seguenti modalità:

  1. per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
  2. per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente;
  3. per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.;
  4. per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.

Nelle linee guida vengono, quindi esaminati, i seguenti profili:

  • Oggetto e ambito di applicazione;
  • Principi comuni;
  • L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture importo inferiore a 40.000,00 euro;
  • L'avvio della procedura;
  • I requisiti generali e speciali;
  • I criteri di selezione, la scelta del contraente e l'obbligo di motivazione;
  • La stipula del contratto;
  • La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 ;
  • L'indagine di mercato e l'elenco dei fornitori;
  • Il confronto competitivo;
  • La stipula del contratto;
  • La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro.

Linee Guida n. 4 ANAC

 mb

Fonte ANAC

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Pubblicato in G.U il Regolamento “taglia tempi”. In vigore dal prossimo 11 Novembre

GU COPE’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016 il Regolamento “taglia tempi” DPR 194/2016 che riduce fino al 50% i termini della burocrazia per ottenere le autorizzazioni utili alla localizzazione, progettazione e realizzazione delle infrastrutture cosiddette necessarie.
Il regolamento attuativo della Riforma Madia (Legge 124/2015) entrerà in vigore l’11 novembre 2016. A partire da questa data, Regioni e Comuni potranno avanzare al Governo le proprie proposte e gli investimenti strategici su cui operare la riduzione dei tempi. Questo processo di semplificazione potrà riguardare tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione di un’opera a condizione che vengano garantite la sostenibilità delle attività amministrative e la tutela dell’interesse pubblico. Con il Regolamento “taglia tempi” potrà essere ridotta la tempistica di licenze, concessioni non costitutive e permessi, compresi quelli di competenza delle amministrazioni per la tutela ambientale e paesaggistica del patrimonio storico-artistico, nonché quelle preposte alla tutela della salute pubblica.

mb

Leggi il DPR n. 194 del 12/09/16

 

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Documento Gara Unico Europeo (DGUE). Dal MIT le Linee Guida

MITPubblicata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le Linee guida n. 3 per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.
L’articolo 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei contratti), nel recepire l’articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, ha disciplinato il Documento di gara unico europeo (DGUE).
La finalita’ del DGUE e’ semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici attraverso l’adozione di un modello autodichiarativo, previsto in modo standardizzato a livello europeo, e basato sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, destinato a sostituire i singoli moduli predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per la partecipazione ad ogni singola procedura ad evidenza pubblica.
Il DGUE e’ utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonche’ per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice.
Il modello di formulario DGUE e’, altresi’, utilizzato per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, fatta eccezione per le procedure di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), (affidamento diretto di contratti di importo inferiore a 40.000 €) per le quali l’utilizzazione del DGUE e’ rimessa alla discrezionalita’ della singola stazione appaltante.
Il DGUE, compilato dall’operatore economico con le informazioni richieste, accompagna l’offerta nelle procedure aperte e la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l’innovazione.
Esso e’ utilizzato anche nei casi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 63 del Codice, comma 2, lettera a); negli altri casi previsti dal predetto art. 63 la valutazione circa l’opportunita’ del suo utilizzo e’ rimessa alla discrezionalita’ della stazione appaltante procedente.
A decorrere dal 18 aprile 2018, il DGUE e’ reso disponibile esclusivamente in forma elettronica.

Leggi le Linee Guida

mb

Fonte: Ministero Infrastrutture

 

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