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News - Responsabilità Sociale

News - Responsabilità Sociale (235)

Agevolazioni. Doppi requisiti per i premi in welfare

esenzione fiscaleI premi di risultato e gli utili potenzialmente assoggettabili all’imposta sostitutiva del 10% (articolo 1, commi da 182 a 191 della legge di Stabilità 2016) possono essere convertiti in benefit non soggetti a tassazione entro gli importi massimi stabiliti ai commi 2 e ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del Dpr 917/1986 (testo unico delle imposte sui redditi, Tuir) a seconda dei beni o servizi scelti dal lavoratore.

Per ottenere l’esenzione fiscale e contributiva è dunque necessario che vengano osservate le condizioni e i limiti fissati da ambedue le discipline: quella relativa ai premi agevolati nonché quella sui benefit. Questa - che è una delle più importanti precisazioni contenuta nella recente circolare 28/E dell’agenzia delle Entrate - sembra anche essere la giusta chiave di lettura da utilizzare per evitare insidie ed errori in fase di applicazione della normativa.

I premi di risultato sono assoggettabili a imposta sostitutiva del 10% entro il limite di 2mila o 2.500 euro lordi (quest’ultimo importo nel caso in cui le aziende coinvolgano pariteticamente i dipendenti nell’organizzazione del lavoro) per i soli addetti del settore privato che nell’anno precedente all’incentivo abbiano percepito redditi da lavoro dipendente non superiori a 50mila euro. Inoltre è richiesto che gli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione - sulla base dei quali viene determinato il bonus - siano misurabili, effettivamente realizzati ed erogati in esecuzione di contratti territoriali o aziendali.

I contratti possono prevedere l’erogazione di bonus in denaro, oppure premi convertibili - a scelta del lavoratore e anche solo parzialmente - in benefit (individuati dal comma 2 e dall’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del Tuir), o ancora, tramite concessione di beni e servizi (senza alcuna possibilità di conversione monetaria). Secondo le Entrate (circolare 28/E), tale ultima circostanza è consentita a patto che la politica di welfare adottata dall’azienda non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito da lavoro dipendente, in violazione del principio di progressività dell’imposizione. Purtroppo l’ampiezza della formula usata dall’Agenzia e, di conseguenza, l’incertezza nell’individuazione di specifiche condotte elusive, potrebbe far aumentare il numero di contestazioni da parte del Fisco.

A titolo esemplificativo, il premio di risultato, erogato nel 2016 al lavoratore che nell’anno precedente abbia dichiarato redditi superiori a 50mila euro, non solo non può fruire dell’imposizione sostitutiva del 10%, ma non può neppure giovarsi dell’esenzione da imposta per i beni e servizi da questi eventualmente selezionati in sostituzione del premio. Invece, ove il premio, ad esempio pari a 2mila euro, avesse i requisiti per essere assoggettato all’imposta sostitutiva del 10% e fosse versato interamente agli enti o alle casse aventi esclusivamente fine assistenziale, indicati dall’articolo 51, comma 2, lettera a) del Tuir, lo stesso, in assenza di altri contributi già versati, non sconterebbe alcuna tassazione. Viceversa, nel caso in cui fossero già stati versati 3mila euro di contributi durante l’anno, il premio agevolato potrebbe essere convertito in contributi esenti per un importo non superiore a 615,20 euro, perché la soglia massima prevista dal comma 2, lettera a, è di 3.615,20 euro.

Analogo ragionamento può essere ripetuto per le prestazioni sostitutive di mensa. I dipendenti potranno beneficiare di buoni o indennità sostitutive per importi giornalieri inferiori a quelli indicati alla lettera c del comma 2 (si veda la tabella accanto) e utilizzarli, nel rispetto della normativa, durante la giornata lavorativa, pure se domenicale o festiva. Anche se non esplicitamente indicato nella circolare 28/E, si ritiene che la possibilità di conversione agevolata del bonus riguardi i soli dipendenti che non abbiano a disposizione un servizio di mensa (i ticket sono infatti agevolati se concessi in alternativa ai servizi di mensa; nella circolare 326/E/1997, è stato chiarito che «è, invece, da escludere che lo stesso dipendente, con riferimento alla medesima giornata lavorativa, possa fruire del servizio mensa e utilizzare anche il ticket restaurant».

Infine, in presenza di un premio agevolato pari a 2.500 euro convertito interamente in azioni si avrà che il valore di 2.065,83 euro sarà completamente non imponibile fiscalmente, mentre il residuo, ossia la somma di 434,17 euro, dovrà essere assoggettata a tassazione progressiva.

AdA
fonte Sole24Ore 177/16 SS

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Terzo settore: nasce il registro

Terzo SettoreLa legge di riforma del Terzo settore, il cui testo è stato approvato in via definitiva il 25 maggio dalla Camera, riordina gli aspetti definitori del sistema non profit in Italia. Per farlo, ricorre a questa enunciazione: «Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi».

«Con questo intervento -ha sottolineato il ministro delle Politiche sociali, Giuliano Poletti - si dà un importante sostegno a un’Italia fondato su una società inclusiva, capace di coinvolgere a pieno le energie e le potenzialità di cui dispone. Si ricollega a quel “social act”, che il governo sta promuovendo anche con il piano contro la povertà e con la legge sulla disabilità». Restano fuori dal nuovo “Terzo settore”, per espressa previsione normativa, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categoria economiche. Anche le fondazioni bancarie costituiscono sistema a parte. La definizione di Terzo settore è però in divenire: le attività di “interesse sociale” (per lo più quelle già previste per le Onlus) che caratterizzano gli enti del Terzo settore devono essere elencate nel costituendo codice di riordino della normativa ma, in seguito, potranno essere aggiornate con appositi provvedimenti. La legge dà sostanza alle diverse – e ormai annose - istanze di aggiornamento della normativa in materia. Sono infatti previsti interventi sulle disposizioni specifiche del libro primo del Codice civile (ferme al 1942) e un riordino della normativa sulle organizzazioni di volontariato (del 1991 e da anni in attesa di riforma) e dell’impresa sociale (del 2006 ma mai pienamente decollata).

Il testo razionalizza e semplifica un sistema che, negli anni, si è caratterizzato sempre di più per la varietà di specie e di normative. Da qui l’esigenza di istituire un Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, presso il ministero del Lavoro e consultabile anche online. In prima battuta questo registro sembra ricalcare quello da tempo già istituito dal Coni per gli enti sportivi dilettantistici. Tutto da chiarire sarà quindi il rapporto tra il Comitato Olimpico (finora unico garante della qualità dei sodalizi sportivi) e il ministero del Lavoro cui la legge attribuisce un ruolo (sembra) esclusivo di vigilanza, monitoraggio e controllo su tutti gli enti del Terzo settore. Nella strada della semplificazione si pone anche l’obiettivo di rivedere e uniformare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica, la cui competenza risulta attualmente sdoppiata tra Regioni e Prefetture. La legge delega prevede poi di regolamentare la rendicontazione, la trasparenza e gli obblighi di informazione. Previsione che spinge tutti gli organismi del Terzo settore a rendere pubblici i propri bilanci, anche utilizzando il proprio sito internet.

La legge riforma la disciplina del servizio civile nazionale, attraverso la istituzione di un servizio civile universale, aperto a tutti e su base volontaria, finalizzato alla difesa non armata della Patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica. Il provvedimento conclude con l’istituzione della Fondazione Italia sociale, organismo che avrà il compito di sostenere, attrarre e organizzare iniziative filantropiche e strumenti innovativi di finanza sociale. La legge ha definito la cornice all’interno della quale dovranno delinearsi i decreti delegati di attuazione, da adottare da qui a un anno e grazie ai quali si potrà effettivamente percepire l’effettiva portata innovativa della riforma.

AdA

fonte Sole24Ore 144/16 MS

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Con il modello 231 ridotto il costo della garanzia nelle gare pubbliche

agcm rating legalitàIl modello 231/01 e il rating di legalità sono sempre più centrali nell’attività di business delle società. Infatti, l’articolo 93 del nuovo Codice degli appalti, in tema di garanzie per la partecipazione alla procedura di gara pubblica, stabilisce che nei contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001.

Tale intervento si pone in una continuità di visione che il legislatore ha intrapreso ormai da alcuni anni nel voler creare una corsia preferenziata per quelle imprese che dimostrano di aver scelto una strada di trasparenza, ottimizzazione dei sistemi interni di controllo e di compliance.

Per quanto attiene allo strumento del rating di legalità delle imprese (articolo 5-ter del decreto-legge n. 1/2012), i vantaggi già previsti erano di particolare rilevanza attenendo all’accesso preferenziale ai finanziamenti pubblici e al credito bancario. Ad essi si va aggiungere, adesso, anche una diminuzione del 30% della garanzia per la partecipazione alla procedura di gara pubblica. Ovviamente l’ottenimento e il mantenimento della quotazione, che è effettuata dall’Antitrust (l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Agcm), implica una effettiva e reale scelta dell’impresa ciò al fine di evitare un downgrade o una revoca del rating ottenuto.

Per quel che attiene il modello 231/01 – strumento di prevenzione delle fattispecie penalmente rilevanti verificabili a vantaggio o nell’interesse dell’impresa – la sua individuazione in un contesto quale quello degli appalti pubblici rappresenta un segnale rilevante. A maggior ragione se si tiene conto del fatto che ad esso viene attribuita una valenza premiale per l’impresa che lo avesse adottato; anche qui si è in presenza di un ulteriore impulso del legislatore ai fini di una sua adozione da parte dei soggetti collettivi.

Le imprese sono chiamate ad una attenta valutazione degli strumenti premiali o che comportano altri significativi vantaggi per il proprio business (per esempio, in termini di riduzione di tempi e di costi della produzione e commercializzazione dei prodotti). Il legislatore nazionale e comunitario ha elaborato tali strumenti. Spetta adesso ai soggetti collettivi individuarli e farli propri, sfruttandoli al meglio.

Le sfide che possono comportare per una impresa – sia essa piccola media o grande - la preminenza sul mercato di riferimento rispetto ai concorrenti sono rappresentate dell’individuazione dei migliori strumenti gestionali ed operativi che le normative offrono e saper collocare tali strumenti all’interno dell’operatività aziendale creando altresì una rete di collegamento informativo tra management, marketing e funzione commerciale.

AdA

fonte Sole24Ore 163/16 LF e BS

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Lunedi 20 giugno 2016. Convegno “Il futuro del sistema bancario”

ImmagineSi terrà lunedi 20 giugno 2016, ore 8:30, presso il Complesso Monumentale di Santa Chiara di Napoli, in via Santa Chiara 49/c, un convegno su “Il futuro del sistema bancario. Tra riforma del credito cooperativo, concentrazioni bancarie e fiducia dei consumatori”.

Riforma del credito cooperativo, aggregazioni bancarie, risarcimento danni, finanza cattolica: sono questi i temi al centro del primo convegno dedicato ai grandi cambiamenti del sistema bancario che coinvolgono l’evoluzione della nostra economia attraverso i principi della trasparenza, della competenza e della crescita responsabile. Protagonisti e promotori dell'evento sono il presidente dell’Università Telematica Pegaso, Danilo Iervolino, il presidente della Banca di Credito Cooperativo (Bcc) di Napoli, Amedeo Manzo e il presidente dell’Associazione Italiana Notai Cattolici (Ainc), Roberto Cogliandro che hanno inteso affrontare le delicate questioni con alcuni tra i massimi esperti italiani.

Dopo il saluto del cardinale Crescenzio Sepe e del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, interverranno, tra gli altri, il presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone; i vertici di Federcasse Alessandro Azzi e Sergio Gatti; il vice presidente dell’Abi, Giuseppe Ghisolfi; il direttore della sede di Napoli della Banca d’Italia, Nevio Eligio Rodighiero; esperti autorevoli come il presidente emerito della Corte costituzionale, Giuseppe Tesauro, e l’ex presidente Antitrust Antonio Catricalà. E ancora il delegato CEI per Confcooperative, monsignor Adriano Vincenzi, il presidente di Grandi Stazioni Riccardo Monti e l’economista Nicola Rossi, solo per citare alcune delle personalità che affronteranno la difficile sfida di un cambio epocale nella strategia bancaria e finanziaria italiana, in relazione ai mutamenti dettati in ambito europeo.

AdA

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Strade, reti e servizi: il Codice appalti riscrive le procedure

codice appaltiLa nuova disciplina in materia di appalti pubblici interessa anche le operazioni immobiliari di sviluppo private. Il Codice (Dlgs 50/2016) regola infatti anche gli accordi tra i Comuni e i costruttori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione.

Il previgente sistema (Dlgs 163/2006) assoggettava a diverso regime la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (strade, parcheggi, reti elettriche, idriche e fognarie) e secondaria (scuole, edifici religiosi, culturali e sociali, parchi), distinguendo anche i casi in cui l’ammontare delle opere fosse superiore o inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (attualmente pari a 5.225.000 euro per gli appalti di lavori).

In particolare, la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da eseguire a scomputo oneri e con valore superiore alla soglia seguiva una procedura a evidenza pubblica, secondo l’ordinario percorso di gara – aperta o ristretta – previsto dal vecchio Codice. Mentre l’affidamento dei lavori inerenti alle opere di urbanizzazione secondaria a scomputo e di valore inferiore alla soglia di rilevanza doveva seguire una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, con invito rivolto ad almeno cinque soggetti idonei(articolo 122, comma 8, Dlgs 163/2006).

In virtù del comma 2-bis, articolo 16 del Dpr 380/2001 (introdotto dal Dl 201/2011 “Salva Italia”), le opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria - sempreché funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica - potevano invece essere realizzate a cura del titolare del permesso di costruire (ovvero da questi liberamente assegnate a terzi) senza applicare le norme del Dlgs 163/2006. Ma se l’opera di urbanizzazione primaria sotto soglia non era funzionale all’intervento, si doveva applicare la procedura negoziata prevista all’articolo 122, comma 8. Il Dlgs 50/2016 modifica parzialmente tale quadro, ma in modo significativo. Per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sopra la soglia, resta ferma la piena applicabilità delle procedure a evidenza pubblica ordinariamente previste dal nuovo Codice. Così come, per le opere di urbanizzazione primaria sotto soglia ma funzionali agli interventi di trasformazione, continua ad applicarsi l’esclusione prevista dal comma 2-bis, articolo 16 del Dpr 380/2001.

Per le opere di urbanizzazione secondaria sotto soglia e per quelle di urbanizzazione primaria sotto soglia e non funzionali all’intervento, invece, occorre ora far ricorso alla procedura ordinaria, con avviso o bando di gara (articolo 36, comma 3, Dlgs 50/2016).

Altra novità rilevante, ma all’insegna della semplificazione, è introdotta rispetto al tema (molto dibattuto in dottrina e giurisprudenza) delle opere di urbanizzazione che non vanno a scomputo del contributo di costruzione. Vale a dire quelle opere, spesso previste dalle convenzioni urbanistiche, realizzate in più rispetto agli obblighi che da regolamento i Comuni attribuiscono ai costruttori. A riguardo, è bene ricordare che il criterio per applicare le procedure a evidenza pubblica viene normalmente riconosciuto nel requisito dell’onerosità della prestazione. E in tale ottica, la normativa in materia di appalti non si dovrebbe applicare alle opere pubbliche non a scomputo (ossia a quelle con costi interamente a carico del privato).

In merito, l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (determinazione 4/2008) aveva però precisato che il costo delle “opere extra”, per quanto non scomputato dai contributi ordinari, rappresenterebbe comunque un corrispettivo riconosciuto al Comune a fronte dell’approvazione del progetto di sviluppo. Non essendo quindi opere realizzate dal costruttore in spirito di liberalità, avrebbero dovuto seguire le procedure di evidenza pubblica per la selezione dei soggetti chiamate a realizzarle.

L’articolo 20 del Dlgs 50/2016 ricollega invece l’applicabilità delle regole pubblicistiche solo ai casi in cui il requisito dell’onerosità sussiste in via diretta e immediata. Il nuovo Codice, dunque, non si applica quando un’amministrazione stipula una convenzione con cui un soggetto si impegna a realizzare a sua cura e spese, cioè senza scomputarne il valore dai contributi dovuti al Comune, un’opera pubblica prevista nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici. In questi casi, è tuttavia previsto che l’amministrazione svolga una funzione di controllo preventivo: prima della stipula, valuterà infatti il progetto di fattibilità delle opere e lo schema dei contratti di appalto. Spetterà inoltre alla convenzione disciplinare le conseguenze in caso di inadempimento.

AdA

fonte Sole24Ore 154/16 GI e SP

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Con l’art bonus cresce il mecenatismo

art bonusL’invito agli imprenditori ad adottare un monumento, lanciato da Franceschini dal palco dell’assemblea di Confindustria, in parte è stato già declinato attraverso l’art bonus. Lo sconto fiscale del 65% per chi versa un contributo a favore della cultura - agevolazione nata nel 2014 in via sperimentale per un triennio e resa strutturale dall’ultima legge di Stabilità - ha già radunato un buon gruppo di mecenati.

A gennaio scorso se ne contavano oltre 2mila, tra privati cittadini e imprese, che hanno messo a disposizione complessivamente 62 milioni di euro, con i quali sono stati finanziati 500 interventi di manutenzione o restauro. Numeri destinati a crescere, se si pensa che da ottobre 2015 a gennaio c’è stato un raddoppio: lo scorso autunno, infatti, erano quasi 800 i mecenati e 34 i milioni raccolti.

L’appello a una maggiore collaborazione pubblico-privato ha trovato anche altre forme. Per esempio, la semplificazione delle sponsorizzazioni. Come ha ricordato sempre Franceschini, con il nuovo codice degli appalti si è abbandonato il meccanismo della gara pubblica per abbracciare quello più veloce - per importi superiori a 40mila euro - della pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante dell’avviso con il quale si comunica la ricerca di sponsor. Trascorsi 30 giorni, il contratto di sponsorizzazione può essere negoziato dalla stazione appaltante con quanti hanno risposto all’avviso.

Il primo versante che, però, ha messo in campo il gioco di squadra tra pubblico e privato è stato quello dei servizi aggiuntivi. Ormai da anni le caffetterie, i ristoranti, le librerie, le biglietterie e i servizi di accoglienza di diversi luoghi d’arte sono gestiti da privati. Un giro d’affari che, al lordo delle royalties da pagare alle soprintendenze, è di oltre 40 milioni di euro, ai quali aggiungere l’aggio a cui il concessionario privato ha diritto nelle realtà dove si occupa anche della biglietteria. E gli incassi lordi complessivi derivanti dai biglietti si aggirano sui 140 milioni l’anno. In questo caso, però, la sinergia pubblico-privato mostra qualche problema. Le gare per il rinnovo delle concessioni tardano ad arrivare e il potenziamento di Ales - la società in house dei Beni culturali che di recente ha inglobato Arcus, altra struttura interna al ministero - lascerebbe spazio a un maggiore impegno del pubblico nella gestione dei servizi aggiuntivi.

Questo non significa che il ruolo dei privati venga annullato. Anche perché gli ultimi dati registrano una crescita dei visitatori dei musei - a fine 2015 hanno sfiorato quota 43 milioni e nel primo quadrimestre di quest’anno c’è stato un aumento di un milione rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso - e la riforma dei musei, con la trasformazione di venti di essi in strutture autonome, amplia le possibilità di intervento.

AdA

fonte Sole24Ore 144/16 AChe

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Terzo Settore, approvata la Legge Delega che riordina l'ambito della solidarietà e del volontariato

terzo settoreLa riforma del Terzo Settore trova il suo compimento. Con l'approvazione in via definitiva alla Camera della legge Delega si costruisce un tassello essenziale delle nuove politiche sociali italiane. Finora quelle sul terzo settore erano leggi di derivazione fiscale che non tutelavano in modo universale quelle fasce più deboli della popolazione.

"Il social act fa un altro importante passo in avanti: con la riforma -sottolinea il Ministro Poletti- si definiscono misure per favorire la partecipazione attiva e responsabile delle persone, con importanti elementi di novità per tutto il mondo dell'associazionismo, compresa l'impresa sociale; senza dimenticare l'introduzione del Servizio civile universale, cioè aperto a tutti e su base volontaria, per offrire ai giovani tra i 18 ed i 28 anni l'opportunità di realizzare esperienze di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza attiva il cui valore formativo possa essere riconosciuto in ambito universitario e nel lavoro".

"La riforma –sottolinea il Sottosegretario On. Luigi Bobba- è un'altra sfida vinta. Un percorso ad ostacoli durato circa due anni e fatto di dialogo, audizioni, coinvolgimento, ma che credo raccolga le istanze che le associazioni, le cooperative, le imprese sociali, gli enti e i giovani ci hanno trasmesso. Le novità sono davvero tante, penso alla riforma dei Centri di Servizio per il Volontariato, oppure all'introduzione di misure agevolative volte a favorire gli investimenti delle imprese e delle cooperative sociali, all'istituzione del Servizio Civile Universale, alla revisione dei criteri di accesso all'istituto del 5 per mille, alla nascita della Fondazione Italia Sociale".

Anche il nostro Paese predispone uno strumento universalistico capace di coinvolgere e far agire insieme istituzioni e organizzazioni sociali che guarda a tutti i cittadini per la lotta alla povertà. "Con questo intervento - aggiunge il Ministro Poletti - si dà un importante sostegno alla costruzione di un buon futuro dell'Italia fondato su una società inclusiva".

AdA

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Trattamento dei dati personali: pubblicato il nuovo regolamento

Privacy trattamento datiIl 27 aprile 2016 è stato pubblicato il nuovo regolamento che disciplina il trattamento dei dati personali che sostituirà il codice Privacy nel giro di due anni dalla entrata in vigore (25 maggio 2018). La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016 rende obsoleta la precedente direttiva madre 65/46/CE e definisce i termini dell’immediata applicabilità da parte dei 28 stati membri dell’Unione, senza che sia formalmente necessario il passaggio del recepimento interno attraverso apposita misura normativa.

Il nuovo regolamento introduce novità anche significative in materia di trattamento dei dati personali e modifica, in parte, alcuni aspetti della normativa precedentemente in vigore, attribuendo nuovi oneri e responsabilità che si riflettono inevitabilmente sui soggetti titolari e responsabili del trattamento dei dati. In Italia, l’autorità garante della Privacy è al lavoro sul precedente regolamento (d.lgs. 196/2003) con l’obiettivo di valutare quali misure possano essere conservate e quali invece necessitano di revisione ai sensi delle recenti novità, poiché a breve obsolete e non più applicabili.

La velocità con cui si sviluppano nuove tecnologie digitali, e con cui nascono sul mercato telematico nuovi potenziali gestori di dati personali, ha reso necessaria l’attuale revisione volta a dare un impulso tecnico e normativo che sia al passo e conforme all’andamento del mercato, e che contribuisca a rafforzare un clima di fiducia da parte dei consumatori per favorire e sostenere lo sviluppo dell’economia digitale in piena fase di espansione.

Il Regolamento si compone di 99 articoli che introducono obblighi in carico ai Responsabili del trattamento dei dati (capo IV) con la finalità di promuovere un sistema organico e coerente che consenta alle persone fisiche di muoversi in regime di tutela della privacy e ai gestori dei dati di poter offrire servizi in spirito di libero mercato, che possano soddisfare le esigenze dei destinatari, in termini di affidabilità, dinamicità e riservatezza.

Il nuovo regolamento sensibilizza gli stati membri affinché promuovano, all’interno dei confini nazionali, misure e provvedimenti di carattere locale, consentendo una certa libertà di manovra per quanto riguarda le disposizioni relative alla tutela di specifiche categorie di dati personali (dati sensibili) e invitando a sviluppare protocolli di controllo e criteri di gestione dei dati attinenti ad attività di interesse pubblico o connesse all’esercizio di poteri pubblici.

AdA

Scarica il Regolamento 2016/679 del 27 aprile 2016

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Il welfare annulla la tassazione

Welfare aziendaleCon la pubblicazione del decreto ministeriale sono diventate operative anche le nuove regole che agevolano l’accesso dei lavoratori al welfare aziendale. Per espressa previsione dell’articolo 1, comma 184, della legge 208/2015, le misure di welfare non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente anche nell’eventualità in cui le misure stesse siano fruite, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme spettanti a titolo di premio di rendimento, né sono in tal caso soggette all’imposta sostitutiva del 10 per cento (si veda articolo a fianco).

L’articolo 6 del decreto, inoltre, disciplina i voucher ossia i documenti di legittimazione che potranno servire per l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi indicati all’articolo 51 del Tuir ed esclusi dal reddito di lavoro dipendente. La previsione, introdotta dal comma 190 della legge di Stabilità 2016, apre nuove possibilità anche per i datori di lavoro di minori dimensioni.

Inoltre, con la legge di Stabilità 2016 si è inteso estendere le somme e i valori che non concorrono a determinare il reddito di lavoro dipendente stabilite nell’articolo 51 lettere f) ed f-bis) del Tuir, aggiungendo allo stesso articolo 51 la lettera f-ter. In particolare, la modifica normativa stabilisce che non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente:

  • l’utilizzazione delle opere e dei servizi offerti riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità individuate dal comma 1 dell’articolo 100;
  • le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi ed invernali, per le borse di studio a favore dei medesimi familiari e per la fruizione di servizi di assistenza agli anziani ed ai soggetti non autosufficienti.

Qualora si ricorra ai voucher, sia cartacei che elettronici, per la fruizione dei servizi di welfare vanno però rispettati i requisiti tassativi previsti dall’articolo 6 del decreto interministeriale:

  • devono essere nominativi;
  • non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare del beneficio;
  • non possono essere monetizzati o ceduti a terzi;
  • devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare. Ciò non vale se il valore dei beni e dei servizi prestati non supera 258,23 euro complessivamente nel periodo di imposta.

Opportunamente il decreto interministeriale mantiene ferma l’attuale disciplina dei servizi sostitutivi di mensa. Al di là della possibile scelta del lavoratore delle misure di welfare predisposte dall’azienda in luogo del premio di rendimento spettante (ovviamente nei limiti dello stesso) è opportuno evidenziare che la modifica della lettera f) del comma 2 dell’articolo 51 del Tuir consente, tramite il ricorso alla contrattazione collettiva, di superare la limitazione derivante dall’articolo 100 dello stesso Tuir che prevede la deducibilità dal reddito d’impresa per un ammontare non superiore al 5 per mille della spesa per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi, nel caso in cui l’azienda sostenga volontariamente le spese per erogare i suddetti servizi alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti.

Nessun limite di detraibilità dal reddito di impresa può, invece, porsi quando l’erogazione derivi dalla contrattazione collettiva, ancor più quando l’erogazione vada a sostituire, per scelta del lavoratore, il premio di produttività.

AdA

fonte Sole24Ore 134/16 AC e MRG

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Nuovo Codice Appalti: via libera del Consiglio dei Ministri

Codice AppaltiIl Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, ha approvato venerdì 15 aprile, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il Codice, che conferma l’impianto del testo preliminare del 3 marzo scorso e la formulazione in base alla legge delega del 28 gennaio 2016, n. 11, approvata dalle Camere il 14 gennaio 2016, contiene recepimenti dei pareri del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Unificata. Trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Prevede una disciplina transitoria, nel passaggio dal vecchio al nuovo Codice, per dare certezza di riferimento alle stazioni appaltanti e ai soggetti coinvolti.

Il Governo recepisce quindi in un unico decreto, passando dagli oltre 2.000 articoli del vecchio codice agli attuali poco superiori ai 200, le direttive appalti pubblici e concessioni e riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e contratti di concessione, esercitando così la delega e recependo le direttive europee nei tempi previsti al passo con gli altri paesi europei.

AdA

Scarica il testo approvato nel Consiglio dei Ministri di venerdì 15 aprile

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