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Le imprese sociali

Il 24 gennaio 2008 sono stati firmati dal Ministro della Solidarietà Sociale, Paolo Ferrero e dal Ministro dello Sviluppo Economico, Pier Luigi Bersani, i quattro provvedimenti attuativi che integrano le norme relative all'impresa sociale.

I quattro decreti riguardano, rispettivamente:

  •  La qualificazione dei ricavi per rientrare nell'ambito dell'impresa sociale;
  •  Le linee-guida per le modalità relative a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione dell'impresa;
  •  Le linee-guida per redigere il bilancio sociale (che, in base alla legge delega, per questa nuova forma giuridica diventa obbligatorio);
  •  L'elenco degli atti e i documenti da depositare al Registro delle imprese.

Con questo "pacchetto", si completano le disposizioni del Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155 sull'impresa sociale che, a sua volta, raccoglie le indicazioni della Legge 13 giugno 2005, n. 118.

I soggetti che possono conseguire il titolo di impresa sociale sono "tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4".
Possono dunque acquisire la qualifica di impresa sociale:
- Gli enti, di cui al Libro I del Codice Civile, senza fini di lucro e destinati al perseguimenti di finalità etico-sociali (le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati);
- Gli enti, di cui al Libro V del Codice Civile, finalizzati alla produzione in funzione meramente lucrativa o di mutualità interna di beni e di servizi (le società – di persone e di capitali – ooperative, i consorzi).L'impresa sociale è caratterizzata dalla assenza di lucro soggettivo (i soci e le persone che ci lavorano non possono trarre utili) e dalla tipologia di attività che essa svolge.
Tra i requisiti, oltre a quello principale di destinare utili e avanzi di gestione allo  svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio (e quindi non distribuirli, neanche in forma indiretta), l'impresa sociale deve: possedere una struttura democratica, ottenere oltre il 70% dei ricavi dalla sua attività principale, redigere il bilancio sociale, e prevedere forme di coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori e dei destinatari delle attività.
Un altro elemento importante che caratterizza l'impresa sociale riguarda la pluralità dei settori di intervento: gli ambiti sono ancor più estesi rispetto alla disciplina per le Onlus e la normativa in materia ha cercato di comprendere quanti più settori possibile del non profit.

In sintesi essi sono: assistenza sociale, assistenza sanitaria e sociosanitaria,  educazione, istruzione e formazione,  tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, valorizzazione del patrimonio culturale- turismo sociale, formazione universitaria e post universitaria- ricerca ed erogazione di servizi culturali, formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, servizi strumentali alle imprese sociali resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

Inoltre possono acquisire il titolo di impresa sociale le organizzazioni che, indipendentemente dai settori di attività, esercitano attività d'impresa al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano lavoratori svantaggiati e disabili, a patto che rappresentino almeno il 30% del personale.

ESAME DEI DECRETI ATTUATIVI

1. Definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del 70%, al fine di determinare la c.d. attività principale.
2. Definizione degli atti che devono essere depositati da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale presso il registro delle imprese e delle relative procedure.
3. Linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale.
4. Linee guida per le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda poste in essere dalle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale.

1. Definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del 70%, al fine di determinare la c.d. attività principale.

L'articolo 1 del decreto legislativo n. 155 del 2006 stabilisce che possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano una attività economica con una serie di caratteristiche ivi definite in via stabile e principale.
All'articolo 2, comma 3, si dispone che per attività principale si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale.
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della solidarietà sociale determina i criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento necessario a stabilire l'attività principale. Definisce come "ricavi" tutti i proventi che concorrono positivamente alla realizzazione del risultato gestionale nell'esercizio contabile di riferimento in caso di contabilità per competenza e tutte le entrate temporalmente riferibili all'anno di riferimento nell'ipotesi di contabilità per cassa.
Nel computo del rapporto si prendono in considerazione soltanto i ricavi direttamente generati dalle attività di utilità sociale, escludendo i ricavi relativi a: (I) proventi da rendite finanziarie o immobiliari, (II) plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale, (III) sopravvenienze attive, (IV) contratti o convenzioni con società ed enti controllati dall'organizzazione che esercita l'impresa sociale o controllanti la medesima.
Quando sussiste una difficoltà ad attribuire direttamente ricavi fra diverse attività, il decreto prevede si utilizzi il criterio del numero di addetti impiegati per ciascuna attività.
Le informazioni di cui sopra vengono pubblicate unitamente ai dati annuali di bilancio ed evidenziate anche all'interno del bilancio sociale, che deve essere redatto dall'organizzazione che esercita l'impresa sociale e depositato presso il registro delle imprese al fine di rappresentare l'osservanza delle finalità sociali.

2. Definizione degli atti che devono essere depositati da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale presso il registro delle imprese e delle relative procedure.

Il decreto del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro dello sviluppo economico elenca innanzitutto gli atti e i documenti da depositare per via telematica presso l'ufficio del registro delle imprese competente per territorio per l'iscrizione in apposita sezione del registro delle imprese.
L'elenco predisposto concerne i classici documenti necessari alla vita di una impresa: l'atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione, un documento rappresentante adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa (le cui linee guida verranno prodotte dall'Agenzia per le Onlus nei primi mesi del 2008), il bilancio sociale, i documenti in forma consolidata in caso di gruppi di imprese sociali, ogni altro atto o documento previsto dalla normativa vigente.
Il deposito dei documenti avviene entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, seguendo la vigente disciplina in tema di registro delle imprese.
L'ufficio del registro delle imprese procede all'iscrizione nell'apposita sezione una volta verificata la completezza formale della domanda. Il medesimo ufficio può chiedere modifiche o integrazioni nell'ipotesi in cui ne ravvisi la necessità. Nel caso in cui l'organizzazione che esercita l'impresa sociale non provveda entro un congruo termine, l'ufficio può rifiutare il deposito dell'atto con provvedimento motivato.

3. Linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale.

Il decreto del Ministro della solidarietà sociale, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, contiene le linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale.
In particolare, si stabilisce che il bilancio sociale debba avere un contenuto minimo concernente le seguenti categorie di informazioni: illustrazione della metodologia adottata per la redazione del bilancio medesimo, informazioni generali sull'ente e sugli amministratori, struttura, governo ed amministrazione dell'ente, obiettivi e attività, esame della situazione finanziaria, altre informazioni opzionali.
Particolare attenzione viene posta dalle linee guida ai sistemi di "governo dell'impresa sociale" (nomina degli amministratori, dinamiche assembleari, modalità di partecipazione dei diversi stakeholders) e alla piena "trasparenza gestionale" (costo della raccolta fondi, forbice delle retribuzioni, esito dei progetti finanziati).
Il bilancio sociale delle attività svolte deve essere redatto annualmente, viene sottoposto all'approvazione dei competenti organi sociali congiuntamente al bilancio di esercizio e viene depositato per via telematica presso il registro delle imprese. Se ne dà ampia pubblicità attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale.
Per la redazione del bilancio sociale si predilige la modalità partecipata, attraverso il coinvolgimento dei beneficiari diretti e indiretti delle attività. In particolare, la valutazione dei risultati conseguiti deve essere realizzata con il coinvolgimento di tutti coloro che hanno prestato la propria attività presso l'impresa sociale, sia a titolo professionale che a titolo volontario.

4. Linee guida per le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda poste in essere dalle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale.

Il decreto del Ministro della solidarietà sociale, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, individua le modalità cui devono attenersi le organizzazioni che esercitano l'impresa sociale nel porre in essere le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, attraverso l'adozione di linee guida.
Anche in questo caso le linee guida sono orientate a garantire la massima trasparenza alle fasi che precedono tali operazioni, ai criteri di valutazione adottati dalle organizzazioni coinvolte e ai risultati attesi, con l'intento di ridurre rischi di comportamenti elusivi della norma.
In particolare, si disciplina la procedura per il rilascio dell'autorizzazione alle operazioni straordinarie, prevedendo che gli organi di amministrazione notifichino al Ministero della solidarietà sociale l'intenzione di procedere ad una delle operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, allegando la relativa documentazione.
L'autorizzazione del Ministero, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, la quale esprime un parere avente valore consultivo, si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.
Con riferimento alle operazioni straordinarie, si rinvia alla disciplina civilistica, avendo riguardo alla particolare natura dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale.

 

Norme

LEGGE 13 giugno 2005, n. 118

"Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale"
(G.U. n. 153 del 4 luglio 2005)

Legge 13 giugno 2005 n 118
DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n.155

"Disciplina dell'impresa sociale", a norma della Legge 13 giugno 2005, n. 118.
(G.U. n. 97 del 27 aprile 2006)

D. Lgs. 155-2006
DECRETO (Ministro dello Sviluppo Economico e Ministro Solidarietà Sociale) 24 gennaio 2008

Definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del 70%, al fine di determinare la c.d. attività principale.

DECRETO (Ministro dello Sviluppo Economico e Ministro Solidarietà Sociale) 24 gennaio 2008
Definizione degli atti che devono essere depositati da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale presso il registro delle imprese e delle relative procedure.

Atti da Depositare e Procedure Costituzione

DECRETO (Ministro dello Sviluppo Economico e Ministro Solidarietà Sociale) 24 gennaio 2008

Linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale.

Linee Guida Bilancio Sociale

DECRETO (Ministro dello Sviluppo Economico e Ministro Solidarietà Sociale) 24 gennaio 2008

Linee guida concernenti le modalità cui devono attenersi le organizzazioni che esercitano l'impresa sociale nel porre in essere le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda.

Linee Guida Trasformazione Fusione Cessione