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Contratti della Filiera agroalimentare. Nuova disciplina

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prodotti agroalimentari 1In vigore dal 24 ottobre 2012, la nuova disciplina dei contratti della filiera agroalimentare introduce alcuni importanti adempimenti ai quali saranno soggette tutte le aziende che acquistano prodotti agroalimentari, quindi anche le imprese ricettive.  
L’art. 62 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 - convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 -  ha introdotto una specifica disciplina per i contratti della filiera agroalimentare  - tra operatori commerciali, dunque ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale - e particolari obblighi amministrativi per le imprese.
Tali obblighi riguardano:
•    la stipula di un contratto scritto per le transazioni commerciali agroalimentari;
•    i tempi di pagamento.
Al fine di dare attuazione a tali disposizioni, così come previsto dal comma 11-bis del medesimo art. 62, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ha predisposto un Decreto, in via di emanazione e al vaglio del Consiglio di Stato per il parere di competenza, con cui vengono definite le modalità applicative delle stesse.
Di seguito i chiarimenti forniti.
Ambito d’applicazione. Nel campo d’applicazione della norma rientrano i contratti e le relazioni commerciali che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana. In particolare, per cessione dei prodotti agricoli e alimentari deve intendersi  il trasferimento della proprietà di prodotti agricoli e/o alimentari, dietro il  pagamento di un prezzo.
Sono invece espressamente esclusi dal campo d’applicazione di tali disposizioni:
•    i contratti conclusi con il consumatore finale;
•    le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito;
•    le cessioni effettuate dai soci coimprenditori di cooperative agricole alle cooperative stesse;
•    le cessioni effettuate ai soci coimprenditori delle organizzazioni di produttori alle organizzazioni stesse;
•    le cessioni effettuate tra gli imprenditori ittici.
Restano pertanto fuori dall’ambito d’applicazione della norma tutte le fattispecie di vendita al dettaglio al consumatore finale, inteso come persona fisica che acquista i prodotti agricoli e/o alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, nonché la somministrazione di alimenti e bevande.

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Da scaricare:

Decerto legge n. 1 del 24/01/2012

Decreto 24 ottobre 2012