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Tracciabilità di filiera delle biomasse: il MiPAF indica i costi di certificazione

Tracciabilità di filiera delle biomasse: il MiPAF indica i costi di certificazione

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Con Decreto 22 giugno 2017 il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali indica i costi di certificazione per la tracciabilità di filiera delle biomasse destinate alla produzione elettrica. Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta, avvenuta il 9 settembre 2017.

Il decreto in questione stabilisce l'entità e le modalità di versamento della quota delle tariffe di cui all'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91(che stabilisce che gli oneri sostenuti dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116) da riconoscere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a copertura dei costi delle attività di controllo che esso svolge, nel rispetto del decreto del 2 marzo 2010 (che stabilisce le modalità con cui garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della biomassa e del biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali).

La quota è posta pari al 2,5% dei ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi in quota energia, (c€/kWh), versati dai produttori di energia elettrica da biomassa, biogas e bioliquidi al GSE ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 dicembre 2014, cosi come risultanti dall'ultimo bilancio GSE approvato, e dai conti annuali separati inviati all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. L'ammontare annuale del versamento, specifica il decreto, non può eccedere l'importo complessivo di € 200.000 annui.

A decorrere dal 2017, entro il 31 gennaio di ogni anno, il GSE verserà all'entrata del bilancio dello Stato la quota (sopra definita), che sarà riassegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmetterà poi annualmente al GSE:

a) entro il 31 maggio di ciascun anno, l'esito di ciascuna verifica di cui all'art. 4 del decreto 2 marzo 2010;

b) entro il 30 ottobre di ciascun anno, una relazione contenente la rendicontazione complessiva delle verifiche svolte.

A proposito di monitoraggio, il decreto prevede che qualora intervengano modifiche al quadro normativo inerenti le attività di controllo o il MIPAF rilevi un incremento dei costi nello svolgimento di tali attività, la quota di versamento sarà sostituita da uno specifico corrispettivo a carico dei produttori sottoposti ai controlli di cui al DM MIPAF 2 marzo 2010, proposto dal GSE e approvato dal Ministero dello sviluppo economico.

AdA

Scarica il decreto 22 giugno 2017