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Ecobonus e sismabonus: l’Agenzia delle Entrate dispone le modalità per cedere il credito d’imposta In evidenza

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L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 108577 del 8 giugno 2017, indica le modalità di cessione del credito d’imposta per i condomini beneficiari della detrazione, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico sulle parti comuni di edifici.
 
Nel provvedimento 108577/2017 l’Agenzia si concentra sugli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici che interessano l’involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda nonché quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva secondo le modalità di legge.

Nel provvedimento 108572, anch’esso del 8 giugno 2017, invece, disciplina la cessione del credito corrispondente alla detrazione per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico.
 
I provvedimenti spiegano che i condòmini, anche incapienti, che siano teoricamente beneficiari delle detrazioni di imposta per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica, possono cedere il credito ai fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi e ad altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti. Tali soggetti possono a loro volta cedere il credito ottenuto dai condòmini.

È, invece, esclusa la cessione del credito a favore di istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.

Il credito cedibile è quello che corrisponde alla detrazione teoricamente attribuita al condomino, pari alla percentuale delle spese prevista per gli interventi agevolabili.

Il condomino che cede l’intero credito d’imposta, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, deve comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, l’avvenuta cessione e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo. L’amministratore, entro il successivo 28 febbraio, comunica questi dati all’Agenzia delle Entrate con la procedura prevista per l’invio dei dati ai fini della dichiarazione precompilata. L’Agenzia, sulla base delle informazioni ricevute e dopo aver ricevuto l’assenso del cessionario, gli mette a disposizione nel “Cassetto fiscale” il credito d’imposta che gli è stato attribuito e che potrà utilizzare.

Il credito d’imposta può essere utilizzato con la stessa tempistica con cui il condòmino avrebbe fruito della detrazione e, quindi, deve essere ripartito in cinque quote annuali di pari importo, in caso di interventi di riduzione del rischio sismico e in dieci quote, per i lavori di riqualificazione energetica, con la possibilità di portare in avanti la quota non utilizzata.

La prima quota è utilizzabile a partire dal 10 marzo dell’anno in cui l’amministratore di condominio comunica i dati all’Agenzia, limitatamente all’importo corrispondente alle spese sostenute dal condominio nell’anno precedente e riferibili al condòmino cedente.

AdA

Scarica il Provvedimento 108572/2017

Scarica il Provvedimento 108577/2017