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Correttivo appalti: in vigore dal 20 maggio In evidenza

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gazzetta ufficialeSulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017, Supplemento Ordinario n. 22, è stato pubblicato il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. Composto da 131 articoli, il decreto correttivo del nuovo Codice Appalti entrerà in vigore il 20 maggio prossimo.

Previsto l’obbligo di rendere sistemiche sin dalla fase del progetto di fattibilità e in ogni momento successivo le indagini relative al comportamento energetico dell’opera, in particolare il contenimento dei consumi energetici.

In materia di subappalto la novità più rilevante riguarda i poteri delle stazioni appaltanti. Se nella precedente versione dell'articolo 105, infatti, era previsto che la possibilità per gli affidatari di subappaltare fosse subordinata a una esplicita previsione nel bando di gara, adesso questo passaggio viene cancellato. Le regole saranno fisse per tutte le gare, consentendo alle imprese una migliore programmazione. Chi vincerà l'appalto non potrà subappaltare ad altre imprese più del 30% del valore complessivo del contratto. Per i lavori sopra la soglia comunitaria di 5,2 milioni di euro e per quelli a rischio infiltrazione, qualunque sia l'importo, interviene l'obbligo di indicare con l'offerta una rosa di tre subappaltatori disponibili e qualificati a eseguire le opere.

Il pacchetto dedicato alla qualificazione delle imprese interviene a sanare alcune storture che rischiavano di spaccare il mercato. Per evitare l'espulsione di una parte di operatori, limitati dai nuovi requisiti per il conseguimento dell'attestazione SOA, il correttivo prevede che le imprese potranno scegliere i cinque migliori anni di attività tra gli ultimi dieci esercizi. Il correttivo lancia una sanatoria consentendo ai direttori privi di un titolo di studio di continuare ad esercitare la loro professione. Dovranno, però, avere maturato sul campo l'esperienza necessaria a svolgere la loro funzione all'interno dell'impresa.

Svolta sul rating di impresa: per renderne più semplice l'applicazione non sarà più obbligatorio, ma facoltativo e verrà premiato con punteggi aggiuntivi in sede di offerta. In questo modo sarà possibile centrare l'obiettivo per il quale lo strumento è stato immaginato all'inizio: valutare il curriculum conquistato sul campo dai costruttori.

Più chiarezza nella distinzione tra costi della sicurezza e costi della manodopera. Il correttivo punta a distinguere in maniera chiara la definizione dei due importi. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, nel momento in cui determina l'importo posto a base d'asta, individua nel progetto i costi della manodopera. I costi della sicurezza saranno trattati a parte e dovranno essere scorporati dal costo complessivo.

AdA

Scarica il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56