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Sconti per edilizia e imprese artigiane senza infortuni In evidenza

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ot24In sede di autoliquidazione del premio Inail è bene che l’azienda presti attenzione ad applicare le riduzioni di cui può usufruire. In primo luogo, lo sconto introdotto dalla legge di Stabilità 2014, che si applica – sussistendone gli specifici requisiti (sui quali è intervenuta la circolare Inail 6/2017) – ai premi ordinari delle polizze dipendenti, ai premi delle polizze navigazione marittima e ai premi speciali unitari delle polizze artigiani: la misura della riduzione sulla regolazione 2016 è pari al 16,61%, mentre la misura dello sconto da applicare al premio di rata 2017 è pari al 16,48 per cento.

Ci sono, poi, altre riduzioni del premio legate al settore di appartenenza, come, per esempio, lo sconto pari al 7,61% rivolto alle imprese artigiane (legge 296/2006 e Dm del 30 settembre 2016), che si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione. Per il saldo 2016 sono ammesse allo sconto le imprese in regola con gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2014-2015 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio, barrando, nella dichiarazione salari del 2015, la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art.1, commi 780 e 781”. L’applicazione di questa riduzione anche alla regolazione del 2017 (quindi in sede di autoliquidazione del prossimo anno) è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione allo sconto, che si effettua barrando la casella indicata, nella prossima dichiarazione salari 2016 da presentare entro il 28 febbraio 2017.

Per il settore edile, anche quest’anno il decreto Lavoro-Economia del 10 novembre 2016 ha confermato la riduzione dell’11,50% del premio applicabile alla regolazione 2016. L’agevolazione compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro pari a 40 ore settimanali e alle cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili; condizione necessaria è la regolarità contributiva. Inoltre, lo sconto non si applica ai datori di lavoro con condanne, passate in giudicato, per violazione della normativa sulla sicurezza, per il periodo di cinque anni dalla sentenza.

Per la riduzione occorre presentare entro il 28 febbraio 2017 l’autocertificazione circa il rispetto delle condizioni descritte, inviare il “Durc interno” (per prima richiesta o modifiche) e indicare nella dichiarazione salari, sezione “Retribuzioni soggette a sconto”, il “Tipo” codice “1” con l’importo delle retribuzioni alle quali si applica lo sconto stesso.

Altre agevolazioni legate ad alcuni rapporti di lavoro: quella per i dipendenti assunti in sostituzione di maternità (aziende con meno di 20 dipendenti) o quella legata alle assunzioni di lavoratori di almeno 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi.

AdA

Fonte Sole24Ore 29/17