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Contabilizzazione del calore. Gli obblighi da gennaio 2017

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valvore radiatoriDal 1° gennaio 2017 gli impianti centralizzati di riscaldamento e di fornitura di acqua calda sanitaria condominiali, per rimanere in esercizio, dovranno allinearsi agli obblighi previsti dal DLgs 141/2016 che recepisce la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. La Legge impone che entro il 31 dicembre 2016 vengano installati sistemi per la misurazione del calore di ciascuna unità abitativa. Questo consentirà di distribuire in maniera equa i costi, premiando i comportamenti virtuosi dei condomini più attenti nella gestione dell'impianto e della propria abitazione con la misura dei consumi effettivi, superando l'attuale modello di calcolo che fa riferimento alla sola superficie dei locali e non penalizza coloro che “sprecano calore”.
E’ possibile derogare all'installazione del sistema di contabilizzazione soltanto nel caso in cui un tecnico abilitato dichiari la sussistenza di precisi motivi di non fattibilità tecnica o l’antieconomicità degli interventi.
In tal caso sarà possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica e suddividendo gli importi rimanenti secondo altri metodi (millesimi, metri quadri, metri cubi o altro). Negli impianti condominiali centralizzati soggetti all’adeguamento le spese per il riscaldamento si dovranno ripartire secondo la norma tecnica UNI 10200 che lega il costo agli effettivi consumi di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, non più ai millesimi di proprietà.

La procedura di ripartizione della spesa totale di riscaldamento e acqua calda sanitaria secondo la UNI 10200 richiede quindi alcuni passaggi che possono essere così riassunti:

  1. determinare la spesa totale;
  2. determinare l’energia utile prodotta;
  3. calcolare il costo unitario dell’energia utile, ovvero il costo dell’energia all’uscita dal generatore;
  4. ripartire l’energia utile totale fra consumi volontari (prelievi di energia) e involontari (dispersione dell’impianto);
  5. ripartire l’energia utile volontaria in base alle letture delle apparecchiature;
  6. ripartire l’energia utile involontaria in base ai millesimi di riscaldamento. Dal 1° gennaio 2017 (salvo proroghe), l’inadempienza agli obblighi di adeguamento degli impianti saranno sanzionati con una multa che va dai 500 ai 2.500 euro. Le sanzioni potranno riguardare sia il condominio che il singolo proprietario dell’unità immobiliare.

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