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Documento Gara Unico Europeo (DGUE). Dal MIT le Linee Guida

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MITPubblicata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le Linee guida n. 3 per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.
L’articolo 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei contratti), nel recepire l’articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, ha disciplinato il Documento di gara unico europeo (DGUE).
La finalita’ del DGUE e’ semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici attraverso l’adozione di un modello autodichiarativo, previsto in modo standardizzato a livello europeo, e basato sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, destinato a sostituire i singoli moduli predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per la partecipazione ad ogni singola procedura ad evidenza pubblica.
Il DGUE e’ utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonche’ per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice.
Il modello di formulario DGUE e’, altresi’, utilizzato per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, fatta eccezione per le procedure di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), (affidamento diretto di contratti di importo inferiore a 40.000 €) per le quali l’utilizzazione del DGUE e’ rimessa alla discrezionalita’ della singola stazione appaltante.
Il DGUE, compilato dall’operatore economico con le informazioni richieste, accompagna l’offerta nelle procedure aperte e la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l’innovazione.
Esso e’ utilizzato anche nei casi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 63 del Codice, comma 2, lettera a); negli altri casi previsti dal predetto art. 63 la valutazione circa l’opportunita’ del suo utilizzo e’ rimessa alla discrezionalita’ della stazione appaltante procedente.
A decorrere dal 18 aprile 2018, il DGUE e’ reso disponibile esclusivamente in forma elettronica.

Leggi le Linee Guida

mb

Fonte: Ministero Infrastrutture