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Dlgs 39/2016. Previsti aggiornamenti del Documento unico di prevenzione e della formazione dei lavoratori

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CLPFormazione da aggiornare in materia di sicurezza dopo l’arrivo del Dlgs 39/2016, attuativo della direttiva 2014/27/Ue, relativa alla classificazione, all’etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, in vigore dal 29 marzo scorso. La disposizione impatta in modo significativo anche sulla necessità di aggiornare il documento di valutazione dei rischi.
Il decreto ha modificato diverse disposizioni del Titolo IX del Tu sicurezza (Dlgs 81/08). Ad esempio, nella definizione di agenti chimici pericolosi di cui all’articolo 222 Dlgs 81/08 non si fa più riferimento al Dlgs 52/1997 ma al regolamento CE 1272/2008 e ai criteri di classificazione in una classe di pericolo fisico o pericolo per la salute in essa contenuta, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nel regolamento. Inoltre, si fa richiamo agli agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro
In materia di informazione e formazione dei lavoratori, l’articolo 227 prevede ora che il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori o ai rappresentanti l’accesso alle schede dei dati di sicurezza messe a disposizione non più dal responsabile dell’immissione sul mercato bensì «dal fornitore», che dovrà altresì trasmettere al datore di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti, ex regolamento Ce 1907/2006.
Altra importante modifica viene introdotta nell’articolo 37 del Dlgs 81, relativo alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti: il datore di lavoro deve assicurarsi che ogni lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, in particolare in relazione ad una serie di concetti (rischio, danno, prevenzione, protezione, etc.), ai rischi riferiti alle varie mansioni e ai possibili danni e conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto cui appartiene l’azienda.
Ancora, al comma 7 si prevede che il datore fornisca a dirigenti e preposti un’adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico in relazione ai compiti da svolgere. Si precisa inoltre che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la sua attività di rappresentanza, in modo da conferirgli le competenze appropriate circa le principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Dal 29 marzo 2016, si rende quindi necessario riformare il documento di valutazione dei rischi in riferimento al Titolo IX per le sostanze pericolose e i relativi allegati.

Dlgs 39/2016

mb

Fonte Il Sole 24 Ore