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Formazione Rspp Aspp. Pubblicato dalla Conferenza Stato Regioni il testo dell’Accordo

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stato-regioniÈ stato pubblicato dalla Conferenza Stato Regioni il testo dell’Accordo sulla formazione dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 32 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, approvato nella seduta del 7 luglio 2016.
L’Accordo ridefinisce innanzitutto la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi Rspp e Aspp rivedendo quindi quelli del 21 gennaio 2006 e introduce inoltre nuove disposizioni che andranno a modificare gli Accordi del 21 dicembre 2011 per quanto riguarda la formazione sulla sicurezza sul lavoro, ex articoli 34 commi 2 e 3 e 37 comma 2 del Testo Unico sicurezza lavoro, gli Accordi 22 febbraio 2012 ex articolo 73 per quanto riguarda le attrezzature da lavoro.
L’entrata in vigore del provvedimento è prevista entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In prima applicazione e non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore possono essere ancora avviati corsi di formazione Rspp e Aspp che seguano l’Accordo del 2006.

Per quanto riguarda i percorsi formativi Rspp e Aspp vengono in primo luogo individuati gli ulteriori titoli di studio validi all’esonero dei corsi di formazione. Elencati in dettaglio le classi di laurea magistrale e specialistica, i diplomi di laurea vecchio ordinamento, il superamento di esami specifici o i corsi universitari di specializzazione che consentono l’esonero.
Il documento individua quindi ed elenca i soggetti formatori e i sistemi di accreditamento, i requisiti dei docenti e l’organizzazione dei corsi, che dovranno indicare il responsabile, i docenti, dovranno avere il limite massimo di 35 partecipanti ed essere frequentati almeno nel 90% delle ore previste.
Per quanto riguarda la metodologia di insegnamento e apprendimento un allegato viene riservato alla disciplina dell’uso dell’e-learning e vengono ridisegnanti in dettaglio ore, unità didattiche, obiettivi, progettazione, articolazione; Ateco, settori produttivi, moduli di specializzazione. Ovvero contenuti, articolazione, verifica, verbali dei nuovi moduli A, B e C.
Dettagliate le indicazioni sulla formazione pregressa ex Accordi del 2006. Le indicazioni riguardano in particolare Aspp e Rspp che non hanno cambiato settore produttivo, e il riconoscimento nel cambio al nuovo modulo B per chi invece ha cambiato settore produttivo. Affrontati anche gli adeguamenti riguardanti la fase di prima applicazione del nuovo Accordo, per un periodo non superiore al quinquennio.
Decorrenza quinquennale per frequentanti corsi o esonerati. Ore minime nel quinquennio per Rspp e Aspp, la partecipazione a convegni e seminari e i soggetti che possono organizzarli e l’aggiornamento non riconosciuto nel caso si seguano corsi come antincedio, preposti, gestione emergenze o alcuni moduli di specializzazione del Modulo B. Il riconoscimento dei crediti formativi da percorso formativo di contenuto analogo, attuazione dell’articolo 32 comma 1 lettera c della Legge 98/2013.

L’Accordo riporta quindi oltre alle disposizioni per Rspp e Aspp una serie di disposizioni integrative e correttive per altri aspetti riguardanti la formazione alla sicurezza sul lavoro.
Vengono inserite modifiche all’allegato XIV del Dlgs 81/08 in merito al numero di partecipanti dei convegni validi per l’aggiornamento del coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori.
I requisiti dei docenti in materia sicurezza sul lavoro e il datore di lavoro Rspp che può formare i propri dipendenti. Condizioni particolari per la formazione del datori di lavoro Rspp secondo i macro settori di rischio Ateco. L’esonero della formazione per i lavoratori del Medico competente dipendente d’azienda. Ancora l’e-learning e il mutuo riconoscimento dell’e-learning per la formazione articolo 37 Accordo Stato Regioni dicembre 2011.

mb

Scarica l'Accordo

Fonte: Conferenza Stato Regioni