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Regole differenziate per la protezione dal rischio amianto: per edifici o impianti In evidenza

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amiantoLa protezione dal rischio dell’esposizione all’amianto segue due strade: una se è diretta alla protezione civile, cioè della collettività in quanto il materiale è già presente negli edifici, l’altra se riguarda i lavoratori in quanto operanti su impianti tecnici con presenza di amianto. Lo precisa la Commissione ministeriale per gli interpelli sulla sicurezza istituita presso il ministero del Lavoro.

Il quesito formulato da Confindustria è stato posto per chiarire il campo di applicazione della legge 257/1992 - relativa alle disposizioni riguardanti la cessazione dell’amianto – con il relativo Dm del 6 settembre 1994, riguardante le metodologie tecniche di applicazione dell’articolo 6 della legge, rispetto alla circolare 7/1995 del ministero della Salute nella parte in cui precisa che la normativa contenuta nel Dm si applica anche agli «impianti tecnici sia in opera all’interno di edifici che all’esterno», nei quali siano presenti componenti contenenti amianto.

È comunque lo stesso decreto a prevedere che tale normativa si applica a strutture edilizie a uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto dai quali può derivare un’esposizione a fibre disperse nell’aria.

Con l’interpello 10/2016 la Commissione, nel formulare la risposta al quesito, allarga il campo di osservazione chiamando in causa anche il Dlgs 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

Quest’ultima disposizione, fermo restando quanto previsto dalla legge 257/1992, individua il proprio campo di applicazione per tutte le altre attività lavorative che possono comportare un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dello stesso o dei materiali che lo contengono, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.

Tenendo pertanto conto delle due disposizioni, l’una destinata all’ambiente (protezione civile), l’altra alla sicurezza sul lavoro, la Commissione ha ritenuto che eventuali materiali contenenti amianto debbano essere gestiti:

  • mediante l’applicazione delle disposizioni del Dm 6 settembre 1994 da parte del proprietario/conduttore dell’edificio e dal Dlgs 81/2008 da parte del datore di lavoro che opera nell’immobile, nel caso di manutenzione di materiali contenenti amianto presenti in impianti funzionali all’immobile (termici, idrici, elettrici, per esempio);
  • mediante la previsione normativa delle citate disposizioni del Dlgs 81/2008, a cura del datore di lavoro, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti produttivi strettamente correlati all’attività imprenditoriale e per questo non funzionali all’esercizio dell’immobile.

AdA

fonte Sole24Ore 134/16 LC e RC