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Antincendio: nuova regola tecnica per i depositi di gas naturale e di biogas In evidenza

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gas naturale depPubblicato sulla Gazzetta ufficiale (n. 35 del 12-2-2016) il Decreto 3 febbraio 2016 concernente la nuova regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale e biogas.

La norma entrerà in vigore il 12 Aprile 2016 e, a decorrere da tale data, viene abrogata la parte seconda dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno del 24 novembre 1984 (recante "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8"), su "Depositi per l'accumulo di gas naturale". "

La Regola tecnica si applica ai depositi di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o ampliamento successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall'intervento. Si specifica altresì che gli interventi di modifica effettuati su strutture esistenti, non possono, in ogni caso, diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.

La regola non si applica ai depositi per i quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di costruzione, ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 151/2011.

AdA

Scarica il decreto 3 febbraio 2016